Disciplina fiscale Clausole campione

Disciplina fiscale. 20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Nuovenergie è tenuta a pagare allʼAmministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso. 20.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta ad Nuovenergie producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dellʼapplicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha lʼobbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti. 20.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Nuovenergie allʼAmministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di Nuovenergie nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da Nuovenergie al Cliente di quanto da questʼultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Nuovenergie ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Nuovenergie potrà ottenere il rimborso dallʼAmministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
Disciplina fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale cui viene assoggettato il contratto preliminare, si fa notare che, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto preliminare è soggetto a registrazione e sconta un’imposta fissa pari ad euro 168,00. Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria scontano un’imposta di registro nella misura dello 0,50%, sia se il contratto preliminare è soggetto ad IVA sia in caso contrario. Tale imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Sugli acconti prezzo, invece, è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3%, solo se il contratto preliminare non è soggetto ad IVA. L’imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Da segnalare che, se nel contratto preliminare (soggetto ad IVA) è prevista la clausola per persona da nominare, l’eventuale nomina effettuata entro un anno comporta per la società venditrice l’emissione di una nota di accredito per gli importi ricevuti dal contraente originario. In base a quanto disposto dall’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, c’è tempo un anno perché la società venditrice possa restituire al promissario acquirente che si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare, le somme già ricevute, comprensive di IVA. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile non è più possibile per la società venditrice ottenere il rimborso dell’IVA versata, con la conseguenza che potrà essere restituito esclusivamente l’imponibile.
Disciplina fiscale. 16.1 Le normative fiscali riguardanti la somministrazione dell’acqua non prevedono, ad oggi, alcun trattamento fiscale agevolato in relazione a particolari classi di utenza. Eventuali variazioni vengono recepite, accertata l’esistenza dei relativi requisiti, su richiesta del Cliente.
Disciplina fiscale. Ai fine delle imposte dirette ed indirette (iva e registro) la tassazione è diversa a seconda se il concedente sia:  una società o un imprenditore individuale che affitta un ramo di azienda o una fra più aziende possedute;  un imprenditore individuale che affitta l’unica azienda (o società semplice che affitta l’unica azienda agricola). Nel primo caso il concedente mantiene la qualifica di imprenditore, nel secondo caso il concedente perde tale qualifica. Nel caso di società o imprenditore individuale che affitta una fra più aziende possedute, i canoni di locazione maturati nel singolo periodi d’imposta, al netto delle spese documentate relative al contratto, concorrono, come componenti positivi, alla formazione del reddito d’impresa complessivo in base al principio della competenza economica. Rappresentano ricavi e pertanto sono soggetti ad imposte dirette e ad irap. Ai fini delle imposte indirette, possiamo affermare che l’affitto d’azienda è un’operazione soggetta ad iva con aliquota ordinaria del 22% e ad imposta di registro in misura fissa, salvo il caso di aziende con prevalenza di immobili, di cui parleremo. L’imposta di registro è dovuta una sola volta a seguito della registrazione del contratto entro il termine fisso di 30 giorni dalla stipula, mente i canoni di locazione periodicamente corrisposti dall’affittuario devono essere fatturati dal concedente con xxx secondo le regole ordinarie. Gli affitti delle aziende agricole sono esenti da iva. Nel caso particolare di affitto d’azienda con prevalenza di fabbricati, si deve applicare il regime di tassazione previsto per le locazioni dei fabbricati strumentali per natura, qualora si verifichino le condizioni di seguito indicate:  il valore normale dei fabbricati è superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda;  l’eventuale applicazione dell’iva o dell’imposta di registro secondo le regole ordinarie, consentono di conseguire un risparmio d’imposta. Ricordiamo che per fabbricati strumentali per destinazione si intendo i fabbricati con categoria catastale B, C,D, E, A/10. La locazione di questa tipologia di fabbricati è esente da iva, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta manifestata espressamente dal concedente dell’atto di locazione. In tale caso si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Nell’altro caso dell’ imprenditore individuale o società semplice che affitta l’unica azienda, viene meno in capo al titolare (concedente) la qualifica di imprenditore. Pertanto i proventi percepiti ...
Disciplina fiscale. Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor è pari all’importo indicato dallo sponsor in sede di proposta progettuale, verificato con giudizio di congruità dall’Amministrazione Comunale. Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” sono interamente deducibili dal reddito (art. 108 comma 2 ex art. 74, comma 2 del D.P.R. 917/86). Per la realizzazione degli interventi oggetto della sponsorizzazione non sono dovuti oneri di occupazione suolo; lo sponsor non è tenuto altresì al pagamento dei canoni per la fornitura d’acqua ad uso irriguo o di energia elettrica ove presenti. L’esposizione dei cartelli di sponsorizzazione sarà soggetta all’imposta sulla pubblicità nella misura vigente per il periodo di durata del contratto. Nel caso di sponsorizzazione tecnica l’intervento è soggetto a doppia fatturazione annuale di pari importo: lo Sponsor fatturerà al Comune il costo del servizio e il Comune, per pari importo, fatturerà allo sponsor l’importo per la promozione di immagine concessa per l’iniziativa. Nel caso di sponsorizzazione finanziaria tramite il versamento di una somma di denaro da parte dello Sponsor, l'Amministrazione, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, dovrà rilasciare allo Sponsor una fattura soggetta ad IVA per la somma corrispondente alla sponsorizzazione, alla quale seguirà il pagamento da parte dello Sponsor entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della fattura. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico come previsto dal D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.
Disciplina fiscale. Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E in esame, a completamento del quadro normativo introdotto dall’art. 23, DL n. 133/2014, è recentemente intervenuta per fornire il regime fiscale in merito alla nuova fattispecie contrattuale, che configura un negozio giuridico complesso caratterizzato: 1. dal godimento dell’immobile, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto. Per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile vanno applicate le disposizioni previste per i contratti di locazione; 2. dall’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva vendita dell’immobile. Tale quota di canone (indicata nel contratto) va assimilata agli acconti; 3. dall’esercizio (o meno) del diritto di acquisto dell’immobile. In caso di esercizio del diritto di acquisto va fatto riferimento alle disposizioni previste per i trasferimenti immobiliari. In particolare, le precisazioni dell’Agenzia interessano il trattamento applicabile: • alla quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; • alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo; • al successivo trasferimento dell’immobile; • alle somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita.
Disciplina fiscale. Il documento di stipula, sottoscritto digitalmente, è soggetto ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00), per ogni quattro facciate, a carico dell’aggiudicatario. Successivamente alla sottoscrizione in formato digitale del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere la scansione dello stesso in formato pdf, da cui risulti l’applicazione della marca da bollo prevista dalla legge, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse materiali xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx seguente indirizzo: xx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx,.
Disciplina fiscale. Gli importi riconosciuti al personale a titolo di rimborso spese vengono accreditati, in relazione alla tipologia di rapporto che intercorre tra l’Ateneo e il soggetto avente diritto, nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia.
Disciplina fiscale. 1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo definito nel contratto, con applicazione IVA nell’aliquota fissata dalla legge ed è correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") così come definito nel contratto medesimo.
Disciplina fiscale. La disciplina fiscale prevede tre dif- • Nel caso di trasferte all’interno del territorio co- ferenti regimi, a seconda delle mo- munale, le indennità o i rimborsi spese concor- dalità e delle forme dei trattamenti rono alla formazione del reddito, con esclusione economici previsti in occasione del- dei rimborsi spese di trasporto comprovate da la trasferta. documenti provenienti dal vettore.