Riservatezza. Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricata dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di queste informazioni xxx xxxxx di udienze pubbliche o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rese note a nessun’altra persona, entità o autorità, ovvero a nessun’altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità xxxxxxxxxx xxxxx Parte interpellata.
Riservatezza. Nel xxxxx xxxxx esecuzione di questo Accordo, ciascuna delle parti (in seguito definita la “Parte divulgante”) può ritenere necessario trasmettere alla controparte (in seguito definita la “Parte ricevente”), o viceversa, determinate informazioni considerare riservate. Con il termine “Informazioni riservate” si intende tutte le informazioni trasmesse o ricevute oralmente o per iscritto di natura confidenziale, o tutte le informazioni ritenute tali per natura o utilizzate in un contesto in cui la Parte ricevente sia consapevole della necessità di considerarle riservate, a prescindere che sia o meno usato l’aggettivo “riservate”. Le Informazioni riservate includono, senza limitazioni, le informazioni di natura tecnica, finanziaria o commerciale, nonché quelle riguardanti i xxxxxxx commerciali, il know-how, i brevetti o le richieste di ottenimento dei brevetti, i programmi aziendali, le previsioni, i piani di marketing, gli elenchi dei clienti e altre informazioni riguardanti la clientela o la relazione con la medesima, i programmi di produzione e i costi, i metodi di gestione, gli schemi, gli studi, le strategie articolate su proposte, le specifiche, i disegni, le foto, i modelli, i mock-up, i design, i risultati di test, le ricerche, i processi e la fabbricazione, i codici informatici, i programmi informatici, gli strumenti informatici e le descrizioni di funzioni e componenti di software, codici sorgenti, design di hardware informatici e tutti gli altri materiali correlati che contengano o riflettano in tutto o in parte tali informazioni o materiali. Le Informazioni riservate non includono le informazioni (i) note alla Parte ricevente prima della divulgazione da parte della Parte divulgante per le quali la Parte ricevente può provare di esserne entrata in possesso legittimamente e senza soggiacere all’obbligo di mantenerle riservate; (ii) di pubblico dominio al momento della divulgazione, oppure divenute tali dopo la divulgazione, non conseguentemente alla violazione di questo Accordo; (iii) indipendentemente formulate dalla Parte ricevente; (iv) di cui sia stata approvata la divulgazione previo consenso in forma scritta da parte della Parte divulgante; (v) ricevute dalla Parte ricevente xx xxxxx e senza che la Parte ricevente sia xx xxxxxxxx che le informazioni trasmesse a xxxxx dalla Parte divulgante sottostavano all’obbligo di riservatezza; (vi) la cui divulgazione sia imposta da ordinanze emesse da un tribunale o una autorità governativa o da leggi vige...
Riservatezza. Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.185 delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a xxxx xxxx. Esse possono servirsi di queste informazioni xxx xxxxx di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, entità o autorità senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità xxxxxxxxxx xxxxx Parte interpellata. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.
Riservatezza. (1) Notwithstanding Sections 7.2 through 7.4 below, either Party may disclose the content of this Agreement or any information received from the other Party under this Agreement or collected as a result of the Study to its personnel, subcontractors or agents to the extent those persons must know that information in order to fulfill their duties. 7.1 (1) Fatte salve le Sezioni 7.2, 7.3 e 7.4 di cui sotto, entrambe le Parti possono divulgare il contenuto del presente Contratto o qualsiasi informazione ricevuta dall’altra Parte ai sensi del presente Contratto, o raccolta nel corso dello Studio, al suo personale ed ai suoi subappaltatori o agenti, nella misura in cui tali persone devono essere a conoscenza di tali informazioni per lo svolgimento delle loro mansioni.
Riservatezza. 00.0. Xx Società xxxxxxxx xxx i dati del Cliente saranno trattati come confidenziali e non verranno divulgati xx xxxxx senza previo consenso scritto del Cliente, tranne che ai membri del personale della Società che richiedono tale informazione per l'esercizio delle loro funzioni, in tutto o in parte, per tutta la durata del presente Accordo Operativo.
00.0. Xx Società, dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo Operativo, per qualunque motivo, xxx xxxxxxxx qualsiasi informazione confidenziale non di pubblico dominio relativa all'Accordo Operativo e/o le operazioni effettuate xxxx'ambito dello stesso, each case the relevant professional shall be informed about the confidential nature of such information and commit to the confidentiality obligations herein as well.
19.2. The Company is not obliged to protect and not disclose any information in the event this information is made available to the public by (i) any of the Parties directly, or (ii) by the Parties‟ behaviour and actions, or (iii) there was no obligation for confidentiality or non- disclosure at the moment the information was received by the Party which made the disclosure.
