CONTRATTO DI LOCAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
CONTRATTO DI LOCAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE
Con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, tra;
ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, (C.F. e P. IVA 04838391003), con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Xxxxxxx Xxxxxx, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 settembre 2018, n. T00210;
“locatrice / proprietaria”
E
Il con sede legale in
C.F.: , P.IVA ,
in persona del , sig. , nato a il
, elettivamente domiciliato presso la sede legale del
“conduttore”
P R E M E S S O C H E
a) ai sensi del comma 1°, art. 12, della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, l’ARSIAL è proprietaria di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell’ex Riforma Fondiaria, già di appartenenza dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL);
b) nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è ricompresa, tra l’altro, struttura con annesso frantoio e porzione di terreno di pertinenza, censito al catasto terreni di Lenola (LT), in località Pozza Veglia al foglio n.25 particelle n.627, 629 e 643;
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano patto espresso.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 ARSIAL concede in locazione al , la struttura con annesso frantoio e porzione di terreno di pertinenza, censito al catasto terreni di Lenola (LT), in località Pozza Veglia al foglio n.25 particelle n.627, 629 e 643
2.2 Le Parti stabiliscono, concordemente che, con la sottoscrizione del presente atto, il
è, altresì, tenuto a custodire e a provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile locato.
ARTICOLO 3 – STATO DEL BENE
3.1 Il Conduttore, dichiara di accettare la locazione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo alle finalità che il medesimo intende perseguire sul predetto cespite Arsial.
3.2 La parte Locatrice garantisce che l’intero complesso immobiliare oggetto del presente contratto di locazione, è stato edificato con regolare concessione edilizia.
3.3 Il Conduttore dichiara di accettare la cosa locata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
ARTICOLO 4 - DURATA
4.1 La locazione avrà durata di anni nove (9), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente atto.
4.2 . Arsial, su domanda del locatario da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per ulteriori nove anni o per quella diversa durata di rinnovo che fosse prevista dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, qualora non venga data disdetta da una delle Parti a mezzo raccomandata A/R almeno dodici mesi prima della scadenza.
4.3 Le Parti convengono che il Conduttore, trascorsi i primi sei (6) mesi dalla data di inizio della locazione, possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento dandone preavviso alla Locatrice, mediante lettera raccomandata A/R almeno tre (3) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4.4 Nel caso di fallimento del Conduttore, il presente contratto si intenderà ispo iure
automaticamente risolto.
4.5 Pertanto, salvo ogni altro diritto, il compendio immobiliare dovrà essere prontamente riconsegnato libero da persone e cose alla Locatrice.
ARTICOLO 5 – CANONE DI LOCAZIONE
5.1 Il canone di base annuale, stabilito ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Regolamento regionale
n. 7/2009, è fissato in € .
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, verrà aggiornato a partire dal secondo anno a decorrere dalla data d’inizio della concessione, sulla base dell’attualizzazione della perizia di stima, effettuata a cura ed onere di ARSIAL.
5.2 Detto canone annuo verrà corrisposto ad ARSIAL entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, a mezzo bonifico bancario, da eseguirsi sul conto corrente intestato alla Parte Locatrice, n. 218200, presso la Banca BNL Servizio Tesoreria XXXXXX, XXX 00000, CAB 03382, CIN X, XXXX XX00X0000000000000000000000.
5.3 Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato, in nessun caso da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo e/o la ragione, salvo il successivo e separato esercizio delle proprie ragioni.
5.4 In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, la parte Locatrice avrà diritto, senza necessità di domanda specifica, oltre che al pagamento degli interessi di mora e delle spese tutte inerenti e conseguenti al ritardato adempimento, anche al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..
5.5 Il canone di locazione subirà revisioni annuali, a decorrere dal quarto anno di locazione, nella misura del 75% della variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall’ISTAT, o comunque, nella misura massima consentita dalle disposizioni di legge, con riferimento all’indice ISTAT relativo al mese di inizio del primo anno di locazione.
