Common use of Accordo bonario e transazione Clause in Contracts

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 112 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP Il R.U.P. può nominare una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPai sensi dell’articolo 240, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2commi 7, acquisita 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale D’appalto, Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, seQualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contrattid’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP Il R.U.P. può nominare una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPove costituita, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, seIl procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a seguito dell’iscrizione quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici cento dell’importo contrattuale, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento) cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di quest'ultimoriserva, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al Il RUP una comunicazione relativa alle riserva valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l’importo delle riserve , prima dell’approvazione del certificato di cui al comma 1collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, corredata dalla propria attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservatariservata del direttore dei lavori. 3. Il RUPRUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili formula una proposta o, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori dello stesso e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. 4. Qualora L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP non richieda RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la nomina dell’espertoquestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. 5. Se la proposta è formulata accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. 6. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 7. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 2secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Accordo bonario e transazione. Si riporta il testo dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016: 1. Ai sensi dell’articolo 205Per i lavori pubblici di cui alla parte II, commi 1 e 2con esclusione del capo I, del Codice dei contrattiaffidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, seovvero dai concessionari, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità un accordo bonario si applicano le disposizioni di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità cui ai commi da 2 a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale7. 2. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che hanno fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 26. Prima dell’approvazione del Codice dei contratticertificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 23. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 34. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 23, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 23. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

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Samples: Appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 112 del Codice dei contratti. 2. La Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL trasmette tempestivamente al RUP e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una comunicazione relativa alle riserva proposta motivata di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservataaccordo bonario. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della La proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, dell'articolo 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualecento dell'importo contrattuale. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve che hanno iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 cento dell'importo del Codice dei contratticontratto. 2. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto all'oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesad'intesa, nell’ambito nell'ambito della lista, l’esperto l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto dall'esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’espertodell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 dell'art. 112 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP Il R.U.P. può nominare una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPai sensi dell’articolo 240, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2commi 7, acquisita 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dell'art. 240 bis del Codice dei contratti.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, e la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualemisura. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, seQualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 dell'art. 112 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP Il R.U.P. può nominare una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPai sensi dell’articolo 240, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2commi 7, acquisita 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 53. 5. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 58. 6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 8. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo xxxxxxx ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, seIl procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a seguito dell’iscrizione quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici cento dell’importo contrattuale, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento) cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di quest'ultimoriserva, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.Non possono essere oggetto di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al Il RUP una comunicazione relativa alle riserva valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l’importo delle riserve , prima dell’approvazione del certificato di cui al comma 1collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, corredata dalla propria attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservatariservata del direttore dei lavori. 3. Il RUPRUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili formula una proposta o, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori dello stesso e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. 4. Qualora L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP non richieda RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la nomina dell’espertoquestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. 5. Se la proposta è formulata accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. 6. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 7. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 2secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Contratto D’appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, e la loro non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità un accordo bonario si applicano le disposizioni di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità cui ai commi da 2 a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale6. 2. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che hanno fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 26. Prima dell’approvazione del Codice dei contratticertificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 23. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 34. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 23, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 23. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori prestazioni per i le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contrattidella normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori dell’esecuzione e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a l’Amministrazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso delle prestazioni affidate una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al comma 2sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, e dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 52. 5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 57. 6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è previsto il parere del Dirigente della Stazione appaltante competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori e le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Demolition Contract

