NUMERO DEGLI ARBITRI Clausole campione
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un ar- bitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diver- samente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Art. 14 – Nomina degli arbitri
NUMERO DEGLI ARBITRI. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Le controversie sono risolte dall’Organo Arbitrale, intendendosi per tale l’Arbitro Unico o il Collegio di tre o, in caso di arbitrato multiparti, più arbitri. Il Collegio dovrà in ogni caso esser costituito sempre in numero dispari.
2. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, questo è composto da tre membri.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Le controversie radicatesi nella Camera Arbitrale vengono assegnate ad un Arbitro Unico.
2. In considerazione della richiesta delle parti, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Collegio Arbitrale.
3. Nel caso di nomina del Collegio Arbitrale, gli arbitri del procedimento devono essere sempre in numero dispari.
4. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Regolamento.
5. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a un Collegio Arbitrale di tre membri, in considerazione dell’oggetto, della natura, della complessità o del valore della controversia. Per le controversie di valore non superiore a centomila Euro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.
NUMERO DEGLI ARBITRI. [1] Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. [2] La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. [3] In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Art. 16 – Requisiti degli Arbitri Art. 17 – Nomina degli Arbitri
NUMERO DEGLI ARBITRI. Il tribunale si compone di tre arbitri. Se una delle parti lo richiede, il tribunale arbitrale si compone di cinque arbitri.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Art. 15 – Nomina degli arbitri Art. 16 – Incompatibilità
