Consulenza tecnica Clausole campione
Consulenza tecnica. 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli stessi.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventual- mente nominati di assistere alle operazioni peritali.
Consulenza tecnica. 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, anche d’ufficio, uno o più consulenti tecnici. In tal caso la segreteria richiede alle Parti una somma a titolo di deposito per la copertura delle relative spese.
2. Se sono nominati dei consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di Parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
3. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle Parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
5. Il consulente tecnico, al termine delle sue operazioni, dovrà redigere un testo scritto e firmato della sua relazione.
Consulenza tecnica. 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Giunta Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri; ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il Consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte.
5. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Lamezia Terme.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di Reagenti e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale oppure, in mancanza, nell’albo dei consulenti del Tribunale di Velletri.
2. Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto all’osservanza dei medesimi doveri imposti agli arbitri dal Regolamento. In caso di ricusazione, si applica la disciplina prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati, di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni peritali.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali di consumo e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’ Azienda Sanitarie interessate, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Consulenza tecnica. La consulenza tecnica, intesa come tutti quei suggerimenti tecnici ed operativi forniti dalla Ditta Appaltatrice alla Direzione Lavori connessi con la manutenzione degli impianti a pompa di calore, verrà fornita dai servizi tecnici della Ditta Appaltatrice, che proporranno anche soluzioni, modifiche e miglioramenti per ottimizzare il funzionamento degli stessi, in funzione di eventuali variazioni degli ambienti ed al fine di mantenere sempre in perfetta efficienza e funzionalità i mezzi ed i sistemi in uso.
Consulenza tecnica. 1. L’Arbitro può nominare uno o più Consulenti Tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri.
3. Il Consulente Tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati Consulenti Tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei Consulenti Tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i Consulenti Tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
5. Camera Arbitrale dispone di un Elenco dei Consulenti Tecnici, di provata esperienza e capacità, nel quale può essere scelto il professionista ritenuto più idoneo all'incarico.
Consulenza tecnica. Durante tutto il periodo contrattuale il Fornitore deve anche essere di supporto per l’analisi e la valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, formulando eventuali proposte migliorative motivate ed indicando i costi e benefici connessi. Il Servizio di Manutenzione Evolutiva verrà dimensionato unicamente in base alle seguenti metriche da intendersi ricomprese nel canone contrattuale: Servizio Modalità Metrica Volumi Manutenzione Evolutiva Continuativa ore/persona 200 H anno Il massimale espresso potrà essere utilizzato o meno in funzione delle esigenze espresse dall’ERSU. Si precisa che gli interventi di manutenzione evolutiva necessari ad adeguare il sistema a modifiche legislative o degli indirizzi della Regione non andranno ad intaccare il monte ore di cui alla precedente tabella.
