VALORE DELLA CONTROVERSIA Clausole campione

VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Per la determinazione dei compensi maturati in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il valore della controversia sarà determinato in base alle disposizioni del codice di procedura civile e/o alle previsioni di cui agli artt.5 e 21 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Il valore della controversia ai fini della definizione delle spese del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale tramite la Segreteria Arbitrale determina in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’allegato A del presente Regolamento.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Ai fini della determinazione del valore della domanda, dei costi e delle spese del procedimento, il valore della controversia è dato dalla sommatoria delle domande presentate da tutte le parti e si calcola secondo le tariffe allegate al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Art. 34–Spese del procedimento
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. I valori espressi in valuta estera o non avente valore legale devono essere trasformati in euro.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, si determina in base ai criteri della competenza per valore previsti dal codice di procedura civile.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Art. 46 – Spese
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Art. 36 – Costi del procedimento Art. 37 – Depositi anticipati e finali Art. 38 – Mancato deposito dei fondi Art. 39 – Entrata in Vigore
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti negli atti introduttivi, comprese le domande riconvenzionali, con le seguenti precisazioni: