Contract
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “EX ONPI”.
CIG: 877682511E
ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DEL COMUNE DELL’AQUILA
“Cardinale Xxxxxxxxx Xxxxxx”
PREMESSA
L’Istituzione Centro Servizi per Anziani (d’ora in avanti, per brevità, CSA) del Comune dell’Aquila gestisce il complesso immobiliare per Anziani “Ex Onpi”, di proprietà comunale, sito in xxx Xxxx Xxxxx xx 0, ospitante tra l’altro la omonima Residenza Protetta, destinata ad accogliere utenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed autosufficienti.
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione della predetta Residenza Protetta.
Quanto ai servizi alberghieri, l’impresa affidataria sarà tenuta a garantire in favore degli utenti della Residenza i seguenti interventi: a) sistemazione in camera; b) vitto completo, con regimi dietetici personalizzati in base alle esigenze specifiche degli ospiti riscontrate dal competente personale medico; c) fornitura, lavaggio e cura biancheria da camera e da bagno; d) pulizia degli ambienti.
I servizi di cui al presente Capitolato verranno affidati mediante procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. 50/2016 smi e con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 smi.
Le modalità di partecipazione e le norme regolanti l’espletamento della procedura di gara sono stabilite nel Bando e nel Disciplinare di Gara, mentre la descrizione analitica dei servizi oggetto di affidamento è contenuta nel Disciplinare Tecnico. Resta salva la facoltà per il CSA di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto per ragioni di pubblico interesse; in tal caso i partecipanti non potranno vantare diritti ovvero pretese di qualsivoglia genere, ovvero ancora avanzare richieste di risarcimento o di indennizzo.
ART. 1 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
1. Il complesso immobiliare “Ex ONPI”, di proprietà del Comune dell'Aquila, sito in via Capo Croce n° 1 - L’Aquila, di superficie complessiva di circa 14.000 mq e circondato da un parco giardino di un’estensione di oltre 30.000 mq.; a seguito degli eventi sismici del 2009 è stato oggetto di complessi interventi di ripristino dei danni subiti, allo stato definitivamente conclusisi, con la sola esclusione del Nucleo Alzheimer per 12 posti letto, in fase di completamento. La Struttura sorge in
un’area dotata di servizi, in una ubicazione che consente di raggiungere agevolmente le diverse zone della città e si configura quale Residenza per persone anziane ultrasessantacinquenni autosufficienti e non autosufficienti.
Il complesso immobiliare in menzione ricomprende infatti:
a) la Residenza Protetta “Ex ONPI”, ubicata nel Corpo “C” della Struttura, autorizzata e accreditata per n° 40 (quaranta) posti letto destinati all’accoglienza di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in favore delle quali è prevista la erogazione di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
b) la Residenza a prevalente accoglienza alberghiera, ubicata nel Corpo “D” della Struttura, autorizzata per n° 36 (trentasei) posti letto per anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, ivi compresi eventuali utenti accolti in Struttura temporaneamente. Con riferimento a detta ultima categoria di ospiti, si precisa che si tratta di utenti autosufficienti che necessitano del ricovero presso la Struttura per un periodo temporalmente limitato, per il sollievo proprio e dei nuclei familiari di appartenenza. Dei predetti n° 36 posti letto, allo stato attuale n° 24 (ventiquattro) sono stati riservati, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l’Italia Centrale nel mese di gennaio 2017, all’accoglienza temporanea degli ospiti anziani sfollati dalla R.S.A. di Montereale, come da Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx 0 del 20 marzo 2017. Per tali motivazioni, i n° 24 posti in questione non risultano ricompresi nell’importo complessivo presunto dell’appalto, fatte salve le eventuali determinazioni del caso, da assumere all’esito della riconsegna al CSA degli spazi interessati da parte della ASL 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila, cui le aree in questione sono state locate medio tempore.
Attualmente, dunque, la disponibilità del Corpo D della Struttura ammonta a n° 12 (dodici) posti letto per anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti. Tale disponibilità potrebbe ampliarsi nel corso dell’esecuzione, in ragione della eventuale riconsegna degli spazi concessi alla ASL 1, come sopra descritti.
I corpi “C” e “D” della Struttura si estendono su tre piani e ricomprendono rispettivamente n° 40 camere singole (oltre a n° 2 stanze da destinare agli Operatori Socio Sanitari – OSS presenti in Residenza) e n° 36 camere singole, tutte dotate di servizi igienici all’interno. Tutti i piani sono dotati di ambienti per bagni assistiti, oltre che di locali di servizio posti ad ogni singolo livello.
Oltre che dai menzionati corpi “C” e “D” il complesso immobiliare, al cui interno dovranno essere realizzati i servizi oggetto di affidamento, è composto altresì dalla palestra, dall’ambulatorio medico, dall’area soggiorno e solarium, dalla sala TV, dalla zona reception e dalla hall, dal bar, dal ristorante, dalla cucina e dai locali di sgombero e di deposito, dalla camera ardente, nonché
dall’auditorium/teatro e dalla Cappella, così come meglio risulta dalle planimetrie allegate (in numero di 4 (quattro) fogli).
2. Il ristorante, ubicato al piano terra della Struttura, è realizzato in un ambiente curato e climatizzato e ricomprende locali dedicati alla preparazione dei pasti, distinti da quelli per la relativa consumazione.
Più nel dettaglio, i primi si compongono a loro volta di più ambienti: zona cottura, zona celle frigo, lavaggio piatti, lavaggio pentole (la distinzione tra questi due ambienti dipende dalla presenza di pozzetti di lavaggio di dimensioni diverse, più piccole per i piatti e per le stoviglie e più grandi per il pentolame). L’ambiente dedicato alla preparazione dei pasti prevede altresì la presenza di due spogliatoi, uno maschile ed uno femminile, per consentire al personale il cambio di abiti di servizio idonei, nel caso del personale addetto alla preparazione, come pantaloni, grembiuli, calzature e cuffie, ovvero abito di sala per i camerieri.
