Definizione di Danno a cose

Danno a cose si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
Danno a cose il danneggiamento materiale o la perdita o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d’uso dello stesso. Il termine Danno a Cose non comprende alcun danneggiamento, perdita, distruzione o perdita d’uso di Dati.
Danno a cose un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita d’uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli 1.4 “Cyber- estorsione”, 1.5 “Perdita di dati”, 1.6 “Interruzione d’attività” e alle Spese di incident response coperte ai sensi degli articoli 1.1 “ Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” e 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete”, il termine Danno a cose non comprende danni materiali a Dati, o la loro perdita o distruzione, o la perdita d’uso degli stessi.

More Definitions of Danno a cose

Danno a cose si intende il Xxxxx arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
Danno a cose. Un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita d'uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli 3.1.4 - "Cyber-Estorsione", 3.1.5 - "Perdita di Dati", 3.1.6 - "Interruzione d'attività" e alle Spese di incident response coperte ai sensi degli articoli 3.1.1 - "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" e 3.1.2 - "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete", il termine Danno a cose non comprende danni materiali a Dati, o la loro perdita o distruzione, o la perdita d'uso degli stessi.
Danno a cose. Un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita d'uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli 3.1.4 - "Cyber-Estorsione",
Danno a cose il danno derivante dal danneggiamento di oggetti o animali.

Related to Danno a cose

  • Danno totale Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • Danno materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Malattia Grave I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Polizza Collettiva Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.

  • interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.

  • Conoscenze di tipo specifico e tecnico di base arricchito da corsi di formazione specialistici (qualificazioni o specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

  • Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.