Definizione di Biancheria pulita

Biancheria pulita i carrelli ed i cassoni dei mezzi di trasporto per la consegna della biancheria pulita devono essere lavati e disinfettati con regolarità e comunque ogni qualvolta si passi, con lo stesso automezzo o carrello, dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita. In altri termini non è possibile effettuare trasporti di biancheria pulita su carrelli o automezzi che hanno trasportato biancheria sporca se non si è prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione. Ritiro, trasporto, riconsegna della materasseria
Biancheria pulita. La biancheria pulita piana sarà consegnata direttamente dall’appaltatore a tutti i centri di utilizzo previsti. L’orario di consegna della biancheria dovrà avvenire negli orari nei quali il personale della Fondazione possa procedere ai controlli sul materiale consegnato indicativamente dopo le ore 10.00, salvo diversa necessità (ad esempio blocchi operatori, servizi) interrompendosi nell’orario di distribuzione dei pasti. La consegna potrà essere ripresa nel pomeriggio negli orari che verranno concordati con la Fondazione in fase di avvio del servizio . Di norma la consegna avverrà giornalmente, festivi esclusi. Nei giorni di festività susseguenti il Fornitore dovrà garantire il servizio almeno a giorni alterni. La procedura di consegna prevista dei materiali sarà indicativamente la seguente: - definizione della dotazione-base di biancheria per ciascun centro utilizzatore, che deve essere condivisa dal Coordinatore Infermieristico/Tecnico/della Riabilitazione e autorizzato dalla Fondazione. In particolare per la Fondazione, deve essere condivisa dal Coordinatore Infermieristico/Tecnico/della Riabilitazione e autorizzato dal DEC e dal RUP. - la scheda “dotazione-base di biancheria” deve essere tenuta esposta sull’armadio/carrello della biancheria e diviene elemento di riferimento per integrare la biancheria nella periodicità concordata; - all’atto della consegna presso il CDU, il Coordinatore/Referente di Struttura o suo delegato dovrà controfirmare il documento di consegna, verificando lo stato dei materiali; eventuali annotazioni sullo stato di riconsegna dei materiali (danni subiti dai materiali o inidoneo ricondizionamento) andranno riportate su tale documento che verrà trasmesso all’Ufficio Logistica in copia, il quale procederà ad effettuare la segnalazione sul disservizio reso all’Azienda proponendo le azioni di rivalsa/applicazioni penali del caso. In caso di festività susseguenti, dovrà essere consegnata tutta la biancheria necessaria, a giorni alterni. I carrelli ed i cassoni dei mezzi di trasporto per la consegna della biancheria pulita devono essere lavati e disinfettati secondo un protocollo operativo da esplicitare in fase di offerta. Con periodicità da concordare con la Fondazione dovrà essere consegnata alla Direzione Medica Igiene Ospedaliera ed al DEC copia dell’avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi e carrelli di trasporto dei materiali. I capi puliti dovranno essere consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso corrente ...
Biancheria pulita. I carrelli ed i cassonetti dei mezzi di trasporto per la consegna del materiale oggetto dell’appalto devono essere lavati e disinfettati quotidianamente e comunque ogni qualvolta si passi con lo stesso automezzo o carrello dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita. Le modalità di lavaggio e disinfezione vanno esplicitate in fase di offerta. I capi puliti dovranno essere consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso corrente della biancheria in essa contenuta. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro trasparente in polietilene forato che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. Ciascun pacco dovrà essere di peso non superiore ai Kg 5.00. Le operazioni di rifornimento della biancheria dovranno reintegrare la dotazione prevista. I punti di consegna e la periodicità della distribuzione potranno essere variati a insindacabile richiesta della Stazione Appaltante in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi.

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Biancheria pulita. La biancheria pulita sarà consegnata direttamente dall’Appaltatore a tutti i centri di utilizzo (singoli reparti o servizi degli Istituti), tutti i giorni, esclusi i festivi, in singoli sacchetti personalizzati per ciascun ospite. La ditta aggiudicataria si impegna a lavare e riconsegnare gli indumenti ai reparti entro il termine di 5 giorni lavorativi dal loro ritiro dal reparto; nel caso in cui gli stessi necessitino di essere rammendati, il rammendo do- vrà avvenire prima della riconsegna del capo al reparto, entro e non oltre 7 giorni. Qualora l’appaltatore non fosse in grado di consegnare la biancheria pulita nei predetti termini, dovrà fornire motivate giustificazioni alla Stazione Appaltante. I capi che ad un controllo degli operatori dell'Azienda risultino consegnati non in buono stato di confezione e manutenzione, non lavati-asciugati-stirati a perfetta regola d'arte e non immuni da difetti che possano compro- mettere l'uso, il decoro e la funzionalità dei capi stessi, potranno essere respinti, senza alcun aggravio di spesa per l'Azienda. In questo caso la ditta aggiudicataria dovrà sottoporre i suddetti indumenti ad ulteriore lavaggio e stiratura.

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  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Prodotto CNP BEST FUNDS (TARIFFE U02B - U02C) ISIN: LU0725892383 Codice Interno: 16602 State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Circostanza qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2021/0376 (COD) Bruxelles, 26 novembre 2021 (OR. en) EF 364 ECOFIN 1166 CODEC 1543 IA 190 PROPOSTA

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;