Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante.
2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo;
b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo;
c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare.
7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa.
8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute.
9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento.
10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi.
11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del ...
Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b) il Presidente dell’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. La nomina degli arbitri da parte del Consiglio Arbitrale avviene secondo il criterio della rotazione stabilito dall’art. 11 dello Statuto.
Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiun- to, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbi- trale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabili- re che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva op- posizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti..
Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo mediante scelta tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco.
3. Anche se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo, l’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, indica un nominativo tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco; se la parte non vi provvede o se il nominativo non è ricompreso nell’apposito elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
b. Il presidente dell’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Nomina degli arbitri. 1. Qualora, a norma dell'articolo 50 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE comunica tempestivamente alle parti la data, l'ora e il luogo del sorteggio.
2. Le parti possono essere presenti durante il sorteggio e il sorteggio è effettuato in presenza delle parti.
3. Il presidente del comitato APE comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina al ruolo di arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
4. Gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, se l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo non è stato elaborato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene presentata una richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo.
Nomina degli arbitri. [1] Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. [2] In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. [3] Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. [4] Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Nomina degli arbitri. [I]. Quando a norma del compromesso [806 c.p.c.] o della clausola compromissoria [808 c.p.c.], gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. [II]. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1). [III]. La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto [829 c.p.c.].
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.
Nomina degli arbitri. 1. Quando devono essere nominati tre arbitri, ciascuna parte ne nomina uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale, tra i nomi della lista di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Quando devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna parte ne nomina due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale, tra i nomi della lista di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Nomina degli arbitri. 1. Le controversie sono risolte da un Arbitro Unico scelto di comune accordo dalle parti.
2. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale entro 15 giorni dal termine fissato per il deposito della risposta del convenuto.
Nomina degli arbitri a) Gli Arbitri, sia che si tratti di Arbitro Unico che di Collegio Arbitrale, sono nominati secondo quanto disposto dal Regolamento.
b) Per l’ipotesi in cui la convenzione arbitrale preveda la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle parti, l’indicazione dell’Arbitro deve essere contenuta, rispettivamente, nella domanda di arbitrato e nell’atto di costituzione.
c) Nel caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi provvederà il Consiglio Arbitrale.
d) La Segreteria Arbitrale, entro cinque giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la costituzione dell’ultima parte chiamata, ovvero per il deposito dell’ultima domanda riconvenzionale, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Arbitrale. Il Consiglio Arbitrale, nella prima seduta successiva: • nomina l’Arbitro Unico, ovvero • conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il Presidente del Collegio Arbitrale, ovvero • nomina i componenti del Collegio Arbitrale, la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo regolamento, non avrebbero potuto nominare, e il suo Presidente; • determina, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.