ARTICOLO 6 -DEPOSITO CAUZIONALE
6.1 La parte Conduttrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di locazione, versa a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 2% dell’importo novennale del canone di locazione posto a base della procedura, corrispondenti ad una somma pari ad € 775,00 (settecentosettantacinque/00).
6.2 La suddetta somma, produttiva a favore della Conduttrice dei relativi interessi legali, depositata a garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna della porzione dello stabilimento e non potrà essere mai imputata in conto canoni.
6.3 A richiesta della parte Locatrice il deposito potrà essere aumentato proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
ARTICOLO 7 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
7.1 Il locatario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
ARTICOLO 8 - SUBLOCAZIONE
8.1 Non è consentito alla Conduttrice di sublocare, ovvero, di concedere in comodato, neppure in parte, l’immobile locato, se non previa richiesta scritta alla Locatrice e successiva autorizzazione scritta della stessa che avrà facoltà di diniego, pena la risoluzione immediata e di pieno diritto del contratto.
ARTICOLO 9 – GARANZIE
9.1 Il Conduttore si impegna a mantenere il bene oggetto di locazione, per l’uso cui è destinato, curando a proprie spese la custodia e la perfetta e regolare manutenzione ordinaria del medesimo.
9.3 ARSIAL si riserva la facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco, se la parte Conduttrice osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa tempo per tempo vigente ed in forza del presente contratto.
9.4 Il Conduttore esonera da ogni responsabilità la parte Locatrice, relativamente alla conservazione ed alla custodia dei beni mobili ed immobili, in caso di eventuali furti, incendi e allagamenti e/o danneggiamenti in genere se questi non siano riconducibili a difetti strutturali dell’immobile.
9.5 Tutti i rischi, anche se derivanti da caso fortuito, relativi al bene locato e detenuto in custodia e, comunque, inerenti all’attività svolta dal Conduttore, sono ad esclusivo carico di quest’ultimo.
9.6 Il Conduttore si obbliga per tutta la durata del presente contratto a stipulare apposite polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, per incendi, allagamenti oltre che per eventuali danni cagionati all’immobile ed a persone e/o cose terze e derivanti dall’uso della cosa locata, nonché dall’unità immobiliare stessa in generale.
9.7 Copie originali di tali polizze dovranno essere fornite dal Conduttore alla Locatore entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale di giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del presente contratto (da considerarsi pertanto quale termine perentorio ed essenziale) e qualora la Conduttrice non sarà in grado di fornire tali polizze nel rispetto del termine sopra indicato il presente contratto si intenderà risolto ipso iure di fatto e di diritto, con tutte le conseguenze di legge.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’ DELLA CONDUTTRICE
10.1 Il Conduttore è costituito custode della porzione dell’immobile locato.
10.2 Il Conduttore esonera l’Agenzia da ogni responsabilità civile per i danni diretti ed indiretti che potessero derivarle dal fatto doloso o colposo da parte di terzi.
10.3 Il Conduttore dichiara di assumere in proprio la gestione dell’immobile locato, per cui ogni e qualsiasi onere connesso, relativo, o, a qualsiasi titolo, riferibile allo stesso, resta a proprio esclusivo carico.
10.4 il Conduttore esonera, espressamente, l’Agenzia da ogni responsabilità relativa alla gestione dell’immobile locato, ivi compresa quella derivante da inadempienze agli obblighi in merito alle retribuzioni, alle assicurazioni sociali del personale e quant’altro dovuto dalla medesima al personale ed alla mano d’opera dipendente.
10.5 Il Conduttore si assume, altresì, ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, d’inquinamento e, pertanto, assume formale impegno di provvedere, tempestivamente, ove sia necessario, all’esecuzione di quei lavori ed all’installazione delle attrezzature necessarie allo scopo, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere finanziario.
10.6 Il Conduttore sarà, quindi, ritenuta esclusiva e diretta responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura, causati alla parte Locatrice, o a terzi, dai propri clienti, dipendenti, fornitori e/o aventi causa.
10.7 Il Conduttore si obbliga, infine, a manlevare e tenere indenne ARSIAL, nel caso in cui questa fosse tenuta a rispondere di danni subiti da terzi in genere, in conseguenza o in occasione dell’esercizio dell’attività.
