Accertamenti sanitari. 1. Raccolti gli elementi di cui all'art.1, l’impiegato è sottoposto ad accertamenti sanitari da parte di un Collegio medico composto da almeno tre sanitari. 2. Tale Collegio è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione, 3. Il medico di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario del medico di fiducia è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medici. 4. Ai fini della costituzione del Collegio medico di cui al primo comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 5. Il Collegio non è soggetto a vincolo di competenza territoriale. 6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato. 7. A tal fine il Collegio delega un proprio membro, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo. 8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.
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Accertamenti sanitari. 1. Raccolti gli elementi Durante il periodo di cui all'art.1assenza dal servizio per malattia, l’impiegato è sottoposto ad accertamenti sanitari da parte l'Istituto può sottoporre l'impiegato a visite di un Collegio medico composto da almeno tre sanitaricontrollo utilizzando l’Inps o le strutture sanitarie pubbliche. Il controllo potrà avvenire nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente.
2. Tale Collegio Al fine di consentire la visita di controllo di cui al precedente comma, il lavoratore è nominato tenuto, nel comunicare l’assenza, ad indicare il luogo della propria dimora, se diverso da quello abituale. Qualora debba allontanarsi dall’abitazione per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia motivi di personale. Col decreto stesso cura, è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
3. Il medico di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazionidipendente che sia trovato assente dal proprio domicilio o dimora senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni previste dall’art. L'onorario del medico di fiducia è 53 applicati con gradualità a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei mediciseconda della ripetitività dell’infrazione.
4. Ai fini La visita di controllo è comunque disposta in tutti i casi in cui l'impiegato debba essere collocato d'ufficio in aspettativa per infermità; può essere disposta quando il dipendente chieda di riprendere servizio prima della costituzione scadenza del Collegio medico periodo di cui al primo comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionaleaspettativa assegnatogli.
5. Il Collegio non è soggetto a vincolo In caso di competenza territorialedissenso sul referto sanitario, il dipendente può chiedere per iscritto, entro il termine perentorio di 5 giorni, che il giudizio definitivo sia deferito ad un collegio medico arbitrale. La richiesta deve contenere la designazione del medico di parte.
6. Quando il dipendente infermo risieda fuori II collegio è composto da un medico designato dall'Istituto, dal Comune ove ha sede il Collegio medico designato dall'interessato e da un medico esterno - che assume la presidenza del collegio - designato di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoveratocomune accordo dalle parti.
7. A tal fine il Collegio delega un proprio membroIn caso di disaccordo, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimola designazione è demandata alla struttura sanitaria pubblica.
8. Qualora Quando il dipendente che ha presentato Istanza è ricoverato presso istituti di riconoscimento cura privati, il collegio - ove non ritenga di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, poter decidere allo stato degli atti - effettua gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base nel luogo del ricovero; in ogni altro caso il Presidente del collegio comunica al dipendente la data ed il luogo degli accertamenti.
9. II collegio decide, in via definitiva, a maggioranza di voti.
10. Le spese per il consulto del collegio arbitrale sono sostenute dall'Istituto, con esclusione degli onorari e del rimborso delle spese spettanti al medico di fiducia del dipendente che sono liquidati, nei limiti delle vigenti tariffe nazionali, soltanto in caso di mancata conferma del giudizio clinico sanitario che ha dato luogo alla richiesta di accertamento collegiale.
11. Qualora il collegio arbitrale confermi il giudizio di idoneità al lavoro espresso dal sanitario della documentazione struttura sanitaria prodottapubblica oppure la visita di controllo o gli accertamenti sanitari collegiali non possano aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata anche agli effetti retributivi e disciplinari.
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Accertamenti sanitari. 1. Raccolti Nell'interesse di tutti i bambini frequentanti l’Asilo Nido e delle loro famiglie, gli elementi stessi dovranno essere allontanati quando presentino una delle condizioni descritte dall’apposita sezione del “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” redatto a cura dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Prevenzione della Regione Veneto. L’estratto di cui all'art.1tale manuale che tratta il tema dell’allontanamento, l’impiegato è sottoposto ad accertamenti sanitari dell’assenza per malattia e della riammissione alla frequenza dovrà essere reso disponibile ai genitori ed esposto nei locali del Nido, così da parte permettere a tutti i genitori di un Collegio medico composto da almeno tre sanitariprenderne ampia ed approfondita conoscenza.
2. Tale Collegio Nei casi previsti dal documento suddetto il personale educatore dell'Xxxxx Xxxx è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Col decreto stesso è nominato autorizzato ad allontanare dalla collettività il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,bambino.
3. Il Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico di fiducia può formulare osservazioniche attesti l’idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, esprimere parerin. 1518, presentare relazioniart. L'onorario del medico di fiducia è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medici42 e DPR 314/90 art. 19).
4. Ai fini Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia abbia informato, precedentemente, il personale della costituzione del Collegio medico di cui al primo comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionalescuola.
5. Il Collegio non è soggetto I bambini che sono stati allontanati dall’asilo nido o dalla scuola per sospetta malattia, se assenti fino a vincolo 5 giorni, sono riammessi su autodichiarazione (redatta su apposito modello) del genitore che attesti di competenza territorialeessersi attenuto alle indicazioni del curante per quanto riguarda la terapia ed il rientro in collettività.
6. Quando In caso di allontanamento per febbre il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed bambino deve essere tenuto in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, osservazione per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio almeno 24 ore prima del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoveratorientro.
