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Segretezza Clausole campione

SegretezzaLe Parti, nel periodo di vigenza dell’accordo sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo. In particolare: 7.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. 7.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo. 7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 7.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente accordo non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge. Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo .
Segretezza. 1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a cono- scenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: infor- mazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finan- ziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro. 2Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testi- moniare innanzi a tribunali e autorità.
Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti si impegnano a: • mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi; • limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; • assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; • assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.
Segretezza. Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d’opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della suddetta normativa.
Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate). 4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione de...
Segretezza. 1. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 2. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte. 3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. 4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate). 5. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni.
Segretezza. L’Università di Foggia, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto e vigilare sul suo rispetto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dalla Regione Puglia in virtù del presente Accordo. La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico incaricato, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano oggetto dell’Accordo stesso.
Segretezza. Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pubblicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo9. Tuttavia, nessuna disposizione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto sviz- zero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.
Segretezza. Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto. La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Segretezza. (anche i contratti di consulenza possono prevedere una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, l’eventuale estensione richiesta dal committente non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza) Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.