VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determi- nazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, eventualmente sentito il Tribunale Arbitrale, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribu- nale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Il valore della controversia ai fini della definizione delle spese del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale tramite la Segreteria Arbitrale determina in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’allegato A del presente Regolamento.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato A) del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Per la determinazione dei compensi maturati in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il valore della controversia sarà determinato in base alle disposizioni del codice di procedura civile e/o alle previsioni di cui agli artt.5 e 21 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Art. 34–Spese del procedimento
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Ai fini della determinazione del valore della domanda, dei costi e delle spese del procedimento, il valore della controversia è dato dalla sommatoriadelle domandepresentate da tutte le parti e si calcola secondo le tariffe allegate al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Il valore della controversia si determina facendo riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. 1. Il valore della controversia, ai fini dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo i seguenti criteri:
a) le domande dichiarative, di condanna o costitutive, svolte anche in via di compensazione o di eccezione, si sommano tra loro;
b) le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali;
c) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
d) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali.
2. Se una parte nel corso del procedimento modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
3. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.
4. È fatto salvo l’utilizzo di criteri differenti da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Art. 36 – Costi del procedimento
VALORE DELLA CONTROVERSIA. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, si determina in base ai criteri della competenza per valore previsti dal codice di procedura civile.