Condizioni di lavoro Clausole campione

Condizioni di lavoro. 1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Condizioni di lavoro. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Condizioni di lavoro. Le modalità di effettuazione della prestazione di telelavoro sono regolamentate con accordo scritto che deve contenere, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali: il luogo/i luoghi di lavoro; le particolari modalità di svolgimento delle mansioni; ’le modalità di contatto con l azienda; o ’la distribuzione dell rario giornaliero e settimanale; a ’le fasce orarie per le connessioni operative con l zienda; gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa; la durata della modalità di svolgimento del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato.
Condizioni di lavoro. 17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro.
Condizioni di lavoro. Art. 8 Turni di guardia notturni
Condizioni di lavoro. I lavoratori che vivono nella stessa economia domestica delle persone assistite hanno diritto a:
Condizioni di lavoro. ARTICOLO 17
Condizioni di lavoro. Considerata la crescente diffusione in agricoltura di prodotti chimici, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un esame sistematico degli effetti di tali prodotti. Tale esame dovrà essere compiuto tramite 1’intervento dei centri di medicina preventiva e di altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti, anche al fine della adozione di misure protettive o preventive e per l’effettuazione di rilievi ambientali atti ad individuare ed a controllare la qualità e la concentrazione dei fattori nocivi cui sono sottoposti i lavoratori. Agli operai a tempo indeterminato adibiti ai lavori nocivi, considerati tali a norma dell’art. 51 del C.P.L., nonché a quelli adibiti alle stalle, saranno concessi permessi retribuiti per sottoporsi a visita medica due volte all’anno. Le aziende agricole e/o di trasformazione devono adeguarsi al D.L. del 15 agosto 1991, n. 277; a tale scopo saranno realizzate entro il 31 dicembre 1993 apposite convenzioni con i centri di Medicina del lavoro e con le UU.SS.LL. Fermo restando 1’obbligo delle aziende di fornire adeguati strumenti protettivi e preventivi e il rispetto dell’orario di lavoro, si conviene che i lavoratori adibiti alla preparazione delle miscele e ai trattamenti antiparassitari, non potranno svolgere detta attività per un periodo di tempo non superiore a quello che sarà indicato dalle competenti autorità sanitarie. Va evitata la contestualità tra operazioni colturali normali e quelle ad alta tossicità durante le giornate fortemente ventose. Le aziende forniranno informazioni utili circa la tossicità dei prodotti utilizzati dagli operai adibiti a lavori nocivi. I delegati aziendali hanno il compito di verificare che l’azienda adotti tali misure. In attuazione di quanto previsto dal D. lgs. 626/94 e dal verbale di accordo del 18.12.96, le parti decidono la costituzione del Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Condizioni di lavoro. Si devono riformare alcuni istituti contrattuali al fine di migliorare le condizioni di lavoro, in particolare tra l’altro è necessario: l Aggiornare l'istituto delle ferie anche alla luce del divieto di monetizzazione, integrandolo con la possibilità di cessione a titolo gratuito delle stesse
Condizioni di lavoro. Si darà applicazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ed alle norme previste nei C.C.N.L.