Utilizzazione e pubblicazione dei risultati Clausole campione

Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome di Iuav per scopi pubblicitari. E’ esclusa l’utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione. Iuav, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta delle Parti. 2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento. 3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, la sola Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all’uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che dovrà essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento stesso (indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La società CIEMME ALIMENTARI Srl potrà liberamente utilizzare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome del Dipartimento a scopi pubblicitari. Nell’utilizzazione dei risultati della ricerca la società CIEMME ALIMENTARI Srl ha l’obbligo di indicare nelle forme d’uso che l’invenzione è stata realizzata nell’ambito della ricerca d’ateneo dell’Università di Foggia. All’Università di Foggia viene riservata la possibilità di utilizzare, per finalità di divulgazione scientifica, di ricerca e di insegnamento, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, tutte le conoscenze sviluppate in esecuzione del presente contratto, analogamente a quanto avviene nelle licenze per campo d’uso scientifico relative a brevetti.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, i Partner si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate degli altri Partner. A tale scopo, i Partner si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione al fine di consentire l’eventuale protezione dei Risultati mediante deposito di domande di brevetto o altra privativa e/o la rimozione di Informazioni Riservate. Qualora entro tale termine non pervengano osservazioni o commenti scritti, la pubblicazione/divulgazione potrà avvenire liberamente. Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 11.2.1. ATERSIR potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L’inventore e il Dipartimento potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di ATERSIR che sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Il Dipartimento e la Regione hanno diritto ad utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta della Regione e del Dipartimento. 2. La Regione si impegna ad informare previamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative di cui al presente Accordo, ed a riportare sul relativo materiale il logo del Ministro della Gioventù. Esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente accordo, la Regione è autorizzata all’uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della Gioventù, nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite dal Dipartimento.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato. 2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento. 3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione dei Progetti di cui al presente Accordo, la Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all’uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che deve essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento medesimo (indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). 4. La Regione, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione delle riferite Intese.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati trattandosi di progetto multicentrico, nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei risultati. Le pubblicazioni ottenute dai singoli IRCCS o ottenute congiuntamente dovranno riportare il nominativo di autori, la loro affiliazione e citare nel testo il nominativo del progetto e l’ente erogatore dei fondi utilizzati.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. 1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l’Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell’ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell’Istituto Capofila e dell’Ente Partner, in parti uguali. 2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 3. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca realizzata con il contributo del Ministero della Salute.