Accordi decentrati Clausole campione

Accordi decentrati. 1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalità di attuazione del presente Allegato. 1. L’assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica è svolta assicurando presso lo studio del pediatra controlli clinici periodici: settimanali o quindicinali o mensili o a scadenze temporali definite in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: ✓ il monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica; ✓ il controllo dello sviluppo psicofisico del bambino; ✓ la predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; ✓ le indicazioni ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici; ✓ l'attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di registri specifici per patologie in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio; ✓ l'individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio sanitari che operano nella Azienda in modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
Accordi decentrati. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dal DM 2/2/1996 o loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo: SIULP, SIAP, FSP, C0ISP, ITALIA SICURA. Le materie oggetto di contrattazione decentrata sono quelle di cui al precedente accordo alle quali è stata aggiunta la lettera e), concernente la gestione e l'applicazione di quanto previsto al 5° comma lettera a) dell’art.23 del DPR 254/99 che fra le materie oggetto di contrattazione elenca "l'individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art.14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale”. Per l'anno 2000 sono individuate, nell'art.19 sia le fattispecie sia le misure da attribuire a ciascuna di esse. Per le fattispecie di cui alle lettere e) e f), d’accordo con le 00.XX., in sede nazionale, saranno individuati criteri, modalità e compensi per la definizione dei relativi progetti. Per il cambio turno e l’impiego in turni esterni per il controllo del territorio previsti rispettivamente nelle lettere c) e d) dell’art.19, avendo in sede di accordo quadro definito criteri oggettivi (appunto la modifica del turno e l'orario di espletamento del servizio) ai quali legare l’attribuzione dei relativi compensi, appare evidente che la contrattazione periferica null'altro possa aggiungere alla disciplina contenuta nell‘accordo quadro. In sede di verifica che, in via sperimentale per le materie in commento è trimestrale e può coincidere con il confronto previsto in materia di informazione preventiva, le SS.LL. vorranno comunicare alle 00.XX. il numero dei cambi turno per ciascun dipendente. In materia di contrattazione decentrata si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine a problematiche poste. Il 1° comma dell'art.3 prevede che le trattative possano essere condotte a tavoli separati. Tale possibilità è indicata come principio, privo peraltro di disciplina sotto il profilo procedimentale. Il tema della trattativa a tavoli separati ha formato oggetto di un parere fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione...
Accordi decentrati. In ogni sede di contrattazione decentrata è avviata e conclusa entro 30 giorni la contrattazione sull'attuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 97, comma 3, lettera bS) del CCNL Istruzione e Ricerca in linea con le previsioni del presente accordo. Gli accordi sottoscritti localmente potranno integrare i contenuti del presente accordo anche con riferimento alle specifiche esigenze e/ o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Ordinanze Presidenti Regioni, Sindaci, Prefettizie, autorità sanitarie, ecc.). Gli accordi sottoscritti localmente potranno regolare le norme di comportamento del personale in relazione alla necessità di garantire che le norme di igiene e prevenzione relative al COVID-19 siano rispettate dagli studenti e da terzi, ivi comprese le norme che sanciscono l'obbligo di possesso ed esibizione del "green pass" da parte di tutti gli studenti di età pari o superiore a 12 anni e di tutti i terzi che accedono alle istituzioni AFAM.
Accordi decentrati. In sede regionale possono essere concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, particolari modalità integrative di erogazione della ADP in relazione a specifiche peculiarità geografiche e socio-ambientali che le giustifichino.

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 • Fido € 7.500,00 • Fido € 10.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.