Proprietà industriale Clausole campione

Proprietà industriale. 28.1 Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per l’utilizzo dei Servizi forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell’Acquirente, del/i Bene/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque l’Acquirente indenne da tali pretese.
Proprietà industriale. 1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato.
Proprietà industriale. La materia della protezione della proprietà intellettuale e industriale è largamente influenzata da convenzioni internazionali, cosicché tra la legge tedesca e quella italiana non si riscontrano notevoli divergenze. Anche la legge tedesca sui marchi è stata modificata recentemente in base a una direttiva CEE. Va notato a tale proposito che la vecchia nozione di Warenzeichen è stata sostituita da quella internazionalmente conosciuta di Marke. Tuttavia, benché le norme sostanziali siano ampiamente identiche, risulta molto più semplice far valere giudizialmente la violazione di un brevetto in Italia che non in Germania poiché i provvedimenti d’urgenza (simili a quelli ex art. 700 Codice di procedura civile) vengono concessi dai giudici tedeschi soltanto a condizioni strettamente determinate; ciò vale innanzitutto per la prova dell’esistenza effettiva e non solo formale del diritto la cui protezione viene richiesta. Pertanto al titolare di un brevetto violato in Germania spesso non rimane che avviare un procedimento ordinario.
Proprietà industriale. 1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra il Destinatario previa richiesta al Destinatario Istituzionale ed al Ministero.
Proprietà industriale. “Fermo restando che tutti i diritti di sfruttamento economico dei risultati delle attività che rientrino nelle Sue mansioni vengono riservati alla nostra Società (anche ai sensi dell’art. 12-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore), e che tali diritti riguardano tanto il mercato italiano quanto ogni mercato estero nel quale intendiamo procedere allo sfruttamento commerciale di detti risultati, ovvero cedere ad altri tali diritti, si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma II, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, qualora l’attività da Lei svolta dovesse comportare la realizzazione di disegni o modelli industriali per i quali la nostra Società ritenga di procedere alla registrazione, la relativa domanda di registrazione verrà presentata esclusivamente dalla Società stessa, sostenendone questa tutte le spese. Resta comunque fermo il Suo diritto di essere riconosciuto autore del disegno o modello di cui venisse presentata domanda di registrazione e di vedere anche il Suo nominativo inserito nell’attestato di registrazione.”
Proprietà industriale. Ipotesi 1 – Cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica alla Committente – Diritto alla registrazione dei modelli attribuito alla committente, che ne sopporterà tutti i costi • Ipotesi 2 – diritto di proprietà intellettuale attribuiti al designer – diritto della committente di ottenere una licenza di regola a titolo oneroso (royalty) Proprietà industriale – Ipotesi 1 “La Committente acquista tutti i diritti di sfruttamento economico sulle opere e le creazioni realizzate in esecuzione del contratto I documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato dal Designer in esecuzione del presente contratto, verrà consegnato dal Designer alla Committente e sarà di esclusiva proprietà di quest’ultima. La Committente si riserva il diritto di richiedere a livello nazionale, estero, comunitario ed internazionale, nei casi previsti dalla legge, la protezione del design creato a proprio nome e a proprie spese, indicando come autore il Designer.” Proprietà industriale – Ipotesi 1 Corrispettivo “Per la realizzazione dei disegni e modelli, nonché per l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei prodotti, la Committente riconoscerà al Designer un compenso di complessivi Euro ...............,00 più Iva, da corrispondersi, con separati anticipi, nella misura di .................., alle seguenti scadenze: ” “Il compenso sopra indicato deve intendersi, per espressa volontà delle parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall’incarico nonché remunerativo anche dell’attività creativa e, quindi, remunerativo anche della cessione di tutti i diritti connessi ai sensi del precedente art del presente contratto.” “Pertanto non potrà essere sollevata dal Designer alcuna richiesta di royalties, fees od altri corrispettivi anche successivamente alla conclusione del presente contratto per lo sfruttamento da parte della Committente di quanto creato” oppure “Quale compenso ulteriore, la Committente verserà al Designer una percentuale del ...% sul fatturato di vendita del prodotto, al prezzo di listino al rivenditore, al netto di .............. Tale riconoscimento avrà valore fino alla cessata produzione e/o commercializzazione del prodotto.” Proprietà industriale – Ipotesi 2 “Il Designer rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti, disegni o modelli e loro modifiche, prendendo parte in ogni decisione riguardante il design, i materiali impiegati nella produzione ed i colori prescelti per la realizzazione di ciascun pezzo della collezione...
Proprietà industriale. Qualsiasi tecnologia, progetto, invenzione, opera, disegno, processo, know-how, software, calcolo, manuale, metodo, soluzione, idea, miglioramento, innovazione, modifica, contributo e, in generale, qualsiasi informazione o documentazione associata, sviluppata o fornita da INGETEAM nel corso dell'offerta o da rendere in esecuzione del Contratto o incorporati nella progettazione o funzione della fornitura che coinvolga la proprietà industriale o intellettuale, rimarranno in ogni momento di proprietà esclusiva di INGETEAM e sono considerati segreti commerciali, e il Cliente non può, senza il previo consenso scritto di INGETEAM, copiarlo, riprodurlo o divulgarlo a terzi in alcun modo, né utilizzarlo o disporne a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi per scopi diversi dall'incarnazione del contratto e il funzionamento e la manutenzione della fornitura. I documenti di qualsiasi genere consegnati al Cliente da INGETEAM e il loro contenuto sono di proprietà esclusiva di INGETEAM e il Cliente può disporne esclusivamente per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei beni forniti e non può consegnarli a terzi senza espresso consenso preventivo scritto di INGETEAM.
Proprietà industriale industriale od intellettuale sui prodotti venduti, che permarrà in capo al Fornitore.
Proprietà industriale. Tutto il rapporto configura un’obbligazione di fare e non di risultato.
Proprietà industriale. 10.1 Il Committente conserva la proprietà industriale di tutti i progetti, gli schemi e, in generale, di tutte le conoscenze tecniche trasmesse al Subfornitore per la realizzazione dei prodotti richiesti, Il Subfornitore non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte.