Mansioni Clausole campione

Mansioni. 1. I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino alla definitiva regolamentazione delle declaratorie e dei profili professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto. 2. I dipendenti del CFVA non possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso articolazioni organizzative estranee al CFVA, per i quali non ne sia prevista la dotazione organica neppure temporanea, fatte salve le disposizioni di legge.
Mansioni. 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, l’Unione potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente. 2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria “B3” nell’allegato “A” di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta. 3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Mansioni. Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 3 mesi (6 mesi per il passaggio alla qualifica di quadro).
Mansioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL 31.03.1999 sull’ordinamento professionale del personale dipendente, l’obbligazione alla prestazione del lavoratore, assunta con la stipulazione del presente atto convenzionale, è articolata e diffusa in ordine indistintamente a tutte le mansioni ascritte e ascrivibili alla categoria professionale d'inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti. Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere di modificare in verticale le mansioni del dipendente da parte del Dirigente, nel rispetto dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché delle norme contrattuali vigenti nel tempo. L’assegnazione di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 è nulla.
Mansioni. 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL sottoscritto il 31 marzo 1999 per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. 2. Nello specifico il lavoratore svolgerà attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziate. 3. L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L’assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Mansioni. Il Personale ceduto continuerà ad essere adibito alle mansioni che svolgeva presso la cedente per un lasso temporale di almeno 6 mesi dall’avvenuta cessione.
Mansioni. Non verranno effettuati, senza il consenso del Personale distaccato, mutamenti di mansioni.
Mansioni. Impiegato
Mansioni. Il dipendente, nell'ambito delle mansioni corrispondenti al menzionato profilo di qualifica, livello, sarà adibito a svolgere le seguenti funzioni: - …………………………………………………………………………………………….. -………………………………………………………………………………………………..
Mansioni. I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, avendo riguardo alle funzioni istituzionali svolte dall’Amministrazione/Azienda pubblica presso la quale è assegnato il dipendente, in coerenza con i principi di flessibilità, adattabilità, innovazione e armonizzazione tra personale della Lista e personale di ruolo dell’Ente così come previsto dall’art. 5 dell’Accordo integrativo del 3 aprile 2017.