Condizioni di lavoro. 1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Condizioni di lavoro. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Condizioni di lavoro. Le modalità di effettuazione della prestazione di telelavoro sono regolamentate con accordo scritto che deve contenere, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali: - il luogo/i luoghi di lavoro; - le particolari modalità di svolgimento delle mansioni; - le modalità di contatto con l’azienda; - la distribuzione dell’orario giornaliero e settimanale; - le fasce orarie per le connessioni operative con l’azienda; - gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa; la durata della modalità di svolgimento del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato.
Condizioni di lavoro. 17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro.
17.2 Il fornitore condanna il lavoro forzato o obbligatorio e rispetta le leggi vigenti in materia in ciascuno dei paesi in cui opera.
17.3 Il fornitore riconosce il diritto di ogni bambino a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento economico e s’impegna a osservare le leggi vigenti in ciascuno dei paesi in cui opera per quanto riguarda l’età minima per l’assunzione dei collaboratori. Egli dichiara inoltre di agire costantemente nel rispetto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the
17.4 Il fornitore riconosce la dignità di ciascun collaboratore e il diritto a un posto di lavoro privo di molestie, abusi o punizioni corporali. Le decisioni relative a assunzioni, trattamento salariale, benefici, promozioni, licenziamento o pensionamento si fondano esclusivamente sulle capacità professionali individuali. Il fornitore non discriminerà alcun soggetto sulla base di una qualsiasi caratteristica tutelata dalla legge, ma assicurerà sempre – laddove tale azione non rientri o sia altrimenti prevista dalle leggi applicabili – che non venga fatta alcuna discriminazione sulla base di razza, credenza religiosa, disabilità, sesso, stato civile o maternità, pensiero religioso o politico, età o orientamento sessuale.
17.5 Il fornitore dovrà attenersi alle leggi sull’occupazione, ai regolamenti e agli standard industriali vigenti.
Condizioni di lavoro. Art. 8 Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall’art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3 dell’art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece, per le guardie f...
Condizioni di lavoro. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
Condizioni di lavoro. Si devono riformare alcuni istituti contrattuali al fine di migliorare le condizioni di lavoro, in particolare tra l’altro è necessario: l Aggiornare l'istituto delle ferie anche alla luce del divieto di monetizzazione, integrandolo con la possibilità di cessione a titolo gratuito delle stesse
Condizioni di lavoro. Considerata la crescente diffusione in agricoltura di prodotti chimici, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un esame sistematico degli effetti di tali prodotti. Tale esame dovrà essere compiuto tramite 1’intervento dei centri di medicina preventiva e di altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti, anche al fine della adozione di misure protettive o preventive e per l’effettuazione di rilievi ambientali atti ad individuare ed a controllare la qualità e la concentrazione dei fattori nocivi cui sono sottoposti i lavoratori. Agli operai a tempo indeterminato adibiti ai lavori nocivi, considerati tali a norma dell’art. 51 del C.P.L., nonché a quelli adibiti alle stalle, saranno concessi permessi retribuiti per sottoporsi a visita medica due volte all’anno. Le aziende agricole e/o di trasformazione devono adeguarsi al D.L. del 15 agosto 1991, n. 277; a tale scopo saranno realizzate entro il 31 dicembre 1993 apposite convenzioni con i centri di Medicina del lavoro e con le UU.SS.LL. Fermo restando 1’obbligo delle aziende di fornire adeguati strumenti protettivi e preventivi e il rispetto dell’orario di lavoro, si conviene che i lavoratori adibiti alla preparazione delle miscele e ai trattamenti antiparassitari, non potranno svolgere detta attività per un periodo di tempo non superiore a quello che sarà indicato dalle competenti autorità sanitarie. Va evitata la contestualità tra operazioni colturali normali e quelle ad alta tossicità durante le giornate fortemente ventose. Le aziende forniranno informazioni utili circa la tossicità dei prodotti utilizzati dagli operai adibiti a lavori nocivi. I delegati aziendali hanno il compito di verificare che l’azienda adotti tali misure. In attuazione di quanto previsto dal D. lgs. 626/94 e dal verbale di accordo del 18.12.96, le parti decidono la costituzione del Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Condizioni di lavoro. I. Contratto d’impiego / contratto di collaborazione
Condizioni di lavoro. I. Contratto d’impiego