Disciplina fiscale. 20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Nuovenergie è tenuta a pagare allʼAmministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
20.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta ad Nuovenergie producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dellʼapplicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha lʼobbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.
20.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Nuovenergie allʼAmministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di Nuovenergie nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da Nuovenergie al Cliente di quanto da questʼultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Nuovenergie ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Nuovenergie potrà ottenere il rimborso dallʼAmministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
Disciplina fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale cui viene assoggettato il contratto preliminare, si fa notare che, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto preliminare è soggetto a registrazione e sconta un’imposta fissa pari ad euro 168,00. Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria scontano un’imposta di registro nella misura dello 0,50%, sia se il contratto preliminare è soggetto ad IVA sia in caso contrario. Tale imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Sugli acconti prezzo, invece, è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3%, solo se il contratto preliminare non è soggetto ad IVA. L’imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Da segnalare che, se nel contratto preliminare (soggetto ad IVA) è prevista la clausola per persona da nominare, l’eventuale nomina effettuata entro un anno comporta per la società venditrice l’emissione di una nota di accredito per gli importi ricevuti dal contraente originario. In base a quanto disposto dall’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, c’è tempo un anno perché la società venditrice possa restituire al promissario acquirente che si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare, le somme già ricevute, comprensive di IVA. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile non è più possibile per la società venditrice ottenere il rimborso dell’IVA versata, con la conseguenza che potrà essere restituito esclusivamente l’imponibile.
Disciplina fiscale. 16.1 Le normative fiscali riguardanti la somministrazione dell’acqua non prevedono, ad oggi, alcun trattamento fiscale agevolato in relazione a particolari classi di utenza. Eventuali variazioni vengono recepite, accertata l’esistenza dei relativi requisiti, su richiesta del Cliente.
Disciplina fiscale. L’articolo 23 del decreto, nel definire gli elementi caratterizzanti del contratto di godimento in argomento, non individua la disciplina fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, per la tassazione dei contratti in argomento. Secondo la circolare 4E 19 febbraio 2015 dell’agenzia delle entrate il contratto di Rent to Buy configura un negozio giuridico complesso caratterizzato:
a) dal godimento dell’immobile, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto;
b) dall’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile;
c) dall’esercizio del diritto di acquisto (o eventuale mancato esercizio del diritto) dell’immobile.
a) Xxx quanto attiene al godimento dell’immobile, considerato che il contratto in esame comporta l’immediata concessione del godimento dello stesso a fronte del pagamento dei canoni, si ritiene che detto godimento deve essere assimilato, ai fini fiscali, alla locazione dell’immobile, pertanto, per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i contratti di locazione.
b) Con riferimento ai canoni corrisposti dal conduttore, l’articolo 23, comma 1, chiarisce che le parti imputano al corrispettivo del trasferimento una quota di canone indicata nel contratto. Tale quota di canone che ha natura di anticipazione del corrispettivo del trasferimento deve essere assimilato, ai fini fiscali, agli acconti prezzo della successiva vendita dell’immobile. In sostanza, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore deve essere diversificato in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte.
c) In caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile trova applicazione la normativa prevista, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i trasferimenti immobiliari.
Disciplina fiscale. Gli importi riconosciuti al personale a titolo di rimborso spese vengono accreditati, in relazione alla tipologia di rapporto che intercorre tra l’Ateneo e il soggetto avente diritto, nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia.
Disciplina fiscale. Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E in esame, a completamento del quadro normativo introdotto dall’art. 23, DL n. 133/2014, è recentemente intervenuta per fornire il regime fiscale in merito alla nuova fattispecie contrattuale, che configura un negozio giuridico complesso caratterizzato:
1. dal godimento dell’immobile, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto. Per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile vanno applicate le disposizioni previste per i contratti di locazione;
2. dall’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva vendita dell’immobile. Tale quota di canone (indicata nel contratto) va assimilata agli acconti;
3. dall’esercizio (o meno) del diritto di acquisto dell’immobile. In caso di esercizio del diritto di acquisto va fatto riferimento alle disposizioni previste per i trasferimenti immobiliari. In particolare, le precisazioni dell’Agenzia interessano il trattamento applicabile: • alla quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; • alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo; • al successivo trasferimento dell’immobile; • alle somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita.
Disciplina fiscale. 1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo definito nel contratto, con applicazione IVA nell’aliquota fissata dalla legge ed è correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") così come definito nel contratto medesimo.
Disciplina fiscale. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:
Disciplina fiscale. Per quanto attiene alla disciplina fiscale dell'operazione di sponsorizzazione, si rimanda a quanto previsto in proposito dall'art. 57 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Disciplina fiscale. Il presente contratto configura un rapporto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986