Acconto. 10.1. Gli acconti eventualmente versati dal Cliente sono da considerarsi come anticipo e non costituiscono una caparra. Non di meno, in caso di mancata esecuzione del contratto da parte del Cliente, Fogliani Spa avrà facoltà di trattenere gli acconti versati, salvo il maggior danno.
Acconto. Per la conferma è previsto un acconto pari al 30% del costo provvisorio. Pertanto, la cauzione è pari a (*) iva 10% compresa.
Acconto. La Domanda dovrà contenere l’indicazione dello spazio espositivo richiesto. Contestualmente all’invio della Domanda - pena l’inammissibilità - dovrà essere versato l’acconto calcolato sulla base dei criteri di seguito indicati:
4.3.1 - Acconto Tariffe Fast Rebooking (area libera) (bonifico acconto entro e non oltre il 28 febbraio 2020)
a) anticipo del 10% sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate al punto 4.2.1 che precede;
b) quota iscrizione Espositore € 915,00
c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.
d) quota iscrizione Marchi di Prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.
e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis) Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art.8)
Acconto. Se il compratore all’atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.
Acconto. La società venditrice può chiedere al committente, all'atto del conferimento dell'ordine, il versamento di una somma a titolo di acconto: tale somma verrà, al momento della consegna della merce, imputata dalla Bruciatori Industriali Xxxxxx s.n.c. in conto prezzo, ovvero sarà dalla stessa trattenuta a titolo di indennizzo in caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile al committente, salvo il risarcimento del maggior danno.
Acconto. In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato: in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro − la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%) − la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 30 novembre. La prima rata dell’acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef.
Acconto. Nel corso della Durata del Contratto ed in relazione a ciascun Esercizio Annuale, anche in caso di rinnovo tacito del Contratto, l’Emittente verserà a SCF, a titolo di Acconto sul Compenso Totale Fonogrammi, una somma pari al 90% (novanta per cento) di quanto dovuto a SCF per l’anno precedente, salvo che non ricada nel campo di applicazione del Compenso Minimo Garantito di cui al successivo art. 4.
Acconto. 10.1. Gli acconti eventualmente versati dal Cliente sono da considerarsi come anticipo e non costituiscono una caparra. Non di meno, in caso di mancata esecuzione del contratto da parte del Cliente, Futurtec Srl avrà facoltà di trattenere gli acconti versati, salvo il maggior danno.
Acconto. Qualora la sottoscrizione del presente contratto avvenga un mese e più prima del servizio di noleggio, il Cliente si impegna a versare un acconto pari al 50% della tariffa di nolo. Tale anticipo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 7 giorni dal ricevimento del contratto. In alternativa, potrà essere versato in contanti presso l’ufficio di noleggio, dietro il rilascio di ricevuta fiscale. Il saldo è da versare entro 14 giorni prima della consegna. Nel caso di prenotazione a meno di un mese dall’imbarco, sarà richiesto il versamento dell’intero importo di nolo. E’ esclusa la corresponsione di interessi sulla somma depositata. Il mancato versamento costituirà causa di risoluzione anticipata del presente contratto. Nel caso di rinuncia, la Gardaseecharter riterrà: 30% della somma versata per desistenza fino a due mesi prima dell’inizio del noleggio; 50% della somma versata per desistenza fino ad un mese prima dell’inizio del noleggio; 100% della somma versata per desistenza entro un mese dall’inizio del noleggio.
Acconto. L’acconto configura una quota del corrispettivo pattuito, che viene corrisposta in anticipo. Xxx, in conseguenza della stipula del preliminare, venga corrisposta una somma a titolo di acconto, su di essa deve essere corrisposta: l’imposta di registro con l’aliquota del 3%, se l’acconto non è soggetto ad IVA (ex artt. 10 e 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86); l’IVA, nel caso in cui l’acconto risulti soggetto ad IVA. La soggezione ad IVA dell’acconto deve essere valutata, a norma della nota all’art. 10 della Ta- riffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, “ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 40” del DPR 131/86. Pertanto, al momento della stipula di un contratto preliminare che comporti la cor- responsione di un acconto, le parti devono interrogarsi sulla futura tassazione del contratto definitivo, posto che sulla base di questo elemento dovrà essere valutata la soggezione ad IVA dell’acconto e, quindi, definita la tassazione applicabile. Peraltro, la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con la circ. 16.9.2011 n. 114394, ha affermato che la tassazione del preliminare è autonoma rispetto a quella del contratto definitivo per cui, eventuali agevolazioni che potranno essere richieste in sede di contratto definitivo non possono essere fatte valere fase di registrazione del preliminare. Secondo la Direzione, infatti, il contratto preliminare ha meri effetti obbligatori, sicché “la tassazione agevolata, applicabile al contratto de- finitivo, che peraltro potrebbe anche non venire stipulato, non può estendersi al contratto prelimi- nare, produttivo di soli effetti obbligatori.” Come anticipato, la nota all’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, stabilisce che la valutazione della soggezione ad IVA dell’acconto deve essere opera- ta “ai sensi” degli artt. 5 e 40 del DPR 131/86. L’applicazione di tale indicazione normativa può risultare di non facile interpreta- zione. Si rileva, infatti, che: a norma dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/86 (nella sua attuale formulazione) si considerano “non soggette ad IVA” le operazioni, esenti ed imponibili ai sen- si dell’art. 10 n. 8, 8-bis, 8-ter e 27-quinquies del DPR 633/72; invece, a norma dell’art. 40 del DPR 131/86 si considerano “non soggette ad IVA” le sole operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 8, 8-bis e 27-quinquies del DPR 633/72. La discrasia tra le due norme su indicate può, tuttavia, essere superata sulla base dell’esame dell’evoluzione normativa subita dall’art. 5 co. 2...