10.8 Il Conduttore può prendere le iniziative atte ad incrementare la propria attività, purché le stesse non comportino alcun obbligo o responsabilità per l’Agenzia, ovvero non arrechino pregiudizio alcuno e siano conformi all’interesse della produzione.
ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE
11.1 Le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, saranno a carico esclusivo del Conduttore.
11.2 Eventuali lavori di manutenzione straordinaria della struttura con annesso frantoio potranno essere eseguiti solo dopo espressa autorizzazione formale di ARSIAL e con oneri a totale carico del concessionario; Le spese relative potranno essere scomputate sul canone annuale di concessione sulla base di un piano finanziario da concordarsi ed approvarsi tra le parti, salvo eventuali adeguamenti per la messa a norma degli impianti tecnologici necessari ai fini delle attività che verranno insediate e che saranno a totale carico del concessionario.
11.3 ARSIAL potrà sostituirsi al locatario nell’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, addebitandone i relativi costi allo stesso, qualora detta parte Conduttrice non vi provvede entro
e non oltre giorni 10 (dieci) dal ricevimento di lettera raccomandata A/R di sollecito, inviatale dalla Locatrice.
11.4 Le Parti concordano, espressamente, che sono poste a carico del Conduttore le spese inerenti, nonché, l’ottenimento delle eventuali autorizzazione o ulteriori certificazioni di qualità e di sicurezza, richieste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, in materia di:
- sicurezza sul lavoro;
- impianti antincendio e relativa prevenzione;
- smaltimento rifiuti e sostanze pericolose;
- depurazione acque reflue domestiche;
- impianti elettrici;
- impianti di antenne satellitari e radio;
- scaffalature ed ulteriori attrezzature, site all’interno del magazzino;
- rampe e pedane da piazzale e per carico e scarico merci;
- impianto di allarme ed antifurto del capannone;
- qualsivoglia ulteriore attività, a qualsiasi titolo riconducibile e riferibile ai lavori specificatamente svolti dal Conduttore.
11.5 Il locatario non potrà avanzare richiesta di risarcimento per danni o spese nel caso che, per le riparazioni e per le altre operazioni di cui al presente articolo, dovesse risultare limitato temporaneamente e/o parzialmente l’uso o il godimento della porzione affidata in locazione.
ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE PER MUTAZIONE DESTINAZIONE DI USO DEI BENI
12.1 ARSIAL si riserva il potere di risolvere, in ogni momento, il presente contratto di locazione, qualora il Conduttore muti, in tutto o in parte, la destinazione di uso del bene, ovvero qualora le attività della parte Conduttrice siano incompatibili o contrastino con le attività dell’Agenzia, oppure qualora ARSIAL stessa debba, per disposizioni di legge sopravvenute, disporre diversamente del bene concesso in locazione.
12.2 In detti casi, il rilascio dell’immobile dovrà avvenire entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla data di ricezione della comunicazione di rientro in possesso eseguita dall’Agenzia a mezzo raccomandata A/R, senza diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per la parte Conduttrice.
ARTICOLO 13 - PENALE
13.1 Ogni giorno di ritardo nella consegna del bene, nei termini sopra indicati, verrà sanzionato con una penale a carico della parte Conduttrice pari ad € 50/00 (cinquanta/oo) giornaliere.
ARTICOLO 14 – MIGLIORIE APPORTATE DAL CONDUTTORE
14.1 Il Conduttore potrà apportare, a propria cura e spese, quelle innovazioni che riterrà necessarie, anche come modifiche e migliorie ai locali, compresi gli impianti d’acqua, gas, luce e riscaldamento, purché abbia ottenuto il preventivo consenso scritto dell’ARSIAL.
14.2 Per ottenere il relativo benestare, il Conduttore sarà, quindi, tenuto a presentare, in un termine congruo che consenta tutte le più opportune valutazioni da parte dell’Agenzia, un dettagliato progetto corredato da relazione descrittiva e illustrativa.