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contrattilavori, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL Il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 42. 5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). 6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratticento dell’importo contrattuale. 2. La DL trasmette tempestivamente Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al RUP una momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. 3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione relativa alle riserva al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 34. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 8. Ove il valore dell’importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 9. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 10. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, dell'articolo 205 del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo all'importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza l'ammissibilità e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria mani- festa infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura. 2. Il R.U.P. può nominare una variante in corso d’opera commissione, ai sensi dell’articolo 107 dell'articolo 205 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1e immediata- mente acquisisce o fa acquisire alla commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPove costituita, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaSta- zione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le contro- versie. 6. Qualora Ai sensi del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, com- petente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è formulata di transazione for- mulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudica- tario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospende e i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità un accordo bonario si applicano le disposizioni di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità cui ai commi da 2 a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale6. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che hanno fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 D. Lgs. 50/2016. Prima dell’approvazione del Codice certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente lavori dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 23, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 23. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a Qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e il 15% (quindici diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento) cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di quest'ultimocollaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la loro risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche delle riserve ai fini dell’effettivo dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentualedel limite di valore del 15 per cento del contratto. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente lavori darà immediata comunicazione al RUP responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale l’indicazione istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica transazione. Sulla somma riconosciuta in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata sede di accordo xxxxxxxxxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione reiezione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale proposta da parte del soggetto che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 2secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, seIl procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a seguito dell’iscrizione quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici cento dell’importo contrattuale, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento) cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di quest'ultimoriserva, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al Il RUP una comunicazione relativa alle riserva valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l’importo delle riserve , prima dell’approvazione del certificato di cui al comma 1collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, corredata dalla propria attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservatariservata del direttore dei lavori. 3. Il RUPRUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili formula una proposta o, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori dello stesso e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxxbonario. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. 4. Qualora L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP non richieda RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la nomina dell’espertoquestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. 5. Se la proposta è formulata accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. 6. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 7. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 2secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Contratto D’appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

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Samples: Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualecento dell’importo contrattuale. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve che hanno iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 cento dell’importo del Codice dei contratticontratto. 2. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

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Samples: Construction Contract

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente entro 15 giorni al RUP una comunicazione relativa alle riserva riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, RUP acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, e dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione effettua eventuali audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formula, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesabonario, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione che viene trasmessa al dirigente competente della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP stazione appaltante e all’impresa entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 52. 5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 57. 6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è previsto il parere del Dirigente della Stazione appaltante competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Contratto d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudoriservata, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dall’iscrizione delle riserve. 4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 5. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. 6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla comunicazione Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 8. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma 2può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 dell'art. 112 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP Il R.U.P. può nominare una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1commissione, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPai sensi dell’articolo 240, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2commi 7, acquisita 8, 9, 9 -bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. 3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 9. Resta fermo quanto previsto dell'art. 240 bis del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità un accordo bonario si applicano le disposizioni di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità cui ai commi da 2 a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale6. 2. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che hanno fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 D. Lgs. 50/2016. Prima dell’approvazione del Codice dei contratticertificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 23. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 34. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 23, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 23. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

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Samples: Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimoquest’ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, dell'articolo 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualecento dell'importo contrattuale. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve che hanno iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 cento dell'importo del Codice dei contratticontratto. 2. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto all'oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesad'intesa, nell’ambito nell'ambito della lista, l’esperto l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxxbonario. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto dall'esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’espertodell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, sequalora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5superiore al 10% (cinque per cento) e il 15% (quindici dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 26 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUPe immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2ove costituita, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituitonominato, dell’organo di collaudodel collaudatore, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensobonario. 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dall’esperto e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (39). 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla nominaStazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 6. Qualora Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il RUP non richieda ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la nomina dell’espertosomma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta è di transazione formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 7. La procedura di cui al comma 26 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, dell'articolo 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualecento dell'importo contrattuale. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve che hanno iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 cento dell'importo del Codice dei contratticontratto. 2. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto all'oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesad'intesa, nell’ambito nell'ambito della lista, l’esperto l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto dall'esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’espertodell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, 205 del Codice codice dei contratti, se, a le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera vari tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualecento dell’importo contrattuale. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve che hanno iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 cento dell’importo del Codice dei contratticontratto. 2. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 3. Il RUPresponsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compensocompenso secondo le modalità definite all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

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Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205Per i lavori , commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dell'opera possa variare tra il 5% (cinque 5 ed il 15 per cento) e il 15% (quindici per cento) cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità un accordo bonario si applicano le disposizioni di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità cui ai commi da 2 a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale7. 2. Il RUP rigetta tempestivamente procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che hanno fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contrattiDecreto legislativo n.50/2016 . Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 23. La DL trasmette tempestivamente Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP una comunicazione relativa alle riserva responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, corredata dalla trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 34. Il RUPresponsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 23, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP responsabile unico del procedimento e l’appaltatore il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesaintesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 23. 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

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