PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON SORGENTE A LED NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRMIONE
SCHEMA FAC-SIMILE DI ACCORDO QUADRO
CIG: 8859187064
L’anno il giorno del mese di , in , davanti a me
, nella mia qualità di , nominato con
n. , esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge.
sono comparsi:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx s.r.l. unipersonale (di seguito, per brevità, “Sirmione Servizi” o “Committente”), con sede legale a Sirmione (BS), piazza Virgilio, 18, codice fiscale e partita IVA n. 02342480981, rappresentata dal
, nato a il domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con n.
del ;
e
- di seguito indicata come “Società” con sede legale in , via
, codice fiscale e Partita IVA n. iscritta alla CCIAA di _ n° ,
rappresentata dal Sig. , nato a
.
il , in qualità di
(in caso di procura speciale) rappresentata da nato a il
in qualità di procuratore con procura speciale conferita con atto a rogito del notaio Dott. di numero di Rep. del ;
(oppure)
conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all’originale è conservata agli atti di
Sirmione Servizi.
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(in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese)
La Società interviene al presente atto quale mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di operatori economici (in seguito indicato come “Raggruppamento”)
costituito fra la medesima e le altre società mandanti:
- , con sede legale , Codice fiscale e
x. XXX , mandante;
- , con sede legale , Codice fiscale e p.IVA , mandante;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico)
Dott..
del
n.
di Rep. e n. di
Racc. , che in copia conforme all’originale è conservata agli atti di Sirmione Servizi.
PREMESSO CHE
- con determina/delibera n. del , del Responsabile della struttura competente, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente all’affidamento dell’accordo quadro in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma , fissando la scadenza per la presentazione delle offerte in data ;
- con determina n. del , sono stati approvati i verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione dell’accordo quadro alla Società (oppure) al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito da (mandataria) e da
(mandante), (mandante);
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo alla Società/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
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i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Il presente contratto di Accordo Quadro individua e stabilisce le condizioni alle quali la Società si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta le verranno richieste con appositi contratti applicativi dell'Accordo Quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture, come da art. 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs. 50/2016.
Il contratto è un quindi un “Accordo quadro di forniture”, disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di apparecchi illuminanti di tipo stradale con sorgente luminosa a LED per l’illuminazione pubblica.
Gli apparecchi di illuminazione forniti dovranno essere tutti nuovi, non rigenerati e non usati. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nei documenti di gara, che la medesima Società ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara medesima;
- nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnata verso Sirmione Servizi come ivi dedotto;
- nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnata verso Sirmione Servizi come ivi dedotto.
Tutti documenti allegati al presente Accordo Quadro per costituirne parte integrante.
Più in particolare, i prezzi unitari e le specifiche tecniche, sono quelli indicati dalla Committente ed integrati con l'offerta tecnica ed economica della Società.
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Nell'esecuzione del presente contratto di Accordo Quadro:
- la Società sottoscrive il contratto nei termini indicati da Sirmione Servizi obbligandosi a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro, nei termini che saranno indicati dalla medesima Sirmione Servizi;
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- la Società dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;
- il corrispettivo massimo del presente Accordo Quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la Committente potrà sostenere;
- il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito in ragione degli appalti di forniture che ne formano l’oggetto, in ciascun contratto applicativo dell'Accordo Quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali;
- le forniture oggetto dell’Accordo Quadro saranno ordinate, tramite contratti applicativi, mantenendo fermi i prezzi unitari e le specifiche tecniche dei beni come definiti nella documentazione di gara e nell’offerta presentata dalla Società in sede di gara, con applicazione agli stessi contratti applicativi delle condizioni dettate nel presente Accordo Quadro;
- Sirmione Servizi non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo di importo stabilito dall’Accordo Quadro. È pertanto precisato che la Committente, pur avendo indicato in fase di gara le quantità stimate dei beni e la loro ripartizione tra le varie classi di potenza, non ha assunto alcuna obbligazione in merito, restando libera di inserire nei contratti applicativi dell'Accordo Quadro quantitativi diversi, pur nei limiti dell’importo massimo complessivo di cui al successivo art. 8.
ART. 3 – CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
Tutte le forniture che la Società dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti applicativi dell'Accordo Quadro. Tali contratti applicativi potranno avere la forma semplificata del modulo o ordine di fornitura, ferme tutte le condizioni di cui al presente Accordo quadro, anche quando non espressamente riportate, e si intenderanno conclusi e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere inviati alla PEC (posta elettronica certificata) indicata dalla Società all’art. 23 del presente contratto.
