Coabitazione Clausole campione

Coabitazione. Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
Coabitazione. Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari: a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado c) non sussiste la condizione
Coabitazione. L’assegnatario comunica al Comune/Ente gestore, entro 30 gg. dall’inizio della coabitazione, l’ingresso nell’alloggio di familiari o terze persone per svolgere attività assistenziali e/o di tutoraggio o per le quali risulta necessario prestare le medesime attività. Viene allegata idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali dei componenti del nucleo o in favore di persona in ampliamento. In caso di necessità di assistenza, di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo che venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell’alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe. In assenza della comunicazione si applicano le norme sull’ospitalità non comunicata previste dall’art. 12. Il canone di locazione sarà determinato in base alla composizione anagrafica del nucleo familiare; pertanto, nel caso in cui la/le persone che entrano nel nucleo familiare acquisiscano la residenza, dovrà essere prodotta al Comune/Ente gestore una nuova attestazione ISE/ISEE. Nel caso di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro non sarà dovuta alcuna indennità mensile aggiuntiva sul canone, indipendentemente dall’acquisizione della residenza anagrafica. Il Comune/Ente gestore può in qualunque momento disporre l’interruzione della coabitazione per: – grave sovraffollamento dell’alloggio; – mancato rispetto delle norme e regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza della persona coabitante. Al di fuori di quanto previsto per le stabili convivenze di cui all’articolo 11, l'ospitalità di cui al precedente art. 12 e le coabitazioni di cui al presente articolo, non sono ammesse occupazioni continuative. Queste si configurerebbero come cessione parziale di alloggio e quindi come grave violazione del Regolamento di assegnazione che dà luogo all’avvio del procedimento di decadenza ed è perseguibile nei termini e nei modi precisati all’art. 14 del medesimo. I coabitanti sono tenuti al pagamento con decorrenza immediata delle quote per servizi attinenti sia all’alloggio che alle parti comuni del fabbricato. La morosità che dovesse maturare a tale titolo sarà considerata, ad ogni effetto, a carico dell’intero nucleo assegnatario. La coabitazione non comporta modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituisce titolo all’ampliamento.
Coabitazione. La coabitazione riguarda le persone non comprese nell’originario nucleo familiare dell’assegnatario che, legati da un rapporto di lavoro di assistenza a componenti del nucleo familiare medesimo, siano ospitate dall’assegnatario stesso. La richiesta di coabitazione deve essere presentata tempestivamente allegando il contratto di lavoro. La non osservanza delle disposizioni comporta l’avvio della procedura di decadenza dall’assegnazione del nucleo ospitante per cessione parziale dell’alloggio. L’ospitalità e la coabitazione non generano alcun diritto al subentro nel rapporto di locazione. Nella sezione “Standard di erogazione dei servizi” vengono definiti i tempi previsti per la risposta alla richiesta di Ospitalità temporanea e coabitazione da parte dell’Assegnatario.
Coabitazione. Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:
Coabitazione. Condizione di coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone senza vincoli di parentela, esistente da almeno due anni, accertata dai servizi comunali competenti alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Coabitazione con terzi 1 Abitazione in alloggio sovraffollato esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche. Due o più persone residenti in alloggio di metratura inferiore agli standard abitativi previsti dal presente regolamento 1 Tel. 051. 6461111 - Fax. 051. 6461213 - E-mail: comune.calderara@cert.provincia.bo.it C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati limitatamente al caso di persone dimoranti:
Coabitazione punti 2,5 punti 2

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.