CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, (d’ora innanzi denominata «Laboratorio di Ricerca»)
e
la Società/l’Ente..................., con sede legale in ..............., P.Iva n. ................, C.F. n.
............., in persona del Legale Rappresentante ………...................., (d’ora innanzi denominata «Parte Committente»)
premesso
- che il Laboratorio di Ricerca dispone di risorse umane e strumentali per l’esecuzione della ricerca come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;
- che esiste una convergenza di interessi di studio e di ricerca tra la Committente ed il Laboratorio di
Ricerca;
- ........................
- ........................
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto
La Parte Committente affida al Laboratorio di Ricerca, che accetta, l’esecuzione della ricerca dopo che si sia addivenuti ad una definizione condivisa del tema dell’attività e degli obiettivi della ricerca stessa.
L’attività di ricerca oggetto del presente contratto concerne … (è necessario fornire un’ampia e dettagliata descrizione della ricerca, di norma, mediante un allegato tecnico)
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Articolo 2 - Programma della ricerca
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico, nel quale vengono riportati, oltre gli obiettivi finali, dettagli relativi ai tempi di sviluppo del progetto di ricerca, i relativi costi, le risorse coinvolte, il Project Leader e gli elementi da tenere monitorati.
Il Laboratorio di Ricerca si impegna ad effettuare riesami periodici attraverso incontri con la Parte Committente o l’invio di relazioni periodiche allo scopo di esplicitare le attività poste in essere ed il loro stato di avanzamento.
Allo stesso modo dovranno essere comunicati con la massima tempestività eventuali cambiamenti o difficoltà di esecuzione della ricerca che possano modificarne i risultati e/o i tempi di svolgimento.
Al termine della ricerca sarà redatta una relazione tecnica finale sul programma di attività svolto e sui risultati raggiunti.
Articolo 3 - Responsabile della ricerca
Il Laboratorio di Ricerca designa l’ing. .......... quale Responsabile Scientifico della esecuzione della ricerca (per motivate esigenze possono essere designati più responsabili).
La Parte Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Sig./Dott. ..........
L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della ricerca da parte del Laboratorio di Ricerca dovrà essere approvata dalla Parte Committente; la sostituzione del responsabile/referente della Parte Committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte Committente da comunicare al Laboratorio di Ricerca per iscritto.
Articolo 4 - Corrispettivo
La Parte Committente si impegna a versare al Laboratorio di Ricerca, fermo restando quanto previsto al successivo art.9, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di €. , + IVA.
(eventuale) La Parte Committente si impegna inoltre a ……………………………
(eventuale) La Parte Committente si impegna inoltre a cedere in comodato, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per la durata di proprie apparecchiature, descritte in
allegato alla presente convenzione.
Tali apparecchiature saranno installate in locali idonei siti presso ; le relative spese
di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le spese di trasporto, saranno a carico del comodante.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
La Parte Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:
- .............
- .............
- .............
Articolo 6 - Durata del contratto
Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Laboratorio di Ricerca e della Parte Committente e terminerà in data ......... .
Articolo 7 – Segretezza
Il Laboratorio di Ricerca, nelle persone del Direttore della Struttura e del Responsabile Scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.
La Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Direttore della Struttura, dal Responsabile Scientifico o da altri collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
In ordine alla tutela della segretezza nello svolgimento delle attività, il Laboratorio di Ricerca assume l’impegno di consentire l’accesso ai propri locali da parte della Committenza esterna, compatibilmente con le condizioni imposte dalle esigenze di segretezza stesse.
Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo del Laboratorio di Ricerca per scopi pubblicitari.
Il Laboratorio di Ricerca, nella persona del Direttore della Struttura e/o del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
Esso non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Articolo 9 - Proprietà industriale
1. Viene riservata alla Parte Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; la Parte Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
2. Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, la Parte Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in tal caso il Laboratorio di Ricerca sarà tenuto esclusivamente nei confronti della Parte Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Articolo 10 - Recesso unilaterale dal contratto
La Parte Committente ed il Laboratorio di Ricerca possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
In caso di recesso a norma del comma precedente la Parte Committente corrisponderà al Laboratorio di Ricerca l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Il Laboratorio di Ricerca provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
La Parte Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Laboratorio di Ricerca unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 12 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Reggio Xxxxxx.
(In alternativa) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e xx. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X’xxxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxx.
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Reggio Xxxxxx.
Articolo 13 - Registrazione e spese
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte Committente.
Per il Laboratorio di Ricerca Per la Parte Committente
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
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Luogo e data Luogo e data
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