PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso; ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. X.Xxx. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.. Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° (novantesimo) giorno successivo a tale data, eccetto i casi in cui la Compagnia non abbia ancora emesso i contratti definitivi e – laddove richieste - le fatture elettroniche , almeno 15 gg. precedenti alla suddetta scadenza ; in tale caso il termine per il pagamento s’intende prorogato di 15 gg. dalla data di emissione dei suddetti documenti. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio alla firma o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 65° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. Xxxxx i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Pagina 4 di Assicurazione Comfort Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe, e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. Xxxxx i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Assicurazione grandi interventi e malattie oncologiche
PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamati.