Definizione di Danno ambientale

Danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Danno ambientale. Consiste nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L'autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l'azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
Danno ambientale. Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali Elemento interrato : Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna

More Definitions of Danno ambientale

Danno ambientale v. art. 1.2.1b) Euro 2.500.000,00
Danno ambientale v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00 Euro 250.000,00 Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) Garanzia A - Amianto Si ◻ No ⌧ Sottolimite Danni da Amianto: €.5.000.000,00 Franchigia €.10.000,00 Franchigia €.10.000,00 Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: €.500.000,00 Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato Si ⌧ No ◻ Sottolimite €.500.000,00 Franchigia €.10.000,00 Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi Si ◻ No ⌧ Sottolimite €.5.000.000,00 Franchigia €.10.000,00 Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose Si ◻ No ⌧ Sottolimite €.5.000.000,00 Franchigia €.10.000,00 In rate annuali scadenti il 31.12 di ogni anno Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
Danno ambientale l’assenza di parametri qualitativi o quantitativi cui fare riferimento per qualificarne l’intensità ha permesso agli Stati membri di adottare norme fortemente diversificate quanto ai contenuti dell’offesa tipica12, interpretando in modo eterogeneo i requisiti di «substantial damage»13 alle matrici ambientali, alla flora o alla fauna e di «significant deterioration»14 di un habitat protetto. Nella maggior parte dei casi, gli Stati membri hanno scelto di ricorrere ad una trasposizione quasi pedissequa di tali concetti, con la conseguenza di demandare al formante giurisprudenziale nazionale il compito di definire gli effettivi contorni dell’offesa penalmente rilevante. Così, ad es., in Germania 15 , l’apprezzamento dell’offensività della condotta tipica è stato affidato ad un dato valutativo («bedeutender Umfang»), per cui, in assenza di parametri numerici, la giurisprudenza ha ritenuto significativo il danno ambientale che comporti un deterioramento visibile o comunque un peggioramento rispetto alla situazione precedente. In modo non dissimile, nell’ordinamento italiano16 - in relazione al reato di disastro ambientale di 2020, 92 ss.; X. Xxxxxx, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in DPP 2005, 1433 ss. Per una disamina di alcune pronunce della Corte EDU, v. anche E. Xxxxxxxx, La protezione penale dell’ambiente come diritto umano. Inquadramento e rilievi critici, in www.lalegislazionepenale.eu25.6.2019.
Danno ambientale. I costi e le spese sostenuti per la riparazione del danno di cui all’Art. 300 del DLgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, cagionato durante lo svolgimento dell’Attività assicurata.
Danno ambientale. Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle Risorse naturali.
Danno ambientale il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata, come definito all’art. 300 del Codice dell’Ambiente, in relazione al quale l’Assicurato è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il Codice dell’Ambiente.
Danno ambientale v. art. 1.2.1b) Euro 0,00