Nel locale ristorante si contano oltre cento posti sedere. Lo stesso è distinto in una parte riservata agli ospiti residenti ed in uno spazio per l’utenza esterna, con possibilità di stipulare apposite convenzioni come meglio specificato nel successivo punto n. 4, salvo restrizioni legate alle normative nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
Le attrezzature e gli arredi, di proprietà del CSA, forniti e messi a disposizione della ditta aggiudicatrice per l’attività di cucina/ristorazione, sono quelli di seguito analiticamente dettagliati: N° 1 cucina a gas a 4 fuochi; N° 1 fry-top a gas piastra liscia; N° 1 cuoci pasta a gas a 2 vasche da 40+40 L; N° 1 cucina a 4 fuochi con forno elettrico; N° 1 friggitrice elettrica a 2 vasche 21+21 L; N° 1 abbattitore/surgelatore 42/25 kg/ciclo; N° 2 armadi frigo ad un’anta da 700L; N° 1 forno a convezione 8 teglie con potenza 27 Kw, marca GICO; N° 1 armadio frigo BT a 3 scomparti; N° 4 locali/celle frigo; N° 1 affettatrice; N° 20 vassoi isotermici per trasporto cibi; N° 6 banchi in acciaio con relativi cassetti; N° 2 scaffalature in alluminio per deposito derrate alimentari; N° 1 lavastoviglie a cappotta marca ATA 95; N° 5 banchi/lavello in acciaio; N° 2 armadi scalda vivande; N° 2 carrelli in acciaio per servizio ai tavoli; N° 1 carrello in acciaio per trasporto derrate alimentari; N° 4 tavoli rettangolari da 6 posti; N° 11 tavoli tondi da 2 posti; N° 9 tavoli quadrati da 2 posti; N° 6 tavoli ovali da 6 posti; N° 80 sedie; N° 3 armadi/contenitori in legno; N° 2 armadi porta abiti in legno.
3. Il bar si trova al piano terra dell’immobile, in adiacenza alla sala ristorante e si compone di una zona banco, attrezzata con macchina del ghiaccio, lavelli, armadi frigo ed una vetrina per esposizione degli alcoolici. Dette attrezzature sono di proprietà del CSA mentre la macchina del caffè, la lavastoviglie e la macchina del ghiaccio, pur presenti, vengono acquisite in comodato d’uso gratuito dalla società affidataria della fornitura del caffè.
Nella parte antistante al bancone, sono presenti tre tavolini con sedie.
Il bar, così come il ristorante, sono frequentati sia dagli ospiti della Residenza Ex ONPI, che dagli utenti esterni della Struttura, questi ultimi in numero assolutamente variabile e pertanto non quantificabile, né passibile di maggior livello di dettaglio.
Il bar non è abilitato alla vendita di giornali. L’affidataria avrà comunque cura di acquistare e rendere disponibili in favore degli ospiti almeno due quotidiani locali (normalmente “Il Centro” e “Il Messaggero”), la cui consultazione è possibile nella zona hall della Struttura stessa, oltre che presso il bar.
L’immobile è dotato di ascensori per gli utenti, di monta-lettighe e di montacarichi per le merci, nonché di tutti i dispositivi di sicurezza previsti ex lege.
4. I servizi di ristorazione e bar, nel tempo, sono sempre stati a disposizione del personale della struttura, dei fruitori della stessa, nonché dell’utenza esterna della struttura, con possibilità, per ciò che riguarda la ristorazione, di stipulare apposite convenzioni tra l’aggiudicatario e soggetti terzi per la fruizione del servizio in menzione. Attualmente, a causa delle restrizioni Covid, trattandosi di struttura socio sanitaria, il servizio al bar è fruibile solo per le esigenze collegate al servizio di ristorazione interna, dedicato agli anziani residenti. Del pari il servizio ristorazione, analogamente dedicato ai soli anziani residenti e, quindi, non aperto ad utenza esterna, salvo possibilità di asporto. Tali condizioni potranno fisiologicamente mutare in corso di esecuzione, sulla scorta delle evoluzioni delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Oltre alle sopra descritte porzioni immobiliari, ampi spazi all’interno della Struttura sono stati concessi in locazione alla ASL 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila, che li utilizza per la erogazione di alcuni servizi socio-sanitari di competenza, oltre che per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo.
ART. 2 OGGETTO
1. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione in favore degli utenti anziani ospiti della Residenza Protetta Ex ONPI, nonché la gestione del ristorante e del bar anche in favore dell’utenza esterna della Struttura, oltre alla manutenzione delle aree verdi a servizio dell’immobile, ed alla manutenzione ordinaria, come dettagliatamente descritti nel presente Capitolato e nell’allegato Disciplinare Tecnico.
2. I servizi in affidamento sono destinati ad un numero complessivo massimo pari a n° 52 (cinquantadue) utenti, di cui n° 40 (quaranta) anziani non autosufficienti, accolti nel Corpo “C” del
complesso immobiliare e n° 12 (dodici) ospiti ultrasessantacinquenni autosufficienti, anche in regime di ricovero temporaneo, con alloggio nel Corpo “D” del complesso immobiliare.
3. La gestione dei servizi in menzione, potrà subire modifiche in considerazione dell’andamento della situazione connessa alla gestione dell’emergenza COVID-19, ove persistente alla data di affidamento dei servizi di cui al presente capitolato e delle conseguenti disposizioni in materia, per cui l’Istituzione CSA non potrà assumere oneri, né responsabilità.
4. Alla data odierna gli ospiti attuali sono 27 (ventisette).
5. Rispetto all’utenza esterna non è ovviamente previsto l’espletamento del servizio alberghiero, bensì solo quello dei servizi di ristorazione e bar.
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
1. Il presente appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di effettivo affidamento del servizio, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 24 (ventiquattro).
2. L’Istituzione si riserva la facoltà di prorogare l’appalto agli stessi patti e condizioni, ove non sia in contrasto con la normativa vigente a quella data e con atto motivato, per ulteriori mesi 24 (ventiquattro).
3. L’aggiudicatario, alla scadenza del periodo oggetto di affidamento, è comunque tenuto ad assicurare la regolare prosecuzione della gestione dei servizi in oggetto per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’Istituzione, sino alla consegna del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara.
ART. 4
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
1. L’importo posto a base di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari ad € 42,95 (euro quarantadue/95) pro die pro capite, relativamente agli ospiti presenti in struttura, oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta, comprensivo di ogni ulteriore onere, calcolato tenuto conto altresì dell’esito della precedente gara.
2. L’importo complessivo per l’intera durata del presente appalto, comprensivo dell’eventuale esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori mesi 24 (ventiquattro), è stimato in € 3.260.764,00 (euro tremilioniduecentosessantamilasettecentosessantaquattro), (€ 42,95 x 52 x 365 x 2 x 2 = € 3.260.764,00) oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta ed € 49.566,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze lavorative non soggetti a ribasso d’asta.
3. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, in base all’analisi della contrattazione collettiva nazionale e delle apposite tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, a fronte della forza lavoro attualmente utilizzata dal gestore dei servizi in menzione, l’Istituzione stima che il costo del personale ammonti indicativamente ad € 53.000,00 (cinquantatremila) mensili.
4. Analogamente si stimano costi fissi di gestione e utenze per circa € 6.000,00 (seimila).
5. A fronte dei richiamati costi, il pareggio e l’utile di impresa si stima possano raggiungersi superata la soglia dei n. 46 ospiti in struttura.
