Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.
Tracciabilità finanziaria. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare l’aggiudicatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:
1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Il Broker aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tracciabilità finanziaria. 18.1 MTS assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (come successivamente modificata e implementata).
Tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa. L’organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio IX ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Tracciabilità finanziaria. 1. Al finanziamento in oggetto è attribuito da ISPRO il codice unico di progetto (CUP) che verrà comunicato alla Regione Liguria e X.Xx.Xx. e dovrà essere riportato in ogni documento contabile ed inserito nei pagamenti che saranno effettuati verso soggetti terzi.
2. In riferimento alla legge n. 136/2010 tutta la documentazione amministrativo – contabile riguardante il presente accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
Tracciabilità finanziaria. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa alla concessione, conti correnti bancari o postali dedicati di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente la concessione, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall’Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della L. 136/2010. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il concessionario si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione. Ai sensi della normativa vigente, ed in applicazione del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la Prefettura – U.T.G. di Roma, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 62 del 16 marzo 2011 e sottoscritto dalle parti in data 21 luglio 2011, l’impresa affidataria dovrà produrre elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi di segu...
Tracciabilità finanziaria. Il contraente in indirizzo è tenuto, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I contraenti sono obbligati a comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine i contraenti devono comunicare all’amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ciascuno dei conti correnti dedicati e provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I contraenti sono tenuti ad inserire una clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari anche nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica. Alla luce di quanto sopra si evidenzia che il pagamento per i servizi di consulenza richiesti avverrà a mezzo bonifico bancario intestato al professionista, previa emissione di fattura elettronica, intestata all’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, xxx Xx Xxxxxxxxx x.000, Xxxxxxxx – Codice fiscale 92028890926. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: UFVJ58.
Tracciabilità finanziaria. 1. A seguito dell'aggiudicazione, l’impresa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 smi.