ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo le norme applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
ISTRUZIONE PROBATORIA. Art. 30 – Consulenza tecnica Art. 31 – Domande nuove
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Organo Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Arbitro può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L’Arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L’Arbitro deve assumere le prove direttamente, salva la facoltà per il Collegio Arbitrale di delegare un proprio membro all’assunzione diretta, oppure assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposta a quesiti nel termine stabilito dallo stesso arbitro.
4. Se un testimone rifiuta di comparire davanti all’Arbitro esso può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato che ne ordini la comparizione. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza dell’Arbitro alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Organo Arbitrale può interrogare le parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte, tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento od al merito della controversia.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento od al merito della controversia.
3. L’Organo Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse. Può altresì deliberare di assumere la deposizione del testimone richiedendo a quest’ultimo di fornire per iscritto le risposte ai quesiti nel termine stabilito.
ISTRUZIONE PROBATORIA. Art. 25– Consulenza tecnica Art. 26– Domande nuove
ISTRUZIONE PROBATORIA. (a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre l’interrogatorio libero delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.
(b) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento e al merito della controversia.
(c) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l’opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.
(d) Il Collegio Arbitrale può delegare un componente del Collegio per procedere all’assunzione delle prove ammesse.
ISTRUZIONE PROBATORIA. E’ regolamentata dall’art. 816 ter cpc, a mio avviso applicabile anche all’arbitrato irrituale, in via di estrema sintesi l’arbitro non è comunque parificabile all’A.G. soprattutto al Giudice del lavoro.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. Il Tribunale arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testi sui quesiti stabilendo un termine, con facoltà di sentire successivamente i testimoni.
3. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
4. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
ISTRUZIONE PROBATORIA. [1] L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. [2] Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono. [3] Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro. [4] Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza. [5] Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti. [6] Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.