6. A fronte del particolare periodo storico legato all’emergenza Covid che ha notevolmente ridotto gli ospiti presenti in struttura (allo stato in numero di 27), si evidenzia che, qualora il numero degli ospiti residenti nella struttura dovesse risultare minore o uguale alla richiamata soglia dei 46 ospiti a causa di motivazioni sanitarie legate all’emergenza Covid o ad altre emergenze che possano verificarsi in corso d’esecuzione, l’Istituzione, a prescindere dal numero degli ospiti presenti in struttura, riconoscerà a favore dell’aggiudicatario un importo forfettario a conguaglio di € 60.000,00 (sessantamila) mensili, detratto della medesima percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica dall’aggiudicatario, qualora l’impresa mantenga le unità di personale attualmente impiegate con le stesse qualifiche e orari ad oggi riconosciuti.
7. Qualora l’appaltatore dovesse ridurre le unità di personale impiegate, gli importi a conguaglio saranno ridotti proporzionalmente.
8. L’importo a base d’asta sopra riportato assorbe e ricomprende, oltre ai servizi alberghieri e di ristorazione in favore degli ospiti residenti, altresì il corrispettivo per l'espletamento dei servizi di ristorazione e bar anche in favore di utenza esterna, nei cui confronti l’impresa affidataria è tenuta ad applicare i prezzi appositamente fissati dal CSA, come meglio descritti nel listino allegato al Disciplinare Tecnico. Il ricavato relativo ai servizi di ristorazione e bar erogati all’utenza esterna, qualora consentiti dalle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà appannaggio dell’aggiudicatario, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
ART. 5
SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE
1. I servizi alberghieri e di ristorazione oggetto di affidamento, descritti analiticamente nel Disciplinare Tecnico, consistono nella prestazione delle seguenti attività:
a) pulizie;
b) ristorazione e bar;
c) reception e portierato notturno;
d) manutenzione ordinaria;
e) lavanderia;
f) manutenzione e cura aree verdi;
g) smaltimento dei rifiuti prodotti per la erogazione dei servizi.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono poste a carico dell’impresa affidataria:
a) la specifica pulizia e sanificazione dei locali in cui dovrà prestare i servizi affidati (alloggi, cucina, hall, locali a servizio e per l’utilità degli utenti e del personale, etc.) e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per la pulizia di detti locali, quali detergenti, disinfettanti, etc., così come pure di tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, etc., come previsto al successivo art. 13 del presente Capitolato e nel rispetto di quanto previsto dall’allegato Disciplinare tecnico, relativamente ai CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”;
b) lo svolgimento integrale del servizio di ristorazione, dalla preparazione dei pasti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, in particolare, in tema di sicurezza alimentare, alla erogazione dei pasti medesimi agli utenti, sia interni che esterni, secondo le direttive adottate dal CSA, compreso l’acquisto di tutte le attrezzature e dei generi alimentari necessari a garantire il servizio secondo necessità, come meglio indicato nel Disciplinare Tecnico e in ossequio ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
c) il lavaggio centralizzato di stoviglie, tovagliati, canovacci, asciugamani, lenzuola, etc. e di quanto altro necessario per consentire il servizio, come meglio indicato nel Disciplinare Tecnico;
d) la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti e connessi allo svolgimento dei servizi affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, come meglio indicato nel Disciplinare Tecnico;
3. Qualora per motivi imprevisti e contingenti non dovesse risultare possibile utilizzare temporaneamente le cucine messe a disposizione dal CSA, l’impresa dovrà assicurare,
tempestivamente e comunque nei tempi utili a garantire la regolare realizzazione del servizio a beneficio degli utenti, la disponibilità di un centro di cottura in possesso dei requisiti, anche di carattere tecnico-organizzativo, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, idoneo alla ristorazione collettiva, adeguatamente attrezzato per il confezionamento ed il trasporto dei pasti ai sensi di legge. In tal senso, in fase di gara l’impresa dovrà presentare formale dichiarazione di impegno a procurarsi tempestivamente un centro di cottura ubicato in posizione tale che possa garantire la consegna dei pasti entro 30 minuti dalla preparazione (il tempo di percorrenza si calcolerà utilizzando il “percorso più veloce” del servizio internet geografico “Indicazioni stradali” di Google), sulla cui base l’Istituzione potrà poi pretendere a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura in caso di aggiudicazione, ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d'appalto, nonché di mezzi idonei ed omologati per il trasporto dei pasti presso la Residenza Ex ONPI.
4. Nell’ambito delle funzioni riservate alla stessa Istituzione ai sensi del successivo art. 6 del presente Capitolato nonché in base al Regolamento per l’accesso ed il funzionamento della residenza alberghiera socio sanitaria per anziani EX ONPI del Comune de L’Aquila, il CSA si riserva la facoltà di non ammettere utenza esterna al servizio di ristorazione e bar, qualora non vengano assicurati in via prioritaria e conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico, i servizi oggetto del presente appalto in favore degli anziani residenti nella struttura i quali, di converso, devono ricevere dall’impresa aggiudicataria un trattamento prioritario rispetto ad eventuali utenti esterni. Costituirà grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria il mancato trattamento, in via prioritaria e secondo i criteri di adeguatezza convenuti, degli anziani residenti. In tal caso, accertato detto grave inadempimento, il CSA si riserva il diritto insindacabile, previa diffida ex lege all’immediato ripristino ed all’adempimento delle condizioni convenute, di richiedere l’interruzione nella erogazione del servizio nei confronti dell’utenza esterna, con la sola esclusione degli eventuali utenti in convenzione, senza che l’impresa affidataria possa avanzare alcuna pretesa di danno ovvero di ristoro economico di sorta. L’impresa aggiudicataria concorda e prende atto che agli utenti residenti nella Struttura, devono essere assicurati ed erogati tutti i servizi di cui al presente Capitolato d’Appalto, secondo gli standard ed i requisiti previsti nel Disciplinare Tecnico, sempre ed in ogni caso per tutta la durata del periodo oggetto di affidamento.
ART. 6
ATTIVITÀ RISERVATE AL CSA
1. Sono riservate al CSA le attività di seguito indicate:
a) ogni determinazione in materia di ammissione dell’utenza in Struttura, assenza e dimissione dell’utenza stessa, oltre che ogni valutazione in merito all’accesso in Residenza da parte dei familiari e dei visitatori degli ospiti e ciò ancor più alla luce della situazione emergenziale delineatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19, ove persistente alla data di affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato;
b) fissazione e riscossione della retta;
c) gestione diretta delle utenze a rete (gas, acqua, energia elettrica) con esclusione delle utenze esclusivamente e direttamente utilizzate dall’impresa aggiudicataria;
d) manutenzione straordinaria e ordinaria dell’immobile, ad esclusione di quanto specificato all’art. 28 del Disciplinare Tecnico, anche dietro segnalazione dell’impresa o degli ospiti, salvo piccole ed urgenti riparazioni che dovessero rendersi necessarie, poste a carico dell’impresa affidataria;
e) regolamentazione, composizione, nomina e funzionamento dell’Organismo di Valutazione del livello delle prestazioni svolte dall’impresa affidataria;
f) verifiche e controlli, quotidiani e/o a cadenza periodica, volti ad accertare il mantenimento degli standard di qualità nella gestione dei servizi, la conformità ai criteri ambientali minimi e l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente segnalazione di eventuali inadempienze dell’impresa, ovvero del comportamento inadeguato del personale;
g) ricezione di rimostranze formali avanzate dagli ospiti nei confronti della gestione dell’impresa affidataria, riguardanti anche il personale impiegato, segnalazione delle stesse e coinvolgimento dell’impresa medesima nella risoluzione degli addebiti.
ART. 7
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
1. L’impresa affidataria della gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione è tenuta ad adempiere, con proprio personale e adeguata struttura organizzativa, alle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto di cui al presente Capitolato ed al Disciplinare Tecnico allo stesso allegato.
2. L’impresa affidataria è tenuta a gestire i servizi e le attività in affidamento nel pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, ivi includendo quelle previste per la gestione dell’emergenza COVID-19, ove vigenti alla data di affidamento della procedura di cui al presente capitolato. La stessa è tenuta altresì alla piena osservanza delle
disposizioni adottate dal CSA per regolare l’ingresso in residenza ed il relativo funzionamento, come da previsioni di cui al relativo Regolamento ed alla Carta dei servizi.
3. Prima della data fissata per l’inizio dell’affidamento, l’impresa aggiudicataria è obbligata ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni normative per l’esercizio delle attività e dei servizi oggetto dello stesso affidamento, pena in difetto la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento ed il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del CSA affidante.
4. L’impresa affidataria è obbligata a garantire la prestazione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento nel rispetto degli standard di qualità previsti nel tempo assicurando, in ogni caso, la massima efficienza e la regolarità nella gestione dei servizi stessi, conformemente alla normativa vigente.
5. In particolare, l’impresa affidataria si obbliga:
a) a svolgere con esattezza e continuità i servizi innanzi indicati, garantendo la completa ottemperanza alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per la gestione dell’emergenza COVID-19, applicabili alla data di affidamento dei servizi di cui al presente capitolato;
b) a garantire la presenza, costante e giornaliera, di personale in numero idoneo, adeguato e professionalmente qualificato allo svolgimento dei servizi, che dovrà tenere un comportamento sempre rispettoso, paziente e corretto, nei confronti dell’utenza ed utilizzare i presidi previsti dalla normativa in materia di gestione dell’emergenza COVID-19, ove vigente alla data di affidamento dei servizi di cui al presente capitolato;
c) a garantire, laddove uno dei servizi oggetto del presente capitolato sia espletato grazie alla presenza di specifiche figure professionali (a mero titolo di esempio: cuoco, giardiniere, manutentore, dietista), la sostituzione di quelle determinate unità di personale in caso di assenza delle stesse;
d) a tenere i registri previsti dalla normativa vigente in materia di servizi alberghieri e ad adottare gli altri adempimenti amministrativi e tecnici previsti ex lege per l’esercizio dei servizi affidati;
e) ad esibire, su richiesta del CSA, i registri e la documentazione amministrativa inerente allo svolgimento dei servizi affidati;
f) a vigilare costantemente, a garanzia dell’incolumità degli ospiti negli spazi oggetto di gestione ed altresì attraverso il controllo delle telecamere, sull’apertura e sulla chiusura dei cancelli d’ingresso agli utenti autorizzati, ancor persistendo l’emergenza COVID-19;
g) a provvedere al pagamento di tutte le imposte dirette ed indirette previste per l’esercizio dei servizi e delle attività affidati ed al versamento degli oneri contributivi per il personale;
h) a provvedere alle coperture assicurative, con oneri ad esclusivo proprio carico, necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati, in particolare, a garanzia dei rischi derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di eventuali infortuni, come previsto al successivo art. 15 del presente Capitolato;
i) ad assumere ogni onere derivante, connesso e conseguente alla gestione dei servizi affidati, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza del CSA;
j) a prestare la massima collaborazione con gli organi e con gli uffici del CSA;
k) a partecipare alle riunioni programmate con il CSA o con l’Organismo di Valutazione per la verifica periodica della gestione e la disamina e la risoluzione delle problematiche eventualmente emerse;
l) ad adoperarsi per la pronta risoluzione delle criticità rilevate e delle censure mosse, su segnalazione del CSA ovvero dell’Organismo di Valutazione di cui al successivo art. 10 del presente Capitolato, ovvero degli utenti, secondo le previsioni della Carta dei servizi;
m) a provvedere con cadenza mensile alla rendicontazione del ricavato della vendita a terzi, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 17;
n) a fornire all’utenza presente quotidianamente in Struttura, nella sua attuale articolazione, le informazioni inerenti ai diversi servizi erogati al suo interno.
6. Resta inteso che tutte le spese inerenti, conseguenti e connesse all’esecuzione dell’appalto, nessuna eccettuata ed esclusa, graveranno sull’impresa affidataria, che in sede di formulazione dell’offerta dovrà dichiarare che con l’importo contrattuale proposto si intenderà interamente ristorata di ogni onere, costo e pretesa inerenti, connessi e conseguenti all’affidamento dell’appalto in oggetto. Le utenze ed i costi di gestione seguono la disciplina dettata all’art. 31 del Disciplinare Tecnico nonché dal successivo art. 9 del presente Capitolato.
7. L’impresa affidataria è tenuta all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative attinenti, in particolare, all’igiene dei prodotti alimentari, oltre che alle previsioni normative emanate per la gestione dell’emergenza COVID-19. Per ogni fase del servizio, ivi compresa quella di distribuzione, l’impresa dovrà individuare, applicare, mantenere ed aggiornare, le misure e le procedure di sicurezza e di controllo previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema H.A.C.C.P., onde garantire costantemente le migliori condizioni igieniche del prodotto finito ed il corretto funzionamento del sistema, ottemperando a tutte le
vigenti disposizioni in materia, ivi includendo quelle emanate per la gestione dell’emergenza COVID- 19.
ART. 8
OBBLIGHI IN MATERIA COVID-19
1. Resta inteso che l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre documento di valutazione del rischio COVID-19 per il proprio personale e che il personale, se non ancora vaccinato, dovrà essere vaccinato o sottoposto a tampone nel caso di new entry.
