Sublocazione. Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore) / non potrà pena la risoluzione di diritto del contratto, sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. Ove il consenso di cui sopra sia dato, al conduttore (che dovrà darne adeguata comunicazione al locatore) farà carico ogni obbligo stabilito dall'art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191) e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.
Sublocazione. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto.
Sublocazione. Salvo espresso patto contrario è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile.
Sublocazione. 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è possibile soltanto per la durata della locazione principale.
2 Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel contratto con il subconduttore.
Sublocazione. E’ fatto divieto al conduttore di sublocare o concedere in comodato o consentire a terzi l’uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, l’immobile locato, pena la risoluzione del contratto.
Sublocazione. E’ vietata alla Parte Conduttrice la facoltà di sublocazione del contratto a pena dell’immediata risoluzione.
Sublocazione. Il conduttore non potrà mutare la destinazione dell’immobile locato, ma è concessa la possibilità di sublocarlo o comunque cederlo in parte anche a titolo gratuito previo permesso scritto del locatore . Il silenzio o l’acquiescenza del locatore al mutamento dell’uso pattuito, alla cessione, od al subaffitto che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. Il conduttore dichiara che l’attività svolta nell’unità immobiliare locata comporterà contatti diretti con il pubblico
Sublocazione. Il conduttore, senza il consenso scritto del locatore, non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, nè consentire a terzi l’uso dell'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Ove il consenso di cui sopra sia accordato, il conduttore dovrà trasmettere al locatore, con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.
Sublocazione. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del locatore. Tale autorizzazione è subordinata alla previa verifica dei requisiti tecnico – professionali e del possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore per l’avvio delle attività che devono essere svolte all’interno del locale da sublocare secondo il vicolo di destinazione stabilito nella progettazione tecnica predisposta dall’UTC e risultante dalle allegate planimetrie. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto.
Sublocazione. 1. Non è consentito alla Conduttrice di sublocare, ovvero, di concedere in comodato, neppure in parte, gli immobili locati, se non previa richiesta scritta alla Locatrice e successiva autorizzazione scritta della stessa che avrà facoltà di diniego, pena la risoluzione immediata e di pieno diritto del contratto.