Danno materiale Clausole campione

Danno materiale. Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai Dati, incluse le conseguenze dirette e indirette.
Danno materiale. 1. Per danno materiale s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che 1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro); 1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro; 1.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero; 1.4 si verificano per perdita in caso di sinistro. 2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza. 3. Non s’intendono danni materiali: 3.1 Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo; 3.2 ▇▇▇▇▇ a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato; 3.3 Danni da bruciature (fuoco senza fiamma); 3.4 ▇▇▇▇▇ a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico). Inoltre, detti danni non s’intendono come danni materiali se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni; 3.5 ▇▇▇▇▇ a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto); 3.6 Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione; 3.7 Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco; 3.8 Danni da depressione (implosione); 3.9 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di 3.9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 3.9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 3.9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.9.1 e 3.9.2); 3.9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 3.9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Danno materiale. 1. Per danni materiali s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che 1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro) e sono indennizzabili a termini dell’art. 2. 1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro,
Danno materiale. Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai Dati.
Danno materiale. Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte, compresi i danni indiretti che ne derivino.