Utilizzazione e pubblicazione dei risultati Clausole campione

Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La società CIEMME ALIMENTARI Srl potrà liberamente utilizzare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome del Dipartimento a scopi pubblicitari. Nell’utilizzazione dei risultati della ricerca la società CIEMME ALIMENTARI Srl ha l’obbligo di indicare nelle forme d’uso che l’invenzione è stata realizzata nell’ambito della ricerca d’ateneo dell’Università di Foggia. All’Università di Foggia viene riservata la possibilità di utilizzare, per finalità di divulgazione scientifica, di ricerca e di insegnamento, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, tutte le conoscenze sviluppate in esecuzione del presente contratto, analogamente a quanto avviene nelle licenze per campo d’uso scientifico relative a brevetti.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta delle Parti.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, i Partner si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate. A tale scopo, i Partner si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno 30 (trenta) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione al fine di consentire l’eventuale protezione dei Risultati mediante deposito di domande di brevetto e/o la rimozione di Informazioni Riservate. Qualora entro tale termine non pervengano osservazioni o commenti scritti, la pubblicazione/divulgazione potrà avvenire liberamente. Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività affidata all’Unità Operativa.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Il Dipartimento e la Regione hanno diritto ad utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta della Regione e del Dipartimento.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 11.2.1. ATERSIR potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L’inventore e il Dipartimento potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di ATERSIR che sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l’Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell’ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell’Istituto Capofila e dell’Ente Partner, in parti uguali.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni, pubblicare e/o utilizzare i risultati derivanti dall’attività affidata all’IZSVE.