Common use of Accertamento dello stato di non autosufficienza Clause in Contracts

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia, qualora il Contraente e l’Assicurato o altra persona da essi designata che autocertifichi la propria posizione di persona che svolge compiti di cura nei confronti dell’Assicurato, abbiano provveduto all’inoltro di tutta la documentazione prevista. La Compagnia accerterà lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli ulteriori esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso. La Compagnia si riserva, inoltre, la facoltà di verificare l’effettivo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite visita a domicilio da parte di un medico di sua fiducia. La Rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso. Nel caso la Compagnia accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della Rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative a premi scaduti successivamente alla denuncia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Morte, Per Il Caso Malattia Grave E Di Rendita Vitalizia Pagabile, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La Compagnia Società si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato non autosufficienza entro 180 novanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, qualora il la Contraente e l’Assicurato o altra persona da essi designata che autocertifichi la propria posizione di persona che svolge compiti di cura nei confronti dell’Assicurato, abbiano provveduto all’inoltro di tutta la documentazione previstaprevista dall’art. La Compagnia accerterà lo 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la Società corrisponderà la rendita pattuita alla prima scadenza di pagamento successiva, corrispondendo anche le eventuali rate arretrate scadute prima del riconoscimento della non autosufficienza. Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accertamento, qualora siano trascorsi i tre mesi di differimento, viene equiparato al riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico non autosufficienza e dà diritto alle rate di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli ulteriori esami clinici rendita scadute nel frattempo, a meno che giudicherà necessari all’accertamento stessonon sia già stato comunicato per iscritto il disconoscimento di tale stato. La Compagnia si riservaIn caso di controversia sull’esito dell’accertamento dello stato di non autosufficienza, inoltre, la Contraente ha la facoltà di verificare l’effettivo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite visita a domicilio da parte di un ricorrere al collegio medico di sua fiduciacon le modalità indicate al successivo art. La Rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso. Nel caso la Compagnia accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della Rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative a premi scaduti successivamente alla denuncia12.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Monoannuale Di Gruppo a Copertura Della Perdita Dell’autosufficienza

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La Compagnia L’impresa Xxxxx si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato non autosufficienza entro 180 90 giorni dalla data di ricezione della denuncia, qualora il Contraente e l’Assicurato o altra persona da essi designata che autocertifichi la propria posizione di persona che svolge compiti di cura nei confronti dell’Assicurato, abbiano provveduto all’inoltro di tutta la documentazione previstaprevista dall’Art. La Compagnia accerterà lo 5.4, Sezione E, delle presenti Condizioni di Assicurazione. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, l’Impresa Danni corrisponderà la somma assicurata. Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accertamento, qualora siano trascorsi i tre mesi di differimento (si rinvia al successivo Art. 27), viene equiparato al riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico non autosufficienza e dà diritto all’Indennizzo, a meno che non sia già stato comunicato per iscritto il disconoscimento di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli ulteriori esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stessotale stato. La Compagnia si riservaIn caso di controversia sull’esito dell’accertamento dello stato di non autosufficienza, inoltre, il Contraente ha la facoltà di verificare l’effettivo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite visita a domicilio da parte di un medico di sua fiduciaricorrere al Collegio Medico Arbitrale con le modalità indicate al precedente Art. La Rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso. Nel caso la Compagnia accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della Rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative a premi scaduti successivamente alla denuncia8 “Controversie - Arbitrato”.

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Samples: Polizza Protezione Massima Tc Mod. 103.2018.pm.tc

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La Compagnia Società si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato non autosufficienza entro 180 60 giorni dalla data di ricezione della denunciadenuncia del sinistro, qualora il Contraente e l’Assicurato o altra persona da essi designata che autocertifichi la propria posizione di persona che svolge compiti di cura nei confronti dell’Assicurato, abbiano provveduto all’inoltro di tutta la documentazione previstaprevista all’articolo 11 delle presenti Condizioni. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la rendita mensile verrà erogata il primo giorno di ogni mese a partire dal terzo mese successivo alla data di presentazione della denuncia di sinistro. La Compagnia accerterà lo stato garanzia di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico esonero dal pagamento dei premi avrà effetto dalla scadenza della prima rata di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli ulteriori esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stessopremio successiva al periodo di differimento della prestazione. La Compagnia si riserva, inoltre, la facoltà di verificare l’effettivo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato tramite visita a domicilio da parte di un medico di sua fiducia. La Rendita sarà corrisposta se Qualora lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso. Nel caso la Compagnia accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della Renditanon sia ancora stato accertato, il Contraente sarà è tenuto al pagamento delle versamento dei premi che gli verranno rimborsati una volta riconosciuto lo stato di non autosufficienza. Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accertamento, qualora siano trascorsi i tre mesi di differimento, viene equiparato al riconoscimento dello stato di non autosufficienza e dà diritto alle rate di premio in arretrato e relative rendita scadute nel frattempo, a premi scaduti successivamente alla denunciameno che non sia già stato comunicato per iscritto il disconoscimento di tale stato. In caso di controversia sull’esito dell’accertamento dello stato di non autosufficienza, il Contraente ha la facoltà di ricorrere al collegio medico con le modalità indicate al successivo articolo 14.

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Samples: Assicurazione Vita Di Non Autosufficienza