2. L’impresa aggiudicataria dovrà svolgere sino al perdurare dell’emergenza COVID-19 tamponi quindicinali ai propri dipendenti ai fini di verificare l’assenza di infezioni causa COVID-19 e trasmetterne le risultanze all’Istituzione CSA.
ART. 9 UTENZE
1. Costituiscono costi per l’impresa aggiudicataria gli oneri connessi all’utilizzo delle utenze funzionali allo svolgimento dei servizi affidati, come la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas, del servizio telefonico, la gestione dell’impianto di riscaldamento e/o dell’aria condizionata, la tassa dei rifiuti solidi urbani - ove prevista - e gli abbonamenti a TV, le spese SIAE, e ogni ulteriore onere previsto ex lege.
2. Attesa l’esistenza, nella Struttura di proprietà del CSA, di utenze ad uso promiscuo e non promiscuo, per tutte le utenze ad uso non promiscuo (al momento soltanto gas dedicato ai locali ristorante, cucina e spogliatoi) ed utilizzate in via esclusiva e direttamente dall’impresa aggiudicataria, potranno essere intestate all’impresa stessa mediante voltura di contatori dedicati ai relativi consumi ed ogni connesso costo dovrà essere corrisposto direttamente all’ente erogatore, ovvero alla società fornitrice, da parte dell’impresa aggiudicataria. Qualora l’aggiudicatario, di concerto con l’Istituzione, dovesse decidere di non procedere alla voltura, medio tempore l’impresa affidataria dovrà procedere entro il termine ultimo di giorni 15 (quindici) dalla relativa richiesta da parte del CSA, al rimborso delle spese sostenute dall’Istituzione per le utenze in questione.
3. In relazione alle utenze ad uso promiscuo (allo stato Energia Elettrica ed Acqua), in caso di impossibilità di separazione della fatturazione dei consumi, i costi relativi alla gestione dell’attività alberghiera e di ristorazione sono imputati all’aggiudicataria ed al CSA – oltre che agli ulteriori occupanti dell’immobile - mediante parametrazione degli importi complessivi, tenendo conto delle superfici impiegate in via esclusiva da ciascuna delle parti e dal tipo di attività ivi svolta, come
desumibile dalle tabelle n. 1 e n. 2, allegate al presente capitolato, recanti dei coefficienti di ponderazione delle spese per utenze Energia Elettrica ed Acqua per ciascuna delle aree in cui l’immobile risulta articolato, determinati moltiplicando le relative superfici per le ore di rispettivo funzionamento degli impianti.
4. Allo stato la quota parte delle spese per le utenze ad uso promiscuo posta in carico all’impresa affidataria, soggetta comunque a revisione periodica, è valutata nella misura del 12% del costo complessivo delle utenze Energia Elettrica ed Acqua. A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza considerare la presente indicazione in alcun modo tassativa, si evidenzia che i relativi oneri per il 2020 risultano ammontanti ad € 47.000,00.
5. Il rimborso in questione dovrà avvenire su base bimestrale ovvero quadrimestrale, alla luce della fatturazione al CSA da parte della società fornitrice del servizio.
ART. 10 RESPONSABILE/REFERENTE
1. È fatto obbligo all’impresa affidataria di nominare tempestivamente ed in ogni caso prima dell’avvio delle attività oggetto di affidamento, un Responsabile/Referente, in possesso dell’esperienza e della competenza necessarie per la gestione dei servizi affidati. Il Responsabile/Referente deve garantire la propria reperibilità in qualunque momento, intervenendo in Struttura direttamente ovvero per il tramite di un proprio delegato, da indicare del pari preventivamente, su motivata richiesta entro il termine massimo di due ore dalla segnalazione delle situazioni di necessità ed urgenza eventualmente registrate.
2. Il Responsabile/Referente sarà tenuto a collaborare con gli Uffici e con gli Organi del CSA e a vigilare sulla corretta gestione dei servizi, attivandosi prontamente per risolvere le eventuali criticità riscontrate ovvero segnalate.
ART. 11
OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI PERSONALE
1. Per la gestione dei servizi, l’affidataria è tenuta ad impiegare personale idoneo, esperto ed altamente qualificato, secondo le mansioni richieste.
2. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, in particolare, sulle tecniche di manipolazione degli alimenti, sull'igiene e sulla sicurezza alimentare della produzione e sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L’aggiudicataria dovrà nominare, nell’ambito della propria organizzazione, un responsabile interno per la sicurezza.
3. Il personale deve essere in regola con le norme che disciplinano i requisiti di età minima per l’ammissione al lavoro e con tutte le disposizioni normative vigenti in materia di rapporti di lavoro; dovrà essere sottoposto, sia all'atto dell’assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che verranno successivamente emanati.
4. Il personale impiegato deve risultare in possesso dei requisiti e delle certificazioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L’impresa affidataria è tenuta a fornire ai propri dipendenti divise, complete di copricapo, conformi alla vigente normativa in materia, anche di igiene e di sicurezza, in accordo con il CSA, nonché a controllare che tutte le norme igieniche, tra le quali quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate. Dovranno essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la distribuzione degli stessi, nonché per la pulizia e per la sanificazione, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
6. Il personale dovrà essere dotato di tesserini di riconoscimento da indossare in modo visibile, con indicazione dell’impresa affidataria ed avere sempre con sé un documento di identità personale in corso di validità.
7. L’impresa affidataria è tenuta ad applicare in favore dei propri dipendenti e collaboratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro applicabile alle singole categorie, nonché condizioni di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
8. È fatto obbligo all’impresa di dotarsi di un registro delle presenze del personale, con l’indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro.
9. L’impresa sarà tenuta a sostituire il personale inadeguato ovvero inidoneo allo svolgimento dei servizi, anche alla luce delle segnalazioni da parte del CSA, circa eventuali inefficienze o disservizi riscontrati. La mancata adozione di provvedimenti risolutivi di dette criticità, integra inadempienza contrattuale.
10. L’aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 smi. Nell’espletamento del servizio, lo stesso dovrà infatti assorbire ed utilizzare, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, con le stesse qualifiche, orari e trattamento economico di cui al prospetto allegato (All. A).
ART. 12 ORGANISMO DI VALUTAZIONE
1. È istituito un Organismo per la valutazione del livello delle prestazioni svolte dall’impresa. La composizione, la nomina ed il funzionamento di detto organismo, appaiono di esclusiva competenza del CSA.
2. L’Organismo relaziona al CSA, nella persona del Direttore e dei membri del CDA, sull’operato dell’impresa affidataria, provvedendo periodicamente, unitamente al Responsabile/Referente dei servizi affidati e di cui al precedente art. 10, alla verifica della funzionalità e del livello di qualità dei servizi offerti.
