Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
Nomina degli arbitri. Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Nomina degli arbitri. 1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. In assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.
Nomina degli arbitri. Per quanto concerne la nomina degli Arbitri, sono previste alcune norme essenziali riguardo alla com- posizione del Collegio Arbitrale e alla nomina e alle qualifiche degli Arbitri. Sebbene queste norme si ap- plichino automaticamente, viene previsto che le Auto- xxxx Competenti possano concordare reciprocamente norme diverse con valenza sia generale sia specifica per un determinato caso. In particolare, il Collegio Arbitrale è composto da tre membri persone fisiche, con competenze o espe- rienza in materia di fiscalità internazionale; tuttavia, salvo quanto diversamente concordato dalle Autorità Competenti, non è richiesto che i membri abbiano maturato esperienza in qualità di giudice o arbitro. Un membro sarà nominato da ciascuna Autorità Competente entro 60 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’arbitrato; i due membri così nominati dovranno successivamente nominare, entro 60 giorni dalla nomina dell’ultimo fra loro, un terzo membro che non sia cittadino o residente di nessuno dei due Paesi Contraenti, con funzioni di Presidente del Col- legio Arbitrale. Ciascuno dei membri nominati nel Collegio Arbi- trale dovrà all’accettazione della nomina agire con imparzialità ed indipendenza nei confronti delle Au- torità Competenti, delle Amministrazioni finanziarie e dei Ministeri delle finanze (o Ministeri o Diparti- menti equivalenti, comunque denominati) dei Paesi Contraenti, e di tutti i soggetti direttamente interes- sati dal caso e loro consulenti. Ciascun membro do- vrà anche mantenere la propria imparzialità ed in- dipendenza per tutta la durata del procedimento e, per un ragionevole periodo di tempo successivamente allo stesso, dovrà astenersi da comportamenti che po- trebbero compromettere l’apparenza di imparzialità ed indipendenza dei membri del Collegio Arbitrale con riferimento al procedimento. Le Autorità Competenti potrebbero decidere di concordare maggiori dettagli con riferimento agli standard di imparzialità ed indipendenza applicabili. Ad esempio, potrebbero decidere di richiedere ad un potenziale membro del Collegio Arbitrale di riferire alle Autorità Competenti fatti e circostanze che po- trebbero mettere in dubbio la sua imparzialità e indi- pendenza. Le Autorità Competenti potrebbero anche decidere di concordare norme che disciplinino la si- tuazione in cui il membro di un collegio sia impossi- bilitato ad esercitare le proprie funzioni per malattia o inabilitazione, per mancato raggiungimento degli standard di imparzialità ed...
Nomina degli arbitri. 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
Nomina degli arbitri. 3.1 Quando SCAI agisce quale autorità di nomina di un arbitro unico o di un Presidente del Tribunale arbitrale, la Corte procede alla nomina seguendo il sistema di liste definito nel Regolamento d’arbitrato UNCITRAL, a meno che le parti non siano d’accordo di non applicare questa procedura o che l’autorità di nomina non decida nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento che l’uso del sistema di liste non convenga al caso in oggetto. Se procede alla nomina, la Corte deve fondarsi su elementi che garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro scelto e prendere in considerazione l'opportunità di nominare un arbitro di una nazionalità diversa da quella delle parti.
Nomina degli arbitri. 1. Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri decide un arbitro unico nominato dal Comitato Tecnico, salvo che lo stesso Comitato non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.
Nomina degli arbitri. 1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, da un Collegio di cinque (5) arbitri composto dal Presidente della Camera, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, e dagli altri quattro (4) componenti fissi della Camera. È fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 8 del Regolamento della Camera per il caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera.
Nomina degli arbitri. 1. Quando devono essere nominati tre arbitri, ciascuna parte ne nomina uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale, tra i nomi della lista di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati dalle parti secondo le regole stabilite dallo Statuto della Camera Arbitrale, nel presente Regolamento, nella convenzione arbitrale e nella clausola compromissoria tra gli arbitri iscritti nell’Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.