MEMORIA DI RISPOSTA. 35.1 Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria o dall’attore. Tale termine può essere prorogato dal Presidente della Camera Arbitrale per giustificati motivi. Nell’ipotesi di cui all’art.1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve nel proprio atto anche dichiarare di accettare la proposta di arbitrato.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve notificare all’attore ed alle altri parti la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato e successivamente depositarla presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto, entro giorni trenta dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale la memoria di risposta e, successivamente, entro giorni dieci giorni dal deposito, la notifica all’attore ed alle altre parti.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. La memoria di risposta contiene:
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, il convenuto deve notificare all’attore una memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura, e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve notificare alla controparte mediante Raccomandata AR o tramite Ufficiale Giudiziario una memoria di risposta, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura. La memoria di risposta contiene ovvero è accompagnata da:
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con presumibile domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto (o i convenuti) deve depositare presso la Segreteria entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato un atto di adesione con la memoria di risposta.
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve depositare, a mezzo PEC presso la Segreteria (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.), la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali. Il predetto termine può essere prorogato, previa istanza motivata, dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi. Nell’ipotesi di cui all’art. 1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve anche dichiarare espressamente di accettare la proposta di arbitrato.