7. A tal fine In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il Collegio delega un proprio membro, bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che presenta una relazione scritta al Collegio medesimoil personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini.
8. Qualora Il bambino con pediculosi può essere riammesso in comunità il dipendente che ha presentato Istanza giorno dopo l’avvio di riconoscimento idoneo trattamento disinfestante, autodichiarato dal genitore.
9. In caso di infermità dipendente da causa malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato dovranno comunicare al Responsabile dell’asilo nido (coordinatrice), anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal curante. Ciò al fine di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.poter garantire l’avvio tempestivo degli interventi preventivi necessari nella scuola..
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Samples: Regolamento Asilo Nido
Accertamenti sanitari. 1. Raccolti gli elementi Fermo restando l’obbligo di cui all'art.1sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro, l’impiegato il dipendente è sottoposto ad tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari da parte medici che l’Amministrazione disponga, a mezzo di un Collegio medico composto da almeno tre sanitarienti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie, per accertarne la di lui l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
2. Tale Collegio Il dipendente che per ragioni di salute sia nell’impossibilità di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza alla Filiale o al Servizio cui è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l’effettuazione di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,eventuali visite mediche domiciliari.
3. Il medico Le visite di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario controllo delle assenze per infermità del medico di fiducia è dipendente sono disposte dall’Amministrazione a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medicimateria.
4. Ai fini della costituzione del Collegio medico sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi, il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l’effettuazione delle visite di controllo di cui al primo precedente 2° comma95. Dichiarazioni a verbale L’Amministrazione dichiara che è necessaria la trasmissione della diagnosi, ferma restando l’esigenza di garantirne la riservatezza, nei soli casi di aspettativa per motivi di salute o di adozione di provvedimenti relativi a documentate istanze presentate dai dipendenti interessati nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 103, 1° comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionalelett. a).
5. Il Collegio non è soggetto a vincolo di competenza territoriale.
6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato.
7. A tal fine il Collegio delega un proprio membro, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo.
8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.
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Accertamenti sanitari. 1L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata all’azienda dal lavo- ratore, salvo casi di comprovata impossibilità, almeno un’ora prima dell’inizio del nor- male orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, salvo casi di forza maggiore, e giustificata con certificato medico entro le 48 ore, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’istituto di previdenza. Raccolti gli elementi L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi della legge n. 300 del 1970. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 legge n. 300 del 1970 per quanto con- cerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore è tenuto a trovarsi fin dal primo giorno di assenza nel domicilio, comu- nicato al datore di lavoro, in ciascun giorno anche domenicale o festivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19, disponibile per le visite di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui all'art.1sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, l’impiegato è sottoposto ad prestazioni ed accertamenti sanitari da parte specialistici nonché per le visite di un Collegio medico composto da almeno tre sanitari.
2controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’Azienda. Tale Collegio è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia In mancanza di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico tali comunicazioni, a meno di fiducia dell’impiegato comprovate ragioni di impedimento o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,
3. Il medico di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario del medico di fiducia è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medici.
4. Ai fini della costituzione del Collegio medico ritardo nei termini di cui al primo comma, l'Amministrazione l’assenza si avvale se necessario anche considera ingiustificata con apposita convenzione, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture l’applicazione dei provvedimenti disciplinari del Servizio sanitario nazionale.
5caso. Ogni mutamento di domicilio durante il periodo di malattia o infortunio non professio- nale deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. Il Collegio non lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie pre- determinate decade dal diritto all’indennità economica e di conseguenza all’integra- zione aziendale per l’intero periodo di malattia. Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a modifiche dei provvedimenti di legge o amministrativi vigenti in materia. Ai sensi del decreto del Ministero della salute 11.01.2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori per i quali l’assenza è soggetto a vincolo di competenza territoriale.etiologicamente riconducibile a:
6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stessoa) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato.
7. A tal fine il Collegio delega un proprio membrorisultati da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo.
8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.effettuare;
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Accertamenti sanitari. 1. Raccolti gli elementi Fermo restando l'obbligo di cui all'art.1sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, l’impiegato il dipendente è sottoposto ad tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari da parte medici che l'Amministrazione disponga, a mezzo di un Collegio medico composto da almeno tre sanitaristrutture sanitarie pubbliche, per accertarne l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
2. Tale Collegio Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilità di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza alla Struttura cui è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell’impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,eventuali visite mediche domiciliari.
3. Il medico Le visite di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario controllo delle assenze per infermità del medico di fiducia è dipendente sono disposte dall'Amministrazione a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell’infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medicimateria.
4. Ai fini della costituzione del Collegio medico sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi, il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al primo 2° comma. Dichiarazioni a verbale L'Amministrazione dichiara che è necessaria la trasmissione della diagnosi, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzioneferma restando l'esigenza di garantirne la riservatezza, dell'opera dell’Ospedale militare, elle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionalenei soli casi di aspettativa per motivi di salute o di adozione di provvedimenti relativi a documentate istanze presentate dai dipendenti interessati. L'Amministrazione dichiara che l'obbligo di presentare certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia è previsto per assenze superiori a due giorni.
5. Il Collegio non è soggetto a vincolo di competenza territoriale.
6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato.
7. A tal fine il Collegio delega un proprio membro, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo.
8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medico Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.
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Samples: Accordo Sindacale