3. Su iniziativa del CSA, potranno essere promosse forme di partecipazione delle persone anziane, dei loro familiari e del personale, ai lavori dell’Organismo di Valutazione.
ART.13
RIFORNIMENTO MATERIALE D’USO E DERRATE ALIMENTARI
1. Il rifornimento di tutto il materiale d’uso è a totale carico dell’impresa affidataria.
2. Quest’ultima dovrà provvedere altresì al rifornimento delle derrate alimentari, che devono rispondere a standard di prima qualità ed alle specifiche esigenze alimentari degli ospiti, ai quali dovrà essere assicurato, ove necessario, un regime dietetico rispondente alle necessità individuali. Nel relativo reperimento e nella conseguente gestione, l’affidataria è tenuta altresì ad ottemperare alle vigenti disposizioni emanate per la gestione dell’emergenza COVID-19.
3. L’impresa affidataria dovrà altresì fornire:
a) sapone liquido per i bagni comuni, con gli appositi distributori, carta igienica per i bagni comuni ed i bagni delle camere, salviettine di carta doppio velo per i bagni comuni e sacchetti per l’immondizia;
b) biancheria da camera (lenzuola, federe, copri-materassi e traverse impermeabili) di livello qualitativo buono e comunque in fibra naturale. Nel caso di riscontrata e certificata allergia degli ospiti a dette fibre, l’impresa dovrà altresì dotarsi di materiali anallergici. Le coperte e le tende devono essere realizzate in materiale ignifugo per ragioni di sicurezza, conformemente alla normativa in materia;
c) biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamani grandi e piccoli) di qualità buona e comunque in fibra naturale. Nel caso di riscontrata e certificata allergia degli ospiti a dette fibre, l’impresa dovrà altresì dotarsi di materiali anallergici;
d) biancheria da cucina di qualità buona e comunque in fibra naturale;
e) biancheria da ristorante di livello qualitativo buono e comunque in fibra naturale, secondo la tipologia dei tavoli in uso (tovaglie e tovaglioli);
f) detergenti e disinfettanti antibatterici, idonei alla pulizia dei locali, degli arredi e delle suppellettili ed adatti alla tipologia dei materiali presenti nei vari ambienti;
g) apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle pulizie e per la manutenzione delle aree verdi, oltre che per la manutenzione ordinaria;
h) attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio di ristorazione diversa da quella di proprietà del CSA e dalla medesima messa a disposizione, analiticamente descritta all’art. 1. L’attrezzatura in questione, che non può essere materiale monouso (o c.d. “usa e getta”), deve essere di buon livello qualitativo.
4. Tutti i materiali di cui ai punti che precedono, suscettibili di “prendere fuoco su entrambe le facce” devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e comunque forniti in attuazione e nel rispetto della normativa in tema di regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, di cui D.M. Interno del 19 marzo 2015 e smi.
ART. 14 SMALTIMENTO RIFIUTI
1. L’impresa affidataria dovrà provvedere a proprie spese ed oneri allo smaltimento dei rifiuti prodotti ed al pagamento della relativa tassa, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia, anche a livello locale.
2. Il CSA si riserva la facoltà di chiedere l’esibizione della documentazione relativa al corretto smaltimento ed al versamento della citata tassa, al fine di verificare il rispetto della normativa di legge in materia.
ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA
1. Nell’ambito dei costi che l’aggiudicatario deve sopportare per l’esecuzione dell’appalto, rientrano anche quelli inerenti alla copertura assicurativa. Ed infatti, l’impresa affidataria è l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, della gestione dei servizi affidati, anche nei riguardi di terzi, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. In tal senso, ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento dei servizi ovvero per cause ad essi connesse, dovessero essere arrecati al CSA, a terzi, a persone e/o a cose, si intenderà a totale carico dell’impresa affidataria senza riserve ed eccezioni alcune, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già ricompreso ovvero compensato nel corrispettivo dell’appalto, restando indenne in tal senso il CSA da ogni danno e/o responsabilità, sia in sede civile che penale.
3. A copertura dei rischi connessi e conseguenti allo svolgimento dei servizi affidati, è fatto obbligo all’impresa affidataria di stipulare una polizza assicurativa per eventi a danno di terzi, del personale dipendente della stessa impresa e/o a cose in custodia a qualsiasi titolo, per importo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona, da stipulare con primaria compagnia di assicurazione. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere, altresì, la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione e dei danni (anche da infortuni) agli utenti dei servizi per fatti riconducibili allo svolgimento dei servizi stessi. La polizza dovrà coprire, inoltre, i danni accertati nei tre mesi successivi alla data di scadenza del contratto, ovvero della relativa proroga, purché riconducibili ad atti commessi e/o fatti avvenuti in vigenza del contratto medesimo. Il contratto assicurativo dovrà essere stipulato dall’impresa affidataria con un istituto/organismo autorizzato ai sensi di legge e presentato prima della stipulazione del contratto d’appalto, pena in difetto la decadenza dell’appalto stesso e l’incameramento della cauzione definitiva, e dovrà avere un importo non inferiore a quanto stabilito dall’art. 103 Dlgs. 50/2016 smi. All'atto della presentazione della cauzione definitiva, l’aggiudicataria dovrà depositare inoltre una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e a cose) relativi alla Responsabilità Civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico sempre non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per persona, da stipulare con primaria compagnia di assicurazione.
4. In via prodromica alla stipula del contratto, il CSA si riserva la facoltà di verificare l’idoneità di detta garanzia ai fini della copertura dei citati rischi e, nel caso riscontri la inadeguatezza del soggetto garante, ovvero incongruità rispetto all’ambito di copertura, l’impresa affidataria sarà tenuta ad apportare le dovute modifiche alla polizza assicurativa, prima di procedere alla stipulazione del contratto.
5. È fatto obbligo all’impresa di produrre periodicamente l’attestazione dell’avvenuto, regolare pagamento del premio previsto per le polizze in questione.
6. L’esistenza di tali polizze non libera l’impresa affidataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa il solo scopo di fornire ulteriore garanzia; in ogni caso, nella ipotesi in cui dette polizze non fornissero la corretta ed integrale copertura a garanzia del sinistro, l’impresa affidataria assumerà tutti i costi da sostenere per il risarcimento dei danni arrecati, tenendo indenne il CSA da quanto ad essa richiesto.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, devono coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 16
AUTORIZZAZIONI E LICENZE
1. Nell’ambito dei costi che l’aggiudicatario deve sopportare per l’esecuzione dell’appalto, rientrano anche quelli per la copertura assicurativa e per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie e per il possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia per l’esercizio di tutti i servizi oggetto del presente appalto. L’impresa affidataria deve provvedere in tal senso a sua cura e spese, curandone i successivi rinnovi periodici per tutta la durata dell’appalto, anche in base alle eventuali, successive disposizioni di legge.