Ciascun contratto applicativo conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni:
- tipologia e numero di beni;
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- luogo di consegna;
- prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo;
- termini di consegna.
Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione delle forniture da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvederà a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
ART. 4 – MODIFICA DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 106 lett. a) del D. lgs. 50/2016, le modifiche e varianti all’Accordo Quadro devono essere autorizzate dal R.U.P. secondo le previsioni dei documenti di gara, ivi incluso il presente documento.
In particolare possono verificarsi le seguenti modifiche:
A) di tipo supplementare: si tratta di forniture analoghe a quelle oggetto dell’Accordo Quadro, per le quali i documenti posti a base di gara, integrati con l'offerta tecnica ed economica della Società, definiscono le specifiche tecniche e i prezzi unitari. Trattandosi di beni analoghi, ma non identici, a quelli oggetto dell’offerta di gara, si prenderanno a riferimento i prezzi unitari dell’Accordo Quadro e la Committente ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che richiederà in modifica ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla Committente potrà essere motivatamente non accolto, per iscritto e tramite PEC, dalla Società, nel termine di 5 giorni; ove ciò non avvenga il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove, al contrario, la Società opponga tempestivo motivato non accoglimento, la Committente potrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo le osservazioni. Nel caso la Committente mantenga l’originaria determinazione, la Società dovrà comunque eseguire le forniture al prezzo unitario indicato dalla Committente, eventualmente formulando le relative riserve nei termini di Legge.
B) di tipo complementare: trattandosi di beni diversi da quelli oggetto dell’Accordo Quadro, pur se ad essi complementari, si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla Committente in sede di analisi prezzi, tenendo conto dei prezzi di mercato e della percentuale di ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione della gara. Il prezzo determinato dalla Committente potrà essere motivatamente non accolto, per iscritto e tramite PEC, dalla Società, nel termine di 5 giorni; ove ciò non avvenga il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove, al contrario, la Società opponga tempestivo motivato non accoglimento, la Committente potrà entro 5 giorni
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motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo le osservazioni. Nel caso la Committente mantenga l’originaria determinazione, la Società dovrà comunque eseguire le forniture al prezzo unitario indicato dalla Committente, eventualmente formulando le relative riserve nei termini di Legge.
ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Decorso il termine suddetto, l’Accordo Quadro non potrà più essere utilizzato per l'affidamento di contratti applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo sia o meno stato raggiunto. È inteso che, qualora il corrispettivo contrattuale massimo venga raggiunto anticipatamente ai 18 mesi, non potranno più essere conclusi contratti applicativi dello stesso.
È inteso che, ove alla data di scadenza del predetto termine fossero in corso l'esecuzione e/o il completamento di forniture richieste con contratti applicativi, l’Accordo Quadro si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione della fornitura. Detta protrazione dei termini non darà alla Società alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi unitari, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
ART. 6 – LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI
Le forniture dovranno essere consegnate nei termini e nei luoghi indicati da Sirmione Servizi, comunque nel territorio comunale di Sirmione. La consegna, nei luoghi e nei termini indicati da ciascun singolo contratto applicativo e previo appuntamento con il personale preposto della Committente, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento.
Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico della Società. Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese della Società, con mezzi e personale proprio.
La Società garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla Committente in perfetto stato, integre e pronte all'uso. Sono dunque a carico della Società, oltre al trasporto e alla consegna, gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare. L'esecutore potrà predisporre l’imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile
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l’utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimentazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili.
Ogni singola confezione, contenente il singolo apparecchio di illuminazione, dovrà recare all’esterno un’etichetta che consenta facilmente di distinguere la tipologia di apparecchio al suo interno. All’esterno di ogni pallet dovrà essere inoltre applicata una etichetta riportante in chiaro le informazioni sull’ordine ed il contenuto del pallet (packing list). Il fornitore si impegna prima della spedizione, ad anticipare la packing list e il suo contenuto a Sirmione Servizi, mediante i punti di contatto comunicati.
Gli eventuali euro pallet restano di proprietà della Società, che dovrà ritirarli a propria cura e spese.
La Società potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della consegna o per la sub-fornitura di materiali, soltanto nei limiti di Legge e, qualora configurabili come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli, adempimenti ed autorizzazioni.
ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna saranno indicati da Sirmione Servizi nei contratti applicativi dell'Accordo Quadro. I tempi di consegna saranno sempre ritenuti essenziali ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione delle penali contrattuali.
Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per “giorni” si intendono giorni
naturali e consecutivi.
Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate dal fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva.
I termini di consegna, salvo quando diversamente indicato dalla Committente, in ragione della concessione di termini più ampi, sono determinati sulla base dei quantitativi di apparecchi di volta in volta ordinati e sono così stabiliti:
- forniture di un quantitativo massimo di 250 apparecchi d’illuminazione: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio del contratto applicativo (ordine di fornitura) dell'Accordo Quadro;
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- forniture di un quantitativo superiore a 250 apparecchi d’illuminazione: entro 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio del contratto applicativo (ordine di fornitura) dell'Accordo Quadro. È facoltà di Sirmione Servizi richiedere il posticipo del termine di consegna, a seguito di comunicazione PEC, con obbligo per la Società di non procedere alla consegna fino alla scadenza del termine dilatorio, con oneri di custodia e obblighi connessi a carico della Società fintanto che la fornitura non sia effettivamente consegnata alla Committente nei luoghi da essa indicati. In tali casi, il fornitore non potrà pretendere (ad esempio per costi ed oneri di custodia, stoccaggio, magazzino ) alcuna somma aggiuntiva ad alcun titolo.
La Committente si riserva la possibilità di emettere il primo ordine di fornitura entro 10 giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro o dall’avvio anticipato dell’esecuzione dello stesso, con emissione di ulteriori contratti applicativi, anche a distanza di 15 giorni l'uno dell'altro.
È fatta salva la possibilità di concordare, in corso di esecuzione e previo accordo, termini più brevi rispetto a quelli sopra indicati, senza con ciò che vi sia alcuna riduzione degli standard tecnici, qualitativi e di sicurezza.
ART. 8 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo dell’Accordo Quadro, inteso come somma massima dei corrispettivi di tutti i contratti applicativi, è fissato in € 452.986,00 (quattrocentocinquantaduemilanovecentottantasei/00) oltre IVA nei termini di Legge.
Resta salva la possibilità per Sirmione Servizi di ordinare la fornitura di quantità diverse da quelle stimate in sede di gara per tipologia di beni o anche di utilizzare l'intero importo per talune categorie di essi soltanto, nonché la possibilità di effettuare ordini per una somma inferiore al massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.
Il corrispettivo effettivamente da corrispondere alla Società sarà quello dovuto per i quantitativi oggetto dei contratti applicativi dell'Accordo quadro ed effettivamente forniti nei modi e nei tempi previsti e sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario per le quantità ordinate in ciascun contratto applicativo (quindi “a misura”).
Il prezzo unitario di ciascuna tipologia di apparecchio rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Nessun'altra somma spetterà all'esecutore ad alcun titolo.
Il corrispettivo riconosciuto per ciascun contratto applicativo dell’Accordo Quadro, quindi, comprende e remunera la Società anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo in
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connessione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi le certificazioni dei beni forniti, le schede e i manuali d’uso e manutenzione.
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento di ciascun contratto applicativo dell’Accordo Quadro avverrà dietro presentazione di regolari fatture su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile il riferimento all’ordine di fornitura. Dette fatture, pertanto dovranno contenere, gli estremi dell’ordine di fornitura e dovranno obbligatoriamente riportare il relativo CIG.
Tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti del Concedente è “SUBM70N”.
Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i suddetti codici. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano la Committente dal pagamento di eventuali interessi per ritardi nei pagamenti.
Nel caso di operatore economico plurisoggettivo le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascuno dei soggetti per la parte di relativa competenza. Le fatture, tutte intestate a Sirmione Servizi, dovranno essere trasmesse a cura del soggetto mandatario.
Sirmione Servizi è soggetta all’applicazione del regime dello “split payment”.
I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e
s.m.i. a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo da parte del Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Si applicano tutte le ulteriori norme relative alla regolarità contributiva della Società, al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, alle verifiche sul pagamento delle imposte,
Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale Sirmione Servizi ha previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere a Sirmione Servizi specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate.
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La Società è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società è tenuta a dichiarare il proprio conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto e le persone delegate ad operare sullo stesso, comunicando anche le eventuali successive variazioni.
