Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Clausole campione

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte e lesioni personali • distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l'assicurazione.
Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente e gli assicurati aggiuntivi di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT). (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali) Italiana Spa, in base alle informazioni contenute nella proposta questionario che è parte integrante della polizza, si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività, descritta sulla scheda di polizza, per la quale è prestata l'assicurazione. La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. Italiana Spa si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i.
Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, dovuti a morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario compresa la responsabilità civile personale di ciascun assicurato che opera per conto della Contraente. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività alla stessa attribuite per legge, regolamento, atto amministrativo ed ogni altra fonte, anche in corso di contratto. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate all'attività svolta, nessuna esclusa nè eccettuata. L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, medico e paramedico, della cui opera l'Assicurato Contraente si avvale compresa la responsabilità civile personale di ciascuna persona. L'assicurazione opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente polizza. L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone della cui attività il Contraente si avvale. In caso di coesistenza di altra assicurazione individuale contratta per lo stesso rischio, la presente copertura vale per l'eccedenza rispetto alle somme già assicurate.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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