Common use of Adempimenti dell’Appaltatore Clause in Contracts

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. 17.2 Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”. 2. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la di zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le delle leggi e i dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 17.2 Per 3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per la manodopera da impiegare in lavori che richiedanoSicurezza nell’Esecuzione dei Lavori (di seguito CSE), in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contrattocomprensiva delle necessarie deleghe di legge, il possesso Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi seguito RSC) cui compete l’onere di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì adempiere a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddettedalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.

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Samples: Contract for Works, Contratto Di Appalto

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 2.1 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo. 2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”. 2.3 L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la di zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le delle leggi e i dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 17.2 Per la manodopera da impiegare 2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in lavori che richiedanoCantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri. Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC: ▪ verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento; ▪ presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; ▪ partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL; ▪ promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; ▪ predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; ▪ trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; ▪ predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7 , e curarne il costante aggiornamento; ▪ trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118); ▪ trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio; ▪ assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS); ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore; ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori; ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al precedente punto 1.6 del paragrafo Piani di Sicurezza); ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; ✓ Piano di Emergenza; ✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”; ✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori; ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base alla normativa in vigore ovvero (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.). ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ elaborare e trasmettere al complesso CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9; ▪ verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli atti facenti parte Organi di vigilanza; ▪ verificare la regolarità del Contrattocontratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibireda consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6; ▪ partecipare, su richiesta del CommittenteCEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti; ▪ provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5. 2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto. 2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RDL): ▪ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; ▪ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; ▪ un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; ▪ un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali; ▪ un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere; ▪ copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori. Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni. 2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i relativi certificati. 17.3 soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fattodovrà, inoltre, obbligo all’Appaltatore ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di esibire vigilanza in visione ordine al Committentemonitoraggio degli infortuni. 2.9 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni qualvolta mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli vengano richiesti infortuni relativi all’appalto in oggetto. Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e fino all’effettuazione per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.). La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del collaudoD.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. 2.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i libri paga lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e i documenti assicurativi attestanti ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza “Ferrovie”, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 2.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 2.14 Per le corresponsioni attività di conduzione e manutenzione delle paghe opere e delle indennità varie agli operai degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il Committente si riserva la facoltà rispetto di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessaticui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità2.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

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Samples: Convenzione Per La Progettazione Esecutiva E L’esecuzione Dei Lavori

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 2.1 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere al “vecchio IMC”. e/o agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari e/o del “vecchio IMC” di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso al “vecchio IMC” e/o agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo. 2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”. 2.3 L’Appaltatore, e gli altri “soggetti esecutori” sono tenuti ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la di zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le delle leggi e i dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore e gli altri “soggetti esecutori” sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente Appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri “soggetti esecutori”, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 17.2 Per la manodopera da impiegare 2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in lavori che richiedanoCantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri. Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri “soggetti esecutori”. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC: ▪ verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento; ▪ presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; ▪ partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL; ▪ promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i “soggetti esecutori”, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri “soggetti esecutori”, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; ▪ predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; ▪ trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; ▪ predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7, e curarne il costante aggiornamento; ▪ trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118); ▪ trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei “soggetti esecutori”, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio; ▪ assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS); ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore; ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri “soggetti esecutori”; ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza); ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; ✓ Piano di Emergenza; ✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”; ✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i “soggetti esecutori”; ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base alla normativa in vigore ovvero (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.). ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ elaborare e trasmettere al complesso CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9; ▪ verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli atti facenti parte Organi di vigilanza; ▪ verificare la regolarità del Contrattocontratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibireda consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6; ▪ partecipare, su richiesta del CommittenteCEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti; ▪ provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5. 2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto. 2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri “soggetti esecutori” sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RDL): ▪ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; ▪ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; ▪ un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; ▪ un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali; ▪ un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere; ▪ copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativa a tutti i “soggetti esecutori”. Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri “soggetti esecutori” sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni. 2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i relativi certificati. 17.3 soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fattodovrà, inoltre, obbligo all’Appaltatore ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di esibire vigilanza in visione ordine al Committentemonitoraggio degli infortuni. 2.9 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni qualvolta mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri “soggetti esecutori”, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli vengano richiesti infortuni relativi all’Appalto in oggetto. Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e fino all’effettuazione per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.). La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del collaudoD.Lgs. 81/08 e s.m.i., dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. 2.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza, nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i libri paga lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al Termine di Ultimazione dei lavori. In caso di gravi e i documenti assicurativi attestanti ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza “Trenitalia S.p.A.”, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 2.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della Voce a Corpo n°1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 2.14 Per le corresponsioni attività di conduzione e manutenzione delle paghe opere e delle indennità varie agli operai degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della Committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il Committente si riserva la facoltà rispetto di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessaticui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al Verbale di Ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità2.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da Modifiche Tecniche.

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Samples: Convenzione Per La Progettazione E Esecuzione Dei Lavori

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 L’Appaltatore è tenuto ad alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dai capitolati allegati alla presente Convenzione, dalle Condizioni Generali, (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali e locali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare per l’assunzione le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “Soggetti Esecutori”. L’Appaltatore ed i suoi sub-appaltatori/cottimisti sono tenuti, nell’ambito della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta Provincia di lavoro. È tenuto, inoltreesecuzione dei lavori, ad osservare integralmente il trattamento economico aprire una posizione Inps, Inail e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali Cassa edile e territoriali un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto nonché a trasmettere, tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in vigore seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentativel’Esecuzione (di seguito CSE), le