Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001, sono state abrogate la legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 8-bis della legge n. 79/1983, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003), il quale, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano la disciplina della proroga, la scadenza del termine e le sanzioni correlate al mancato rispetto dei termini di interruzione tra un contratto a tempo determinato e l’altro.
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Samples: Contratti a Termine, Contratti a Termine
Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001, sono state abrogate la Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata. E’ espressamente abrogato l’art. 8-bis 19 della legge Legge n. 79/1983300 del 20 maggio 1970. L’art. 28 della della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è modificato come segue: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali registrate o del rappresentante sindacale aziendale eletto che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003)vi abbiano interesse, il qualegiudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962nei due giorni successivi, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 convocate le parti ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minoriassunte sommarie informazioni, qualora le società ritenga sussistente la violazione di volo e cui al presente comma, ordina al datore di terralavoro, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano la disciplina della prorogacon decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la scadenza cessazione del termine comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. L’art.30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è modificato come segue: “I componenti degli organi direttivi, provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni sufficientemente rappresentative hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le sanzioni correlate al mancato rispetto norme dei termini contratti di interruzione tra un contratto a tempo determinato lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti” Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e l’altrodegli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
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Samples: Carta Dei Diritti Democratici E Di Rappresentanza Delle Lavoratrici E Dei Lavoratori
Abrogazioni. A far data La realizzazione del nuovo sistema prevede la cancellazione di una serie di discipline, delle quali ricordiamo le più significative; dal 24 ottobre 20011° gennaio 2013 vengono dunque abrogate: − art. 19, sono state abrogate comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 - utilizzo dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ordinaria e con requisiti ridotti nei casi di sospensione dal lavoro nei settori non coperti da CIG, in concorso con l’intervento degli enti bilaterali (art. 2, comma 55, Legge 28 giugno 2012 n. 92); − art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 – una tantum per la legge cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (art. 2, comma 69, Legge 28 giugno 2012 n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni92) − art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988, convertito in Legge n. 160/1988 – indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (idem). Con decorrenza 1° gennaio 2016 viene abrogato l’art. 8-bis 3 della legge Legge n. 79/1983223/1991, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003), il quale, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano ossia la disciplina della prorogaCassa Integrazione Guadagni Straordinaria per procedure concorsuali, quali il fallimento, la scadenza del termine liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, il concordato preventivo (art. 2, comma 70, Legge 28 giugno 2012 n. 92). Merita a questo punto notare che non viene curiosamente abrogata la CIGS per cessazione di attività, che presenta evidenti analogie quanto a finalità, ed è stata introdotta dapprima surrettiziamente tramite decretazione ministeriale (vedasi il D.M. 18/12/2002 n. 31826) e le sanzioni correlate al mancato rispetto dei termini solo successivamente normata positivamente, con il D.L. n. 249/2004, convertito il Legge n. 291/2004. Con decorrenza 1° gennaio 2017 sono infine abrogati: − l’art. 5, commi 4, 5, e 6; gli artt. da 6 a 9; l’art. 16, commi 1, 2, 3; l’art. 25, comma 9; della Legge n. 223/1991, sancendo la fine definitiva dell’indennità di interruzione tra un contratto mobilità e degli incentivi alla riassunzione ad essa connessi (art. 2, comma 71, Legge 28 giugno 2012 n. 92); − gli artt. da 9 a tempo determinato e l’altro19 della Legge n. 427/1975, istitutiva della indennità di disoccupazione speciale per gli operai edili (idem).
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Samples: Labor Market Reform