Segretezza Clausole campione

Segretezza. Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo. In particolare:
Segretezza. 1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a cono- scenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: infor- mazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finan- ziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro. 2Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testi- moniare innanzi a tribunali e autorità.
Segretezza. Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d’opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della suddetta normativa.
Segretezza. Ai fini del presente accordo, i Sottoscrittori considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. I Sottoscrittori si impegnano a: ▪ mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi; ▪ limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; ▪ assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; ▪ assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.
Segretezza. Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto. La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
Segretezza. 13.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché pos- sibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affin- ché i fatti e le informazioni confidenziali vengano pro- tetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autoriz- zati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
Segretezza. Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pub- blicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo6. Tuttavia, nessuna disposi- zione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.
Segretezza. (anche i contratti di consulenza possono prevedere una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, l’eventuale estensione richiesta dal committente non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza) Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.
Segretezza. L'UTENTE è il solo ed unico responsabile della gestione delle due chiavi identificative (login e password) indicate nella proposta contrattuale sottoscritta per accettazione: egli è tenuto a custodirle con massima segretezza, ed è tenuto altresì a mantenere riservata la procedura di login. L'UTENTE resta l'unico responsabile di atti e comportamenti fraudolenti posti in essere contro IPSNet mediante utilizzo improprio delle chiavi predette. Nel caso in cui le chiavi identificative di cui al primo comma venissero a conoscenza di terzi, l'UTENTE dovrà darne immediata comunicazione a IPSNet affinché la medesima possa assumere i necessari provvedimenti, con facoltà anche di sospensione del servizio e risoluzione immediata del contratto ai sensi del successivo articolo dieci.