Segretezza Clausole campione

Segretezza. 1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a cono- scenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: infor- mazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finan- ziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro. 2Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testi- moniare innanzi a tribunali e autorità.
Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate). 4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione de...
Segretezza. 9.1 Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni, Siemens acceda a dati riservati del cliente, essa si obbliga a trattare questi dati in modo riservato, come se si trattasse di segreti aziendali propri, a non divulgarli all’interno dell’azienda e del gruppo, ove non necessario, e a non renderli accessibili a terzi estranei. Questo obbligo non vale per documenti e informazioni che comprovatamente: a) sono generalmente noti senza infrangere questo obbligo di segretezza; oppure b) sono stati ottenuti da terzi, legalmente, senza obbligo di segretezza; oppure c) sono stati elaborati in modo indipendente da Siemens. Nel caso in cui si avvalga di subfornitori, Siemens si impegna a vincolarli a tale obbligo di segretezza. 9.2 Il cliente si impegna a trattare in modo riservato e a non rendere accessibili a terzi tutti i documenti ricevuti da Siemens, contrassegnati con la nota “riservato”, “confidential”, “segreto di fabbricazione” oppure “segreto aziendale”, eccetera. 9.3 Il cliente prende atto che i dati, le informazioni e i documenti che lo riguardano possono essere conservati e trattati anche al di fuori della Svizzera. Essi possono essere divulgati sia a Siemens AG di Monaco, sia alle sue imprese collegate del gruppo nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 9.4 Qualora l’assistenza richieda un accesso remoto a dati personali, il cliente ne verrà informato e gli verrà richiesto di autorizzare l’accesso. L’accesso ai dati personali avverrà solo dopo l’autorizzazione da parte del cliente. Fino al ricevimento dell’autorizzazione, l’obbligo di Siemens di fornire la prestazione rimarrà sospeso senza dar diritto ad alcun indennizzo.
Segretezza. Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d’opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della suddetta normativa.
Segretezza. Durante il periodo di fornitura dei Prodotti e di esecuzione dei Servizi, Xxxxxxx Xxxxx e il Cliente potranno scambiarsiinformazioniproprietarie e riservate. Le parti dentificheranno tali informazioni corne riservate riservate e/o proprietarie. Qualora una parte dovesse decidere di comunicare informazioni riservate alla controparte oralmente, dovrà (i)awisare la controparte della natura riservata della comunicazione prima di effettuarla e (ii) informare per iscritto la controparte sulla natura e sui contenuto della comunicazione entro dieci giorni dall'awenutacomunicazione. Le parti faranno quanto commercialmente possibile per manteneretaliinformazioni riservate e adotteranno misure ragionevoli e idonee per evftamela divulgazione non autorizzata. Nessuna parte utilizzerà informazioni proprietarie e/o riservate dell'altra parte perscopi diversida quelli richiestiper l'adempimento contrattuale. Questiobblighi di riservatezza resteranno invigore per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza dei Termini e condizioni. Le presenti disposizioni inmateriadi riservatezza non troveranno applicazione aile informazioni Q già note alla parte destinataria almomento della comunicazione dellacontroparte; (ii) acquisite dalla parte destinataria presso terziche le abbiano ottenute senza violare obblighi di riservatezza;(iii) che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione delle presenti Condizioni generali da parte della parte destinataria;(iv) sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza tare rijeriment o affidamento sulle informazionifornite dalla controparte; (v) che debbano essere rese note da parte della parte destinataria per obblighi di legge, fermo restando che la parte destinataria dovrà inviarne tempestiva comunicazione scritta alla controparte e collaborare con essa ai fini delle azioni legttime e ragionevoliper evitare e/o ridurre alminimo l'entftà della divulgazione con spese acarico della parte che la effettua. Durante eventualicontrolli,verifiche e ispezioni a distanza di Xxxxxxx Xxxxx, ilCliente siimpegna a non (a) scattare fotografie o utilizzare qualsiasi altro metodo di registrazione delle infonmazioniriguardanti ilsfto;(b) accedere o cercare di accedere a, o visualizzare prodotti di lavoro o sistemidi rete utilizzati da Xxxxxxx Xxxxx senza esplicfto consenso e in presenza delrappresentante Xxxxxxx Xxxxx che ospita laverificaa distanza;o (c) rimuovere documenti, apparecchiature o altro materiale dalcontroll...
Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti si impegnano a: • mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi; • limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; • assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; • assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.
Segretezza. Le Parti, nel periodo di vigenza dell’accordo sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo. In particolare: 7.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. 7.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo. 7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 7.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente accordo non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo .
Segretezza. L’Università di Foggia, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto e vigilare sul suo rispetto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dalla Regione Puglia in virtù del presente Accordo. La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico incaricato, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano oggetto dell’Accordo stesso.
Segretezza. Il DIAG, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dall’AgID, in virtù del presente contratto. L’AgID, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Segretezza. 8.1 Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: - far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; - non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; - restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione della presente convenzione; - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto. 8.2 L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico per fatto non imputabile alle Parti. 8.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte. 8.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a dieci anni successivi alla scadenza del termine di durata della presente convenzione.