Struttura proponente Area AAGGAALLC Il Direttore: Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Il Responsabile dell'Istruttoria: X.Xxxxx L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda) P.I. e C.F. 01687160901, con sede legale in Olbia Via Bazzoni-Sircana n. 2/2A - nella persona del Commissario Straordinario, dottor Xxxxx Xxxxxxx, nato a Sassari il 16.11.1959, e domiciliato nella carica come sopra; Novo Nordisk S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Via Xxxx Xxxxxxxxx n. 129, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 03918040589, partita IVA 01260981004, in persona dei suoi Procuratori Speciali xxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxx CMR Director nata ad Catanzaro il 21 agosto 1963 e Xxxxxx Xxxxxxx Operations & Finance Director, nato a Piaseczno (Polonia) il 4 giugno 1964. entrambe denominate, altresì, «PARTI» - in data 2 aprile 2013 è stato stipulato tra l’Asl n. 2 di Olbia e la Novo Nordisk S.p.A una convenzione economica avente ad oggetto lo svolgimento della sperimentazione clinica dal titolo: “NN9535-3744” dal titolo “SUSTAIN™ 6 Risultati a lungo termine – Studio a lungo termine randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multinazionale, multicentrico, con quattro braccidi trattamento in parallelo per valutare gli esiti cardiovascolari e altri effetti a lungo termine del trattamento con semaglutide in pazienti con diabete di tipo 2” , da eseguirsi presso l’U.O. di Diabetologia del P.O. Olbia, diretta dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx. - la Società Novo Nordisk S.p.A ha presentato, nell’ambito del predetto studio, una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una serie di attività educative per i pazienti (Patient Education Meeting), utili al miglioramento della conoscenza e del controllo della patologia diabetica. - in data 1.10.2015 il Comitato Etico ha espresso parere favorevole. - Nell’ambito dello studio clinico NN9535-3744” dal titolo “SUSTAIN™ 6 è prevista la possibilità di effettuare un incontro di educazione per i pazienti dello studio (di seguito per brevità nominati “PATIENT EDUCATION MEETING”), utili al miglioramento della conoscenza e del controllo della patologia diabetica. La gestione ed organizzazione dei suddetti incontri sarà affidata interamente all’AZIENDA. Novo Nordisk S.p.A. corrisponderà per l’evento di PATIENT EDUCATION MEETING un corrispettivo totale di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) previa evidenza dell’effettuazione dello stesso ed emissione di regolare fattura. L’importo di cui sopra sarà corrisposto all’AZIENDA entro 60 giorni dall’emissione della fattura intestata a: Novo Nordisk S.p.A. Xxx Xxxx Xxxxxxxxx,000 00144 Roma e spedirla presso: Ufficio Contabilità Fornitori Novo Nordisk S.p.A. Xxx Xxxx Xxxxxxxxx,000 00144 Roma Il pagamento all’Azienda verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente, i cui estremi saranno preventivamente comunicati al Promotore. L’Azienda provvederà a fatturare in un’unica soluzione una volta effettuato il PATIENT EDUCATION MEETING. Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente Addendum, le parti dichiarano esplicitamente che restano in vigore le disposizioni contenute nella precedente convenzione economica.
Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2
Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx. L’indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Condizioni di assicurazione NPA2020 ed 1 Pagina 2 di 54 Tel: +00 00 00000, Fax: +00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Costi di intermediazione La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 18.25%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.
Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Obiettivo Obiettivo della presente procedura è verificare che gli oneri pertinenti dovuti alla comunità siano stati corrisposti in maniera tempestiva. Controllo regolamentare:L'accordo sociale contiene i termini finanziari essenziali per l'esecuzione degli accordi. È pertanto fondamentale verificare il pagamento tempestivo degli oneri concordati e previsti negli accordi sociali. A livello operativo, i punti di controllo possono includere rendiconti dei conti di deposito in garanzia e relazioni annuali di revisione da parte della FDA che misurano la conformità dei titolari del contratto. Descrizione: L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti tramite conferma. Laddove fossero necessari ulte riori chiarimenti, possono essere consultati i dipartimenti commerciale e del settore forestale comunitario della FDA. Strumenti di verifica: 1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA; 2. riesame dei documenti; 3. ispezioni sul campo. Per spedizione Riferimenti: regolamento 105-07 (36)10 regolamento 107-07 (33).
FATTORI DI RISCHIO giudizi sono ancora in corso. Esiste il rischio che eventuali pronunce negative definitive dei giudici amministrativi in almeno uno dei procedimenti citati possano determinare in futuro il rimborso di eventuali compensazioni, approvate ex ante dalla Commissione Europea ai sensi dei Contratti di Programma ed erogate dallo Stato, secondo il meccanismo sopra illustrato. Tale eventualità avrebbe effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.8.1.1 del Prospetto. In proposito, con riferimento all’anno 2012, si specifica che, in ossequio a quanto previsto dalla delibera AGCom n. 412/14/CONS che ha quantificato un OSU inferiore a quanto previ- sto nel Contratto di Programma, nella lettera del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015 (si veda la Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.2 per maggiori dettagli) non è stata riconosciuta all’Emittente la differenza tra la compensazione prevista per il me- desimo anno dal Contratto di Programma e l’onere verificato da AGCom, fermo restando la possibile revisione della decisione AGCom sull’ammontare dell’onere, all’esito del con- tenzioso amministrativo proposto dall’Emittente davanti al TAR del Lazio contro la delibera AGCom n. 412/14/CONS. La tabella sottostante riporta il valore dell’OSU calcolato dall’Emittente, il valore verificato da AGCom e la compensazione dello Stato prevista dal Contratto di programma per gli anni 2012-2014(3). (Dati espressi in milioni di Euro) 2012 2013 2014 OSU calcolato da Poste Italiane 704 1.168 1.668 Compensazione da Contratto di Programma 350 343 336 OSU verificato dall’AGCom 327 - - Si precisa che il calcolo dell’OSU effettuato dall’Emittente e sottoposto all’AGCom si basa su metodologie e valutazioni discrezionali nell’ambito del quadro regolatorio applicabile e pertanto dallo stesso non si possono desumere necessariamente i risultati economici del settore corrispondenza. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7.1 del Prospetto. La Legge di Stabilità 2015 e il Contratto di Programma 2015-2019 fissano in 262,4 milioni di Euro annui le compensazioni a carico dello Stato relative alla fornitura dello SPU, segnando una riduzione sensibile rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. Ad integrazione di questi importi, nel caso di riconoscimento da parte di AGCom di un OSU superiore agli stanziamenti di finanza pubblica e successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea al pagamento delle compensazioni statali, potrà intervenire un apposito Fondo di Compensazione dell’OSU, già previsto dagli articoli 3 e 10 del d.lgs. n. 261/1999, secondo il quale, il Fondo è amministrato dal MiSE ed alimentato dai concorrenti dell’Emittente, titolari di licenza o di autorizzazione ad operare nel settore postale che forniscono servizi sostitutivi di quelli universali, con una parte del fatturato degli stessi servizi che può arrivare fino ad un
Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.