NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un ar- bitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diver- samente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. L’organo giudicante è composto da un Arbitro unico o da un collegio con numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l’organo giudicante è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Vice Presidente della Camera Arbitrale può deferire la controver- sia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, esso è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri su- periore a quello previsto nella convenzione. L’ulteriore arbitro è nominato dal Vice Presidente della Camera Arbitrale.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Art. 14 – Nomina degli arbitri
NUMERO DEGLI ARBITRI. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Le controversie radicatesi nella Camera Arbitrale vengono assegnate ad un Arbitro Unico.
2. In considerazione della richiesta delle parti, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Collegio Arbitrale.
3. Nel caso di nomina del Collegio Arbitrale, gli arbitri del procedimento devono essere sempre in numero dispari.
4. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Regolamento.
5. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a un Collegio Arbitrale di tre membri, in considerazione dell’oggetto, della natura, della complessità o del valore della controversia. Per le controversie di valore non superiore a centomila Euro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, la Corte, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, decide se la causa debba essere rimessa ad un arbitro unico oppure a un tribunale di tre arbitri.
NUMERO DEGLI ARBITRI. Il tribunale si compone di tre arbitri. Se una delle parti lo richiede, il tribunale arbitrale si compone di cinque arbitri.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.
2. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l’attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall’attore.
3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall’altra parte, o entro l’eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l’arbitro unico è nominato dalla Corte.
4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell’articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
NUMERO DEGLI ARBITRI. [1] Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. [2] La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. [3] In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
NUMERO DEGLI ARBITRI. 1. Le controversie sono risolte dall’Organo Arbitrale, intendendosi per tale l’Arbitro Unico o il Collegio di tre o, in caso di arbitrato multiparti, più arbitri. Il Collegio dovrà in ogni caso esser costituito sempre in numero dispari.
2. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, questo è composto da tre membri.