2. L’impresa affidataria s’impegna all'osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Su richiesta del CSA, l’impresa affidataria deve dimostrare in ogni momento di aver provveduto a quanto sopra.
ART. 17
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. A fronte della gestione dei servizi in affidamento, salvo quanto previsto al successivo punto 8, all’impresa aggiudicataria verrà corrisposto con cadenza mensile il compenso pro die pro capite offerto, come risultante dal già detratto ribasso d’asta, ponderato per le presenze degli utenti rendicontate mensilmente dall’aggiudicataria, fatto salvo l’obbligo di cui al successivo comma 6.
2. Tale compenso è omnicomprensivo di ogni onere, ivi comprendendo i costi relativi alla erogazione dei servizi di ristorazione e bar in favore dell’utenza esterna.
3. Il compenso deve rapportarsi alle presenze giornaliere degli utenti. Attualmente gli ospiti sono 27, a fronte di un numero massimo di posti disponibili pari a 52 (cinquantadue), come precedentemente definiti. Tale numero potrà essere incrementato in corso di esecuzione dell’appalto, a seguito di eventuale attivazione del nucleo Alzheimer o di fine locazione relativamente ai locali attualmente in uso alla ASL n. 1, e ciò alle medesime condizioni pattuite ovvero alle condizioni più favorevoli per il CSA eventualmente ridefinite inter partes e senza che l’affidataria possa in alcun modo vantare diritti in tal senso.
4. L’affidataria verrà remunerata mensilmente con il pagamento di un corrispettivo corrispondente all’importo pro die pro capite offerto in sede di gara, moltiplicato per le presenze mensili debitamente registrate dall’affidataria, previa emissione di apposito documento fiscale da parte di quest’ultima, cui andrà allegato il resoconto delle presenze giornaliere di tutti gli ospiti per la mensilità di riferimento.
5. Il CSA provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa affidataria, del documento contabile relativo al mese di riferimento corredato, oltre che dal report mensile delle presenze degli ospiti della Struttura, sottoscritto dal legale rappresentante, fatta comunque salva la facoltà per il CSA di richiedere integrazioni documentali, nel qual caso il termine di cui sopra decorrerà dal termine della relativa ricezione.
6. Quanto ai servizi di ristorazione e bar, l’impresa affidataria è tenuta a rimborsare al CSA il 20% del ricavato riferito all’utenza esterna della Residenza dei servizi in menzione, a titolo di compartecipazione alle spese fisse di gestione non oggetto di rimborso, previa emissione di idoneo documento giustificativo o fiscale.
7. Alla fine di ogni mese, l’affidataria provvederà alla rendicontazione del fatturato maturato rispetto all’utenza esterna ed al versamento dei relativi importi in favore del CSA e ciò in via propedeutica rispetto al pagamento da parte di quest’ultima dei corrispettivi previsti mensilmente a beneficio della stessa impresa affidataria.
8. Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, punto 6, il compenso verrà calcolato nella misura del conguaglio forfettario di euro 60.000,00 mensili, detratto della medesima percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica.
ART. 18 RESPONSABILITÀ
1. L’impresa affidataria è la sola responsabile nei confronti dell’utenza per le prestazioni svolte.
2. Fatte salve le proprie esclusive competenze, il CSA rimane estraneo ai rapporti giuridici posti in essere con i terzi dall’impresa affidataria, così come ad ogni pretesa sia precontrattuale, che contrattuale ed extracontrattuale, che terzi possano vantare nei confronti della stessa impresa affidataria, in relazione ovvero in conseguenza del servizio svolto.
3. In tal senso, l’affidataria risponde direttamente e si obbliga ad intervenire, esonerando espressamente il CSA da eventuali responsabilità e contenziosi, senza che possa essere previsto un diritto di rivalsa ovvero di garanzia nei riguardi dello stesso CSA.
ART. 19 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
XXXXXXX AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
1. L’impresa affidataria è tenuta ad assicurare l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico.
2. In caso di mancato ovvero inesatto adempimento contrattuale, il CSA inoltrerà formale diffida ad adempiere all’impresa affidataria, la quale dovrà porre rimedio a tale inadempienza nell’arco di quindici giorni dal ricevimento della diffida.
3. Decorso inutilmente tale termine e perdurando l’inadempimento, il contratto si intenderà espressamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, del Codice Civile.
4. Il contratto si risolve altresì di diritto, in caso di violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art. 5 co. 4, e agli artt. 7, 8, 10, 13, 15, 16 e 20, debitamente sottoscritti in sede contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
5. Il contratto deve intendersi automaticamente risolto anche in caso di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e senza ritenersi che l’elenco sia esaustivo, l’addebito di n. 3 penalità ovvero richiami per rendimento scadente del servizio.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa affidataria, il CSA potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, fatto sempre salvo in detta ipotesi il diritto al risarcimento del danno:
a) a copertura della eventuale maggiore spesa conseguente all’affidamento ad altra impresa del servizio sottratto all’impresa affidataria;
b) a copertura delle spese per la indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio.
7. È fatta salva la possibilità per il CSA di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, debitamente dichiarate e certificate dallo stesso CSA.
ART. 20 PENALITÀ
1. Nelle ipotesi in cui il CSA rilevi, anche mediante l’Organismo di cui al precedente art. 12, l’inefficienza, l’inadeguatezza ovvero la non rispondenza dei servizi erogati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare Tecnico, verranno applicate le seguenti penalità:
a) abbigliamento disordinato e/o incompleto del personale in servizio, euro 100,00 (cento) per ogni addebito.
b) comportamento inadeguato del personale di servizio, euro 200,00 (duecento) per ogni addebito;
c) mancato ovvero inesatto espletamento dei servizi di cui al disciplinare tecnico, euro 500,00 (cinquecento) per ogni addebito.
2. La penale dovrà essere pagata dall’impresa affidataria entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione contenente l’addebito, fatto salvo il diritto dell’impresa a fornire eventuali
controdeduzioni, nel qual caso detto termine decorrerà nuovamente dalla data di relativa acquisizione.
3. La previsione di tali penali non esonera l’impresa affidataria dall’obbligo ulteriore di risarcire il danno, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. In ragione della peculiarità dei servizi oggetto di affidamento e dell’utenza beneficiaria, è fatto divieto all’affidataria di cedere il contratto ovvero di fare ricorso al subappalto.