ART. 10 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Tutte le forniture oggetto finale del presente Accordo Quadro sono soggette a verifiche di conformità, secondo le previsioni dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, al fine di verificare la corrispondenza con le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e l’esecuzione nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Ai fini delle verifiche di conformità, Sirmione Servizi, anche per il tramite di soggetti terzi, può eseguire prove sui beni oggetto di fornitura e le relative spese sono a suo carico. Nel caso i beni risultino non conformi, le spese per le verifiche di conformità verranno invece poste a rimborso dalla Società.
Saranno poste a carico della Società tutte le eventuali spese necessarie per la risoluzione delle non conformità.
La verifica di conformità deve comunque avvenire nel termine di sei mesi dall’ultimazione di ciascun contratto applicativo e ha comunque carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, essa si intende tacitamente emessa positivamente anche in assenza di atto formale d’approvazione.
ART. 11 - PENALI
Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali assunte con il presente Accordo Quadro e con i contratti applicativi comporteranno l’applicazione di penali.
In particolare, la Committente applicherà una penale pari al 1 per mille del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo per ciascun giorno o frazione di giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale del contratto applicativo.
Al ritardo nella consegna è equiparata la consegna di materiale inidoneo, non conforme alle specifiche richieste o non funzionante, nonché il mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative alla modalità e al luogo di consegna.
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È in ogni caso fatto salvo, a favore di Sirmione Servizi, il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ivi inclusi gli eventuali costi per montaggio/smontaggio apparecchi e per il deposito e custodia.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale la Società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L’ammontare delle penalità applicate alla Società, qualora venissero respinte le controdeduzioni della stessa, verrà detratto dal primo pagamento successivo all’applicazione della penale, salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato a causa del ritardo.
L’applicazione di penali non potrà superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore di ciascun contratto applicativo. Il raggiungimento di tale soglia integra, di per sé, i presupposti del grave inadempimento contrattuale, sia con riferimento al contratto applicativo che all’Accordo Quadro e legittima la Committente alla risoluzione dei contratti, come da successivo art. 20.
L’applicazione delle penali non solleva la Società dalle eventuali responsabilità civili e penali a suo carico.
ART. 12 – GARANZIA SUGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Su tutti i prodotti oggetto dei contratti applicativi dell’Accordo Quadro, la Società rilascia una garanzia sul buon funzionamento degli apparecchi di illuminazione, come da “Garanzia sugli apparecchi di illuminazione” allegata al presente Accordo Quadro, per come offerta in sede di gara. Essa opera automaticamente, senza necessità di registrazione e/o attivazione.
La Società garantisce altresì che gli apparecchi di illuminazione forniti sono esenti da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione nonché da errore di progettazione, da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinati.
Nessuna limitazione di garanzia potrà essere opposta dall'esecutore ad alcun titolo se non risultante
dall’allegata “Garanzia sugli apparecchi di illuminazione”.
La garanzia si intende relativa all’apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti e per come fornito, a prescindere dal produttore di ciascun componente interno. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori.
In relazione alla “Garanzia sugli apparecchi di illuminazione”, come previsto nel relativo documento, la Società sarà tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore della Committente.
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ART. 13 - DEPOSITO IN GIACENZA
La Società, per tutta la durata della garanzia degli apparecchi di cui al precedente art. 12, per la risoluzione celere dei guasti che potranno occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino indicato da Sirmione Servizi una quantità di apparecchi di illuminazione pari al 5% di ciascuna tipologia e classe di potenza di apparecchi acquistata, con arrotondamento per eccesso. Tale deposito in giacenza non darà diritto ad alcun corrispettivo a favore della Società.
Il deposito in garanzia verrà progressivamente restituito, con cadenza non inferiore all’anno, in proporzione al decorrere della garanzia, su richiesta della Società, che dovrà anche curare il trasporto in restituzione degli apparecchi.
Il deposito in giacenza dovrà essere effettuato in corrispondenza di ciascun contratto applicativo e dovrà essere ricostituito qualora i medesimi apparecchi vengano utilizzati per le finalità proprie del medesimo deposito.
ART. 14 - PEZZI DI RICAMBIO
La Società, indipendentemente dalla previsione di cui ai precedenti artt. 12 e 13, dovrà garantire la disponibilità di pezzi di ricambio originali o comunque compatibili con le apparecchiature fornite per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
ART. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA’
La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sirmione Servizi del buon andamento degli stessi e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. A tal proposito, la Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente Accordo Quadro e ai contratti applicativi, è tenuta a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori
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e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei
terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica.
