Definizione di Approvazione espressa

Approvazione espressa l’Acquirente dichiara di accettare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. i seguenti articoli come sopra riportati:
Approvazione espressa. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione, le clausole di cui ai punti: 2. Corrispettivo del Servizio; 3. Fornitura del Servizio; 4. Sicurezza e riservatezza; 5. Responsabilità; 6.
Approvazione espressa l'Acquirente dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli come sopra: 1.3 (legge applicabile), 2.1 (formazione del Contratto), 2.2 (non applicabilità delle Condizioni Generali dell'Acquirente), 2.4 (conclusione del Contratto), 2.11 (ritiro degli Ordini e modifiche degli Ordini), 3.4 (esigenze particolari dei Prodotti), 4 (disegni, documentazione del Venditore, proprietà intellettuale), 5. 2 (tariffe di pagamento in caso di merce non importabile), 5.3 (scadenze indicative), 5.4 (consegne parziali ed esclusione della risoluzione del contratto), 5.5 (obbligo di accettazione della consegna),

Examples of Approvazione espressa in a sentence

  • Il rappresentante dell’Azienda Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx La Ditta Approvazione espressa di clausole La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art.


More Definitions of Approvazione espressa

Approvazione espressa l'Acquirente dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile Italiano, i seguenti articoli come sopra: 1.3 (legge applicabile), 2.2 (inefficacia delle condizioni generali dell'Acquirente), 2.3 (perfezionamento del Contratto), 2.8 (ritiro delle Proposte d’Ordine e relative modifiche) 3.4 (caratteristiche specifiche dei Prodotti), 3.5 (modifiche ai Prodotti da parte dell'Acquirente); 4 (disegni, documentazione del Venditore, proprietà intellettuale; 5.1 (variazione di prezzo e obbligo di rinegoziazione); 5.2 (rinuncia ad eccezioni), 5.3 (scadenze indicative), 5.4 (consegne parziali ed esclusione della risoluzione del Contratto), 5.5 (obbligo di accettazione della consegna), 5.6 (mancata accettazione dei Prodotti); 5.8 (addebito e limitazione di responsabilità del Venditore), 5.9 (limitazione di responsabilità); 6 (trasferimento del rischio), 8.1 (prezzo, tasse, imposte, costi di trasporto), 8.2 (modifica del prezzo),
Approvazione espressa l’Acquirente dichiara di accettare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. i seguenti articoli come sopra riportati: 1 (legge applicabile), 2.4 (perfezionamento del contratto), 3.4 (responsabilità per idoneità Prodotti), 3.5 (limitazioni della responsabilità del Venditore) 3.7 (imballaggi), 4 (disegni, documentazione del Venditore, proprietà intellettuale), 5.2 (pagamento prezzo in caso di non importabilità merce), 5.3 (natura indicativa termini di consegna), 5.4 (consegne ripartite e non risolvibilità del contratto), 5.5 (obbligo di presa in consegna), 5.6 (difetto di presa in consegna dei Prodotti), 5.7 (rischio per perdita o avaria dei Prodotti), 5.8 (Obbligo di segnalazione), 5.9 (Addebito e limitazione della responsabilità del Venditore), 5.10 (Rinuncia all’indennizzo) 6 (trasferimento del rischio), 7.2 (riserva di proprietà e assunzione rischio), 7.3 (divieto atti di disposizione merce non pagata integralmente), 7.4 (risoluzione e penale), 8.2 (variazione prezzi), 8.6 (esonero obbligo di consegna e incasso prezzo), 8.7 (limitazioni alle eccezioni dell’Acquirente), 8.8 (esclusione della garanzia), 8.9 (sconto), 8.11 (assicurazione), 9.1 (limitazioni alla garanzia),

Related to Approvazione espressa

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  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • sponsorizzazione ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Modulo di Proposta documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Lavoratore Dipendente Pubblico La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

  • Merci Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa