MEMORIA DI RISPOSTA Clausole campione

MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con presumibile domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi. 2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore provvisto di procura che deve contenere: a. il nome e il domicilio del convenuto; b. l’esposizione, anche breve e sommaria della difesa; c. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico; d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre; f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato. 3. La Segreteria Generale invia la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale. 4. Nell’ipotesi in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, il convenuto deve notificare all’attore una memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura, e deve contenere ovvero essere accompagnata da: a) il nome o la denominazione, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio eletto del convenuto, nonché il codice fiscale del difensore, se nominato; b) la procura conferita al difensore; c) l’indirizzo di posta elettronica certifica della parte o del difensore dove si intendono ricevere le comunicazioni; d) la dichiarazione espressa, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, di accettare la proposta di arbitrato; e) la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g) l’esposizione, anche sommaria, della difesa; h) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico; i) l’elenco dei documenti e degli ulteriori mezzi di prova richiesti che la parte ritenga utile produrre; j) la prova di avvenuta notificazione alla controparte. 2. Entro 10 giorni dall’avvenuto perfezionamento della notifica, il convenuto deve depositare la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, e gli eventuali documenti, presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 7. 3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dal Segretario per giustificati motivi. 2. La risposta deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere ovvero essere accompagnata da: a. Il nome e il domicilio del convenuto; b. L’esposizione, anche sommaria, della difesa; c. L’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico; d. La nomina dell’arbitro ovvero ogni indicazione utile sul numero e sulle modalità della e. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga f. Le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al g. La procura conferita al difensore, se questo è stato nominato. 3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando che deve fornire prova dell’avvenuta consegna e depositare la memoria stessa presso la Segreteria. 4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memo- ria di risposta entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell’inte- ressato, dal Vice Presidente della Camera Arbitrale per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti. 2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difenso- re munito di procura e contiene: a) il nome e la residenza o il domicilio del convenuto, o, trattan- dosi di società, il tipo, la sede e il nome dei legali rappresentanti, il codice fiscale o la partita iva; b) l’esposizione delle difese; c) il nome dell’arbitro, o l’attribuzione al Presidente o al Vice Pre- sidente della Camera Arbitrale del potere di nomina, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta; d) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del loro valore; e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni do- cumento che la parte ritenga utile allegare;
MEMORIA DI RISPOSTA. Entro un termine fissato dal tribunale arbitrale e se la me- moria di risposta non era contenuta nella risposta alla richies- ta d’arbitrato, il Convenuto comunica la memoria di risposta per iscritto all’Attore e ad ogni arbitro.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. La memoria di risposta contiene: a) il nome e il domicilio delle Parti; b) il luogo in cui la parte convenuta o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fax nonché l’indirizzo e-mail e di posta certificata; c) l’esposizione dei fatti e dei motivi della controversia; d) eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza; e) eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della Procedura, le norme applicabili al merito, l’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità; f) la designazione dell’arbitro, quando prevista dalla convenzione arbitrale; g) la procura conferita al difensore eventualmente nominato. 2. L’adesione della parte convenuta con la memoria di risposta è trasmessa all’attore a cura della Segreteria entro 10 giorni lavorativi dalla data del deposito.

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