La Società è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi
dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni.
La Società, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001.
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è consentito nei limiti delle dichiarazioni effettuate in sede di offerta di gara e nella percentuale massima del 50% del valore complessivo dell’Accordo Quadro.
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora la Società intenda avvalersi del subappalto deve presentare a Sirmione Servizi apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L’importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto alla Società e non al subappaltatore,
tranne nei casi previsti all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016e.
Si applica tutta l’ulteriore normativa di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’ulteriore normativa in
deroga.
Il presente Accordo Quadro e i contratti applicativi dello stesso non possono essere ceduti, a pena di nullità
della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 17 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Con riferimento al presente Accordo Quadro non è possibile operare l’anticipazione del prezzo di cui all’art.
35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016.
L’anticipazione del prezzo sarà possibile, alle condizioni previste dal suddetto art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, nel limite del 20% ivi previsto, solamente con riferimento a ciascun singolo contratto applicativo.
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ART. 18 - CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa la cessione del credito, per come disciplinata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro la Società ha costituito garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante n. del , con la quale
si costituisce fideiussore a favore di Sirmione Servizi nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 22.649,30 (ventiduemilaseicentoquarantanove/30).
La garanzia definitiva è quindi prestata per il 5% dell’importo massimo dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva prevista per l’Accordo Quadro tiene luogo di ogni altra garanzia per i contratti
applicativi e dovrà quindi prevedere apposita clausola di estensione agli stessi.
La garanzia definitiva dovrà quindi avere una durata pari a quella dell’Accordo Quadro, con estensione per ulteriori 150 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, nel caso non siano ancora stati integralmente adempiuti uno o più contratti applicativi.
ART. 20 - RISOLUZIONE
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, sia con riferimento all’Accordo Quadro che ai contratti applicativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, Sirmione Servizi procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Sirmione Servizi procederà inoltre, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi non già integralmente adempiuti:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 00 xxx xxx X. Xxx. x. 000/0000;
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- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate raggiunga il 10% dello ammontare netto di ciascun contratto applicativo.
In caso di risoluzione del contratto come sopra e resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, Sirmione Servizi procederà all’escussione della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.
ART. 21 - RECESSO
Sirmione Servizi si riserva il diritto di recedere dai contratti applicativi in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo 109 di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
ART. 22 – SOGGETTI DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la Committente individua e remunera il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore all’Esecuzione, con le competenze e i poteri previsti dal medesimo D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018.
La Società provvede ad individuare e comunicare, nell’ambito della propria struttura organizzativa, il soggetto responsabile dell’attività nei confronti di Sirmione Servizi che, dotato di adeguati poteri gestori, risulta il referente nella gestione ed esecuzione del contratto.
ART. 23 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro e ai contratti applicativi dello stesso potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano;
b) Posta Elettronica Certificata.
Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (a) alla data della consegna della lettera; (b) alla data indicata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Mod. CORR01 | Rev. 202001 | Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale | Pag. 15 di 17 |
Ai fini del presente Accordo Quadro, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le parti dello stesso eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:
Sirmione Servizi: Xxxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx - XX - Xxxxx La Società:
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sirmione Servizi, titolare del trattamento dei dati personali, informa la Società che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all’esecuzione del presente affidamento ed all’assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l’acquisizione del consenso. L’eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire a Sirmione Servizi l’adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale della Committente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento.
Nei casi in cui, per l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dalla Società comunicati alla Committente, la Società medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Committente.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Società tutte le spese di bollo e di registro e comunque, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del presente Accordo Quadro.
ART. 26 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Accordo Quadro o ai contratti applicativi, ove Sirmione Servizi sia attore o convenuto, è competente il Foro di Brescia, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
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ART. 27 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si applicano le previsioni del D. lgs. 50/2016 e della normativa dallo stesso derivata, il Codice civile e tutte le ulteriori norme applicabili in virtù della materia.
(LUOGO E DATA)
SIRMIONE SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4 (Modifica dell’accordo Quadro), 5 (Durata dell’Accordo Quadro), 12 (Garanzia sugli apparecchi di illuminazione), 13 (Deposito in giacenza), 14 (Pezzi di ricambio), 21 (Recesso) e 26 (Foro competente).
(LUOGO E DATA)
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