Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 della L. 240/2010
Allegato A
Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 della L. 240/2010
Art. 1 Finalità
1. Per favorire la realizzazione di specifici progetti e programmi di ricerca, Università di Pisa può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell’ambito di uno specifico progetto o programma, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione del contratto, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Art. 2 Ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 Tipologie contrattuali
1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratto junior: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il ricercatore con contratto junior è tenuto a svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico all’interno della programmazione didattica e così come definita dal regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente previsto nell’accordo con l’ente finanziatore.
Il contratto può essere stipulato con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art.14. In questo caso, il contratto sarà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
b) contratto senior: contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art.4 della L. 398/89, a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 1 comma 14 della legge 230/2005 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, fino ad un massimo di 90 ore di didattica frontale per anno accademico.
Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione dei contratti è proposta dalle strutture all’interno del fabbisogno di personale definito dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della programmazione. Per quanto concerne il contratto senior, le strutture dovranno prevedere opportune modalità di accantonamento, disciplinate dal Regolamento di Ateneo di cui all’art. 18 co. 2 della L.240/2010.
2. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula da parte delle strutture di ricerca
di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3 lettera b) ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all’art. 3 lettera a) con un incremento di almeno il 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali. I soggetti finanziatori dovranno presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e comunque prima dell’emanazione del bandi di selezione; le successive rate avranno cadenza annuale.
3. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi necessari:
a) l’indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
c) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
d) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti) e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
e) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti, etc.) nell’ambito del progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
g) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 3 lettera a);
h) le modalità di svolgimento della didattica frontale ;
i) il corrispettivo contrattuale proposto, per i soli contratti di cui all’art. 3 lettera b);
j) l’indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare comunque non inferiore a 12;
l) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
5. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.
Art. 5 Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dal ministero dell’Università, da organismi dell’Unione Europea o da altri enti internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato .
3. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con provvedimento rettorale.
4. Della Commissione fanno parte di norma:
a) il referente del progetto/programma di ricerca cui è collegata l’attivazione del contratto;
b) due docenti o ricercatori del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i oggetto della selezione individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ad essi afferenti. In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i verranno nominati due docenti o ricercatori di altro settore.
La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.
4. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea;
5. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2 lettera c) dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca.
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Nella valutazione dei titoli la commissione può avvalersi, secondo quanto previsto dal bando, di referees.
I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. i candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
6. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni, il cui utilizzo è vincolato alle esigenze dello specifico progetto o programma di ricerca per cui viene richiesto il bando.
7. Gli atti sono approvati con decreto rettorale.
Art. 6 Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto del contratto;
d) l’indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
e) le ore di didattica frontale, con le relative modalità di svolgimento oltre le altre tipologie di impegno didattico;
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
g) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
h) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
l) la modalità di selezione;
m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione,
n) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
o) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito del progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
q) l’eventuale impegno assistenziale previamente concordato con l’Azienda ospedaliera universitaria e
presso istituti sanitari e/o istituti di ricerca.
r) l’eventuale possibilità che la commissione si avvalga di referees.
Art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare esclusivamente candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 lettera b).
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quescienza.
3. Il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio presso le università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell’assunzione per la nuova qualifica.
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Università di Pisa o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto, messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. I contratti sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 8 Durata del contratto
1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 9 Oggetto del contratto
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca.
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Nel contratto sono indicate le ore di didattica frontale.
Art. 10 Rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l’attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
5. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
6. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
7. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, e sia inquadrato in un settore scientifico disciplinare coerente con l’attività clinica, potrà svolgere, nell’ambito della attività di ricerca prevista dal contratto e sulla base di quanto previsto nel bando di selezione, anche attività assistenziale, espletandola nel rispetto degli accordi tra enti convenzionati e Università. In tal caso resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.
8. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolge l’ attività. La Struttura interessata fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
Art. 11 Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell’art.24 comma 8 della legge 240/2010.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. Sono previste due ulteriori fasce in base alla complessità della ricerca valutata dal responsabile della ricerca corrispondenti a:
120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per
i ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università di Pisa.
Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore della struttura, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 14 Mobilità
1. In caso di mobilità tra Xxxxxx, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 15 Deroghe
1. L’università di Pisa può stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione europea nell’ambito dei Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità europea. In particolare per i soggetti risultati vincitori di bandi Ideas-Avanced o Starting Grant, borse Xxxxx Xxxxx, Firb o similari.
2. L’università può stipulare contratti in misura non superiore al 10% dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio, anche con soggetti già selezionati nell’ambito di competizioni nazionali od internazionali dedicate a giovani ricercatori, nell’ambito dei programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica, europee od internazionali, che finanziano il ricercatore utilmente selezionato. Il limite può essere superato su autorizzazione del Senato accademico. Il dipartimento ospitante, scelto dal soggetto selezionato, dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito alla congruità del profilo curriculare del ricercatore selezionato e dello specifico Progetto di Ricerca rispetto alle esigenze di ricerca delle strutture interessata.
Art. 16 Norme transitorie e finali
1. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art.2 co. 2 della L. 240/2010 l’attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti Universitari ovvero dai Centri Interdipartimentali costituiti in centri di spesa.
2. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 co. 2 della L. 240/2010 l’approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all’art. 4 co. 5 del presente regolamento compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del personale dell’Ateneo.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 5 comma 5 del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, i parametri di cui al Decreto MIUR 89/2009.
4. Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all’art. 15 della legge 240/2010 nel bando va indicato il/i Settore/i Scientifico-Disciplinare/i di riferimento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.