Adempimenti antiriciclaggio - Identificazione del Cliente Clausole campione

Adempimenti antiriciclaggio - Identificazione del Cliente. CONVPA/PDIL 11/2020
Adempimenti antiriciclaggio - Identificazione del Cliente. Poiché COFIDIS, secondo le disposizioni di legge vigenti, concernenti la preven- zione dell’utilizzo del Sistema Finanziario a scopo di Riciclaggio e di Finanziamen- to del terrorismo (art. 15 D. Lgs. 231/2007) ha l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica della Clientela, conferisce l’incarico, ai sensi dell’articolo 30 comma 8 del D. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, al Sottoscrittore che accetta e s’impegna, a svolgere gli adempimenti necessari per l’identificazione del Cliente ai sensi degli artt. 18 e 19 D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. L’identificazione del Cliente deve essere effettuata dal Sottoscrittore in presenza del Cliente, anche per tramite dei suoi dipendenti o collaboratori, ne deve ve- rificare l’identità mediante riscontro dei dati con un documento d’identità non scaduto del quale deve verificare la validità; inoltre deve acquisire e verificare il numero del codice fiscale del Cliente. Qualora il Cliente sia una società o un ente, il Sottoscrittore deve verificare, ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’identificazione, i dati identificativi del Cliente, dell’esecutore. Il Sottoscrittore ha altresì l’obbligo di caricare sui sistemi elettronici e/o telematici e/o informatici di Cofidis la copia leggibile recto e verso del documento d’iden- tità in corso di validità utilizzato per l’identificazione, così da renderlo disponibile a COFIDIS. Nel caso il Cliente, non sia disponibile a fornire le informazioni e i documenti richiesti, il Sottoscrittore ha l’obbligo di astenersi dal perfezionamento dell’ope- razione richiesta. Il Sottoscrittore garantisce l’osservanza della normativa in materia di antiriciclag- gio, anche da parte dei propri dipendenti o collaboratori, nonché la veridicità dei dati e dei documenti raccolti e si impegna espressamente a tenere indenne e manlevata COFIDIS da qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione dei predetti obblighi di identificazione. Il Sottoscrittore si impegna a trasmettere a COFIDIS tutte le informazioni e i docu- menti richiesti in virtù dei precedenti paragrafi nei termini previsti dalla procedura per l’erogazione del Servizio e comunque non oltre il giorno in cui si è perfezio- nata l’Operazione, cosicché COFIDIS possa adempiere ai propri obblighi di ade- guata verifica (ai sensi dell’artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 231/2007) e di registrazione dei relativi dati nell’Archivio Unico Informatico, rispettando i termini previsti dalla normativa vigente. Il Sott...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).