ART. 22
CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente Capitolato, la concorrente deve corredare l’offerta di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", in misura pari al 2 per cento del prezzo complessivamente indicato quale base d’asta nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come previsto dall’art. 93, del D.Lgs. 50/2016 smi.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’impresa affidataria è tenuta l deposito di una cauzione definitiva determinata sulla base dell’importo contrattuale effettivo nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 103, del medesimo D.Lgs. 50/2016 smi, che sarà svincolata ai sensi e secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto in presenza delle condizioni di cui alle vigenti disposizioni in materia.
4. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016 smi, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del medesimo D.Lgs. 50/2016 smi, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario risultino in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nella ipotesi in cui soltanto alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale risultino in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. Nella ipotesi di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c), dell’art. 45, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016 smi, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
5. La cauzione potrà essere prestata in forma di polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria, ovvero ancora per il tramite di un intermediario ex D.Lgs. 385/1993.
6. La cauzione definitiva dovrà avere validità per l’intero rapporto contrattuale, ivi comprese eventuali proroghe e/o estensioni dell’affidamento. In tali ultime ipotesi, la relativa durata dovrà infatti essere corrispondentemente prorogata.
7. La mancata presentazione della cauzione definitiva costituisce elemento impeditivo ai fini della stipulazione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alla stazione appaltante.
ART. 23
CONSEGNA LOCALI, ATTREZZATURE ED ARREDI
1. Il CSA mette a disposizione dell’impresa affidataria i locali della cucina, del ristorante e del bar, unitamente alle camere di cui ai Corpi C e D della Struttura attualmente disponibili, oltre ai locali necessari alla conservazione ed all’immagazzinamento dei viveri, nonché a quelli da destinare a spogliatoio e a servizi igienici del personale, meglio indicati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.
2. Il CSA mette inoltre a disposizione dell’impresa affidataria i macchinari, gli impianti, le attrezzature ed i beni strumentali indicati nell’inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le parti, prima dell'avvio dei servizi oggetto del presente appalto (di seguito “Inventario”). Tale Inventario fa parte integrante dei documenti contrattuali. L’Istituzione CSA mette a disposizione dell’aggiudicataria detti macchinari, beni strumentali, attrezzature ed impianti, indicati nell’inventario, dietro pagamento di un canone forfettario di importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila) annui, che tiene conto dell’ammortamento dei beni stessi.
3. Durante il periodo di gestione, l’impresa affidataria si impegna a mantenere in ottimo stato i locali suindicati e le camere, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine ed agli arredi, se non previa autorizzazione scritta da parte del CSA.
4. Nel caso in cui si rendesse necessaria la riparazione o la sostituzione dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione dal CSA proprietario, l’impresa aggiudicataria dovrà immediatamente informarne per iscritto lo stesso CSA, che provvederà ad autorizzare gli interventi di riparazione, che resteranno comunque ad esclusivo carico dell’impresa. L’eventuale sostituzione dei beni in questione avverrà invece a carico dell’Istituzione che ne resta proprietaria. Nella ipotesi
in cui la responsabilità del danneggiamento risulti attribuibile ad un uso errato od improprio, ovvero causato dalla mancata manutenzione ordinaria dell’attrezzatura da parte dell’impresa aggiudicataria, sarà onere di quest’ultima provvedere alla sostituzione della strumentazione danneggiata con altra nuova, con analoghe caratteristiche tecniche.
5. Alla scadenza del contratto, l’impresa affidataria si impegna a riconsegnare i beni detenuti ed oggetto di inventario in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo. Restano di proprietà del CSA, le apparecchiature e gli arredi, eventualmente sostituiti ovvero migliorati, senza che spetti all’impresa aggiudicataria alcuna somma a titolo di eventuale miglioria e/o addizione, da autorizzarsi comunque previamente da parte del CSA.
6. Qualora si ravvisino danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature e arredi, i costi delle riparazioni o dei reintegri sono addebitati alla ditta aggiudicataria.
ART. 24 - AVVIO DEI SERVIZI
1. L’impresa affidataria è tenuta a stipulare il contratto d’appalto e a dare inizio allo svolgimento dei servizi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine indicato dal CSA, previo versamento dei diritti e delle spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.
2. Alla data della stipula del contratto l’impresa affidataria deve fornire prova:
- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo, nei tempi e nei modi previsti dal precedente art. 22 e comunque nella misura e nelle forme previste dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 smi, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità stabilite dal predetto articolo 20;
- di aver provveduto alla stipula dei contratti assicurativi di cui all’art. 13 del presente Capitolato;
- di aver assolto alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, in particolare, di igiene e di sicurezza alimentare;
- di impiegare unicamente personale in possesso delle qualifiche e delle autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste per l’espletamento delle attività previste;
- di garantire l’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50, del D.Lgs. 50/2016 smi;
- di nominare, tempestivamente e comunque prima dell’avvio delle attività di cui al presente appalto, un Responsabile/Referente ed un suo sostituto;
- di nominare, tempestivamente ed in ogni caso sempre prima dell’avvio delle attività, un proprio referente per la sicurezza all’interno della struttura organizzativa in dotazione, oltre a comunicare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi individuato ex lege;
- di garantire, indicandoli già in sede di formulazione dell’offerta, sempre tempestivamente e comunque nei tempi utili ad assicurare la regolare erogazione dei servizi a beneficio degli utenti, la
disponibilità di un centro di cottura in possesso di tutti i requisiti, anche di carattere tecnico- organizzativo, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, idoneo alla ristorazione collettiva, adeguatamente attrezzato per il confezionamento ed il trasporto dei pasti ai sensi di legge, nonché di mezzi idonei ed omologati per il trasporto dei pasti stessi presso la Residenza Ex ONPI;
- di accettare l’importo contrattuale aggiudicato, quale ristoro di ogni onere, costo e pretesa inerenti, connessi e conseguenti all’affidamento dell’appalto in oggetto.
3. In caso di ritardo nell’avvio delle attività rispetto al termine indicato dal CSA, si applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo oltre il terzo.
ART. 25 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
1. A seguito dell'aggiudicazione, l’impresa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 smi.
ART. 26
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla presente procedura di gara ed all’esecuzione del conseguente rapporto contrattuale, è competente esclusivamente il Foro dell’Aquila.
ART. 27
STIPULA DEL CONTRATTO
1. Le spese inerenti alla stipulazione, nelle forme di legge, del contratto di affidamento ed ogni eventuale, ulteriore onere contrattuale, saranno a totale carico dell’impresa affidataria.
ART. 28 NORMA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso rinvio al D. Lgs. 50/2016 smi, alle norme del Codice Civile ed alle leggi civili, penali ed amministrative, nonché ai regolamenti, ai decreti ed alle circolari vigenti in materia.