14.3 Le opere di xxxxxxxxx, ampliamento o innovazione eseguite senza il consenso dell’Agenzia rimarranno a beneficio della stessa, senza alcun compenso per l’esecutrice, a meno che ARSIAL non preferisca la riduzione in pristino, in esclusivi danno, cura e spese del Conduttore.
14.4 In caso di restituzione all’Agenzia dell’immobile, per le opere di ampliamento, innovazione o miglioria autorizzate non sarà dovuto alcun indennizzo, se non convenuto, espressamente e preventivamente, nell’atto di autorizzazione reso da ARSIAL.
14.5 Al termine della presente locazione e, quindi entro e non oltre la data di riconsegna della porzione locata, il Conduttore dovrà eseguire a propria cura, spese e responsabilità, i necessari interventi manutentivi per ripristinare e riconsegnare all’ARSIAL l’immobile locato, nello stesso stato in cui detta Locatrice lo aveva consegnato al locatario.
ARTICOLO 15 – CONSEGNA DEL BENE
15.1 Il locatario prenderà in consegna l’immobile e gli impianti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa sottoscrizione di apposito verbale.
ARTICOLO 16 – NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI
16.1 Sarà facoltà della parte Conduttrice asportare a propria cura e spese a fine locazione, tutti gli impianti tecnologici eventualmente installati, in quanto di propria esclusiva proprietà, salvo l’obbligo della rimessa in ripristino, a spese della stessa, della quota parte di stabilimento all’originale stato d’uso.
ARTICOLO 17 – ELEZIONI DI DOMICILIO
17.1 La Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto in:
- ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 38;
- .
17.2 Qualsiasi variazione di domicilio delle Parti, dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R alla controparte, entro giorni 30 (trenta) dalla variazione.
ARTICOLO 18 – EVENTUALI MODIFICHE
18.1 Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi in materia di locazione commerciale in quanto applicabili.
18.2 Qualunque altra modifica e/o comunicazione, al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
18.3 Le Parti si autorizzano, reciprocamente, a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con rapporto di locazione tra le stesse intercorrenti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ed, in ogni caso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
18.4 Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole sarà considerata quale grave inadempimento e darà luogo alla risoluzione del contratto medesimo.
18.5 Le Parti dichiarano, espressamente, che il presente contratto è stato, redatto dall’Agenzia ed espressamente approvato da entrambe le parti ed accettato in ogni sua parte.
ARTICOLO 19 - RINVII
19.1 Per tutto quanto non fosse previsto nel presente contratto valgono le norme del codice civile, le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni, nonché, tutte le altre disposizioni delle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 20 – SPESE DI REGISTRAZIONE
20.1 Le spese di registrazione del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono a totale carico del locatariosuddivise tra le parti nella misura del 50%.
ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE
21.1 Per ogni controversia in merito all’applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.
Roma, ……………………………
ARSIAL Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Xxxxxxx Xxxxxx |
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto attentamente il presente accordo negoziale e di averlo trovato perfettamente rispondente alla loro volontà, dichiarando di ben conoscere ed espressamente e specificatamente accettare ed approvare le clausole di cui agli articoli:
1), titolato “Premesse”
2), titolato “Oggetto del contratto”
3), titolato “Stato del bene”
4), titolato “Durata”
5), titolato “Canone di locazione”
6), titolato “Deposito cauzionale”
7), titolato “Attestato di prestazione energetica”
8), titolato “Sublocazione”
9), titolato “Garanzie”
10), titolato “Responsabilità della conduttrice”
11), titolato “Manutenzione”
12), titolato “Risoluzione per mutazione destinazione di uso dei beni”
13), titolato “Penale”
14), titolato “Migliorie apportate dalla conduttrice”
15), titolato “Consegna del bene”
16), titolato “Nuovi impianti tecnologici”
17), titolato “Elezioni di domicilio” 18), titolato “Eventuali modifiche” 19), titolato “Rinvii”
20), titolato “Spese di registrazione”
21), titolato “Foro competente”
Roma, ……………………………
ARSIAL Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Xxxxxxx Xxxxxx |
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