Abiti da lavoro Clausole campione

Abiti da lavoro. L'impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
Abiti da lavoro. Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno. L’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.
Abiti da lavoro. L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonchè quando essa ne prescriva comunque l’adozione. La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.
Abiti da lavoro. Xxxxx restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione dell'80 per cento. In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato. Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente. Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento. Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi. Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, semprechè siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili. Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale. Il trasporto, la cessione e la trasformazione in qualsiasi momento dell'impresa non risolvono di per sè il contratto di lavoro e il lavoratore ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda alla liquidazione di quanto spettante al lavoratore stesso. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore od in caso di cessazione dell'impresa, il lavoratore stesso avrà diritto oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto o al suo contratto individuale.
Abiti da lavoro. L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
Abiti da lavoro. 1. Al lavoratore cui sia prescritta o per il quale la natura del lavoro imponga l’uso di particolari capi di vestiario, la Società fornirà gratuitamente l’abito da lavoro.
Abiti da lavoro. A tutti i lavoratori impegnati nella lavorazione, ed ad altre eventuali altre categorie a discrezione della Direzione, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 ogni sei mesi. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno già appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro. Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Abiti da lavoro. Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Abiti da lavoro. Articolo nuovo (Abiti da lavoro)
Abiti da lavoro. Qualora l’azienda esiga dal personale un abbigliamento uniforme, lo stesso è a carico del datore di lavoro.