Consulenza tecnica Clausole campione

Consulenza tecnica. 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di Reagenti e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Lamezia Terme.
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Roma.
Consulenza tecnica. 1. L’arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
Consulenza tecnica. (a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali di consumo e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’ Azienda Sanitarie interessate, nell’attività di controllo e revisione della merce. L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Consulenza tecnica. L’organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite alla presenza di queste ultime.
Consulenza tecnica. Durante tutto il periodo contrattuale il Fornitore deve anche essere di supporto per l’analisi e la valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, formulando eventuali proposte migliorative motivate ed indicando i costi e benefici connessi. Il Servizio di Manutenzione Evolutiva verrà dimensionato unicamente in base alle seguenti metriche da intendersi ricomprese nel canone contrattuale: Servizio Modalità Metrica Volumi Manutenzione Evolutiva Continuativa ore/persona 200 H anno Il massimale espresso potrà essere utilizzato o meno in funzione delle esigenze espresse dall’ERSU. Si precisa che gli interventi di manutenzione evolutiva necessari ad adeguare il sistema a modifiche legislative o degli indirizzi della Regione non andranno ad intaccare il monte ore di cui alla precedente tabella.
Consulenza tecnica. Quando è necessario, la Commissione può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il procedimento, da un consulente di particolare competenza tecnica. La scelta del consulente tecnico deve avvenire di norma tra persone di comprovata competenza e professionalità, esperte nella specifica questione oggetto di approfondimento. Il consulente compie le indagini commesse dalla Commissione e fornisce, in camera di consiglio, i chiarimenti che gli sono richiesti. Il consulente ha diritto a percepire un compenso non superiore a Euro 100,00 (cento/00) per ogni pratica sottoposta alla sua disamina, o, in alternativa, un rimborso spese entro il limite suddetto. Le parti del contratto di lavoro possono adire la Commissione di certificazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, dalle norme attuative e dal presente regolamento, personalmente o a mezzo procuratore speciale. Nel caso in cui la/e parte/i si avvalgano dell’assistenza e rappresentanza di un procuratore, questi deve essere munito di procura, apposta in calce o a margine dell’istanza e conferita con scrittura privata autenticata dal funzionario ricevente l’istanza. Quando la/e parte/i si avvalgono del rappresentante, questi può compiere o ricevere, nell’interesse della parte che rappresenta, tutti gli atti del procedimento che non risultino alla stessa espressamente riservati. La procura può essere sempre revocata e il rappresentante può sempre rinunciare all’incarico, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti della Commissione sino a quando non sono portate a conoscenza della stessa con mezzi idonei. Le parti e i loro rappresentanti hanno diritto di visionare il fascicolo d’ufficio durante l’orario di apertura al pubblico della segreteria della Commissione e di essere informati sullo stato del procedimento. Le parti e i loro rappresentanti hanno il dovere di comportarsi nel corso del procedimento con correttezza e lealtà.