19.3. The Company is not obliged to protect and not disclose any information in the event this information is made available to the public by (i) any of the Parties directly, or (ii) by the Parties‟ behaviour and actions, or (iii) there was no obligation for confidentiality or nondisclosure at the moment the information was received by the Party which made the disclosure. . se per la Società ciò è ritenuto necessario per poter attenersi ad una decisione giudiziale o alla legislazione della Repubblica di Cipro, su richiesta dell‟Autorità di Regolamentazione e Vigilanza della Repubblica di Cipro e ai sensi xxxxx Xxxxx in vigore, inoltre essa può anche rivelarla ai consulenti, avvocati e revisori contabili della Società, a condizione che in ogni caso il professionista in questione deve essere informato circa il carattere riservato di tali informazioni e si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza del presente accordo.
Riservatezza. 1. L'autorità competente di San Marino tratta tutte le informazioni ricevute dagli Stati Uniti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del presente Accordo come riservate e le divulga unicamente se necessario per adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo. Tali informazioni possono essere divulgate xxxx'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti l'adempimento degli obblighi di San Marino previsti dal presente Accordo.
2. Le informazioni fornite all'autorità competente statunitense ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 2 e dell'articolo 4 del presente Accordo sono da considerarsi riservate e possono essere divulgate solo a persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) del Governo degli Stati Uniti incaricate dell’accertamento, della raccolta, dell'amministrazione, dell'applicazione, del perseguimento o della decisione di ricorso relative a imposte federali statunitensi, o della vigilanza su tali funzioni. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Tali persone possono divulgare queste informazioni nelle udienze pubbliche o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate ad alcuna altra persona, entità, autorità o giurisdizione. In deroga a quanto precede, previo consenso scritto da parte di San Marino, le informazioni possono essere utilizzate per scopi consentiti dalle disposizioni di un trattato di assistenza giudiziaria reciproca in vigore tra le Parti che permetta lo scambio di informazioni fiscali.
Riservatezza. 14.1 Al cliente non è consentito per tutta la durata del presente Contratto divulgare a terze parti o usare per fini diversi da quelli contemplati dal presente Contratto tutte le informazioni o documenti ricevuti da GF. Fanno eccezione tutte le terze parti che forniscono il Servizio. Tutte le informazioni fornite da GF rimangono di proprietà esclusiva di GF.
14.2 Gli obblighi di cui sopra non si applicano se il cliente è in grado di dimostrare che le informazioni
Riservatezza. 17.1 Le Parti prendono atto che il contenuto del presente Contratto è strettamente riservato e (fatto salvo quanto illustrato in merito nel Prospetto Informativo) si impegnano pertanto a non divulgare le informazioni in esso contenute e a non comunicarle se non nei limiti di quanto strettamente necessario, ed esclusivamente: (i) alla Banca d'Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo;
Riservatezza. 18.1 II Venditore non può scattare fotografie a nessuna attrezzatura, impianto o proprietà dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto. Il Venditore si impegna a mantenere strettamente riservato ogni know-how commerciale o tecnico, le specifiche, invenzioni, processi, iniziative o informazioni confidenziali relative all'attività o ai prodotti dell'Acquirente da questi comunicate al Venditore o suoi agenti. Il Venditore si impegna a comunicare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai propri impiegati, agenti o subappaltatori che necessitano di conoscerle per lo svolgimento degli obblighi assunti dal Venditore nei confronti dell'Acquirente; dovrà inoltre assicurare che tali impiegati, agenti o subappaltatori xxxxx soggetti ad obblighi analoghi di riservatezza nei confronti del Venditore.
Riservatezza. 27.1. La Società garantisce che tutte le informazioni personali ricevute dal Cliente, le informazioni sul Conto Cliente, le informazioni xxx xxxxx il diritto di accesso xx Xxxxx Cliente, come login e password per il Conto, nonché altri codici di accesso e autorizzazione necessari per depositare/prelevare fondi xxx Xxxxx, è strettamente confidenziale e non deve essere divulgato a xxxxx senza autorizzazione.
27.2. Il Cliente comprende che nessuno può richiedere al Cliente di divulgare queste informazioni in tutto o in parte. Il Cliente comprende inoltre che la violazione della riservatezza da parte del Cliente può comportare l'accesso non autorizzato del Cliente xx Xxxxx del Cliente e, di conseguenza, possibili perdite finanziarie attraverso la conduzione di transazioni non autorizzate dal Cliente.
27.3. Il Cliente comprende e xxxxxxx xxx la Società non xxxx responsabile per le perdite finanziarie del Cliente derivanti dalla violazione della riservatezza, nonché per l'interazione tra Cliente e Agente xxx Xxxxx a cui il Cliente fornisce il diritto di accesso.