Risposta Si conferma. 1084 Capitolato d’Oneri par. 15 - CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA QUESITO: TESTO: L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. In merito alla suddetta indicazione riportata in Capitolato d'Oneri, le seguenti risposte ai chiarimenti pubblicate nelle diverse tranches sembrano essere conflittuali: ID 14/534 – Viene indicato che la richiesta è riferita alle sole figure relative ai Ruoli di coordinamento, indicati nel cap 2.3.6 del Capitolato Generale. ID 330 - Non si conferma che tali nominativi debbano essere inseriti in Offerta Tecnica. ID 648/701 - Si conferma che tali nominativi saranno da indicare al momento dell’esecuzione del contratto esecutivo, non essendo possibile in questa fase conoscere né i tempi, né la relativa consistenza né la eventuale contemporaneità delle attività da gestire in fase esecutiva. ID 787 – Si conferma che le figure di cui indicare i nominativi siano quelle relative ai ruoli di coordinamento ma vengono contraddette parzialmente le risposte precedenti in quanto si fa riferimento alla offerta tecnica e non al contratto esecutivo (come invece indicato alle risposte 648 e 701). ID 829 – Si chiarisce che non è richiesta l'indicazione del nominativo del RUAC in Offerta tecnica. ID 885 - Si riporta il testo integrale del quesito e della risposta: Indicazione nominativo RUAC AQ in OT. I chiarimenti forniscono risposte all’apparenza contrastanti. Si chiede di confermare che il nominativo del RUAC AQ non debba essere inserito in OT, come chiaramente già dichiarato nella risposta al chiarimento 829, difformemente da quanto indicato nella risposta al chiarimento 787. In caso contrario, si chiede di indicare in quale capitolo dell’offerta tecnica questa informazione debba essere fornita. RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Chiarimento ID 787, in relazione al chiarimento ID 829 non è necessario indicare il RUAC relativo al Contratto Esecutivo. L'informazione può essere inserita in ambito del criterio C01. ID 928 – Si chiede verifica della contraddizione rilevata all'ID 787, ma la risposta si limita a cosa indicare nel contratto esecutivo e non in offerta tecnica. DOMANDA: Si chiede di confermare definitivamente che nessun nominativo relativo alle figure dei ruoli di coordinamento vada indicato in Offerta Tecnica ma che questi dovranno essere comunicati esclusivamente in sede di Contratto Esecutivo. RISPOSTA: Si conferma che nessun nominativo relativo alle figure va riportato in OT. Si veda errata corrige n.6 con riferimento alla lettera A. Come previsto dal Capitolato tecnico Generale il fornitore dovrà indicare i nominativi del RUAC congiuntamente all’atto della stipula di ciascun Accordo Quadro e di ogni singolo Contratto Esecutivo. 1085 IV Tranche di chiarimenti ed Errata Corrige – Chiarimento ID 1055 QUESITO: Nella risposta al chiarimento 1055 si afferma che “Tutti i listini pubblici disponibili apertamente on-line riportano un pricing per istanza configurata con determinate capacità in termini di CPU, RAM e Storage. Nessuno dei listini pubblici disponibili apertamente online riporta una logica come quelle esposte dall'OE di licensing "fino a 4" ed "oltre 4" vCPU che sembra invece essere legata a logiche di rivendita commerciale on-premises. Ne consegue che il concorrente dovrà presentare un’offerta che sia congrua e sostenibile per tutta la durata contrattuale dell’Accordo Quadro, sulla scorta delle proprie valutazioni economiche. “ Considerando che nei listini pubblici dei principali cloud service providers il prezzo del sistema Operativo Licensed è legato alla dimensione della macchina virtuale su cui tale sistema operativo viene ospitato, si chiede di poter indicare un prezzo in funzione di CPU e Ram.