CAPITOLATO TECNICO
PARTE I
Art. 1 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata nella scheda di copertura ai sensi dell’art. 6 lettera b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data del ;
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società
s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
PARTE II
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nello svolgimento dell’attività di verifica di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016 a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per le Perdite Patrimoniali e per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività di verificatore con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.
Si intendono pertanto garantiti:
• le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
• i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
• i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
• i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
o rovina totale o parziale delle opere stesse;
o gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 2 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 3 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 4 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 5 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 6 – Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 7 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 9 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno
La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto relative alla Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 2 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 3 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 4 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 9 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
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SCHEDA LAVORI
Contraente | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia- Calabria |
Stazione Appaltante | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia- Calabria |
Via/Piazza numero civico | Xxxxxx Xxxxx, 00 |
Xxxxxx | Xxxxxxx |
CAP | 90138 |
Prov | Palermo |
Codice Fiscale/Partita Iva |
Assicurato | n. 4 Verificatori |
Ente di Appartenenza | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia- Calabria |
Descrizione dell’opera | Luogo di Esecuzione |
Esecuzione delle opere e forniture necessarie per la realizzazione del primo stralcio del complesso polifunzionale per la Polizia di Stato di Palermo – Impianti speciali di sicurezza, fonia, dati, e PDL aggiuntive | Palermo |
Data inizio incarico | Data prevista fine lavori |
10/02/2020 | 31/12/2021 |
Importo dei lavori | Xxxxxxxxx assicurato |
€ 2.100.000,00 | € 500.000,00 |