Consulenza tecnica Clausole campione

Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale. 2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici. 4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Lamezia Terme. 2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica. 4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Consulenza tecnica. 1. Gli arbitri possono nominare uno o più consulenti tecnici d’uf- ficio, sia persone fisiche che Enti o chiederne la designazione al Vice Presidente della Camera Arbitrale. 2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i medesimi doveri imposti dal Regolamento agli arbitri. Al consulente si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare i propri consulenti tecnici. 4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di as- sistere alle operazioni direttamente o tramite i loro difensori, o consulenti di parte, comunicando loro tempestivamente tempo e luogo delle operazioni stesse. 5. Le spese per la consulenza tecnica ammessa su richiesta delle parti sono anticipate dalla parte che la richiede.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di Reagenti e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Consulenza tecnica. La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali di consumo e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’ Azienda Sanitarie interessate, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Consulenza tecnica. 44.1. L'arbitro potrà nominare un consulente tecnico per assisterlo, previo giuramento o affermazione solenne sul suo onore. Il consulente riferirà all’arbitro per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle parti così come un testimone. 44.2. Le parti potranno farsi assistere da propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande. 44.3. Lungi dall’adottare semplicemente le conclusioni del proprio consulente tecnico, l’arbitro dovrà farsi spiegare da esso e dovrà capire il problema tecnico, le soluzioni proposte dalle parti, la soluzione scelta dal proprio consulente e i motivi di essa.
Consulenza tecnica. 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina al Consiglio Direttivo. 2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici. 4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali. 5. Il consulente dovrà osservare il presente Regolamento e provvedere al deposito dell’elaborato peritale nel termine di 60 giorni, salvo minor termine fissato dal Tribunale Arbitrale. Il termine per il deposito dell’elaborato potrà essere prorogato dal Tribunale Arbitrale su motivata richiesta da parte del consulente tecnico d’ufficio. 6. L’entità dei compensi del consulente tecnico d’ufficio è liquidata dal Consiglio Direttivo, sentite eventualmente le parti e il Tribunale Arbitrale; al suo pagamento sono tenute le parti in via solidale.
Consulenza tecnica. Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all’applicazione degli apparecchi ortodontici, qualora lo Specialista lo ritenga utile, e solo in caso di sua esplicita richiesta, il Laboratorio,deve garantire l’attività di consulenza tecnica, ovvero la presenza temporanea, all’interno della struttura ambulatoriale,di un odontotecnico diplomato per le attività ausiliarie consentite dalla legge in vigore. Il tecnico dovrà essere reperibile entro 2 ore dalla telefonata dello Specialista, supportata da un riscontro scritto via fax/posta elettronica/pec. Il Laboratorio, deve impiegare personale in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia assistenziale, sociale, previdenziale, infortunistica, compresa la responsabilità civile verso terzi. Il tecnico ortodonzista, come da normativa vigente, non è abilitato, ad effettuare attività sui pazienti.
Consulenza tecnica. Durante tutto il periodo contrattuale il Fornitore deve anche essere di supporto per l’analisi e la valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, formulando eventuali proposte migliorative motivate ed indicando i costi e benefici connessi. Il Servizio di Manutenzione Evolutiva verrà dimensionato unicamente in base alle seguenti metriche da intendersi ricomprese nel canone contrattuale: Servizio Modalità Metrica Volumi Manutenzione Evolutiva Continuativa ore/persona 200 H anno Il massimale espresso potrà essere utilizzato o meno in funzione delle esigenze espresse dall’ERSU. Si precisa che gli interventi di manutenzione evolutiva necessari ad adeguare il sistema a modifiche legislative o degli indirizzi della Regione non andranno ad intaccare il monte ore di cui alla precedente tabella.
Consulenza tecnica. Quando è necessario, la Commissione può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il procedimento, da un consulente di particolare competenza tecnica. La scelta del consulente tecnico deve avvenire di norma tra persone di comprovata competenza e professionalità, esperte nella specifica questione oggetto di approfondimento. Il consulente compie le indagini commesse dalla Commissione e fornisce, in camera di consiglio, i chiarimenti che gli sono richiesti. Il consulente ha diritto a percepire un compenso non superiore a Euro 100,00 (cento/00) per ogni pratica sottoposta alla sua disamina, o, in alternativa, un rimborso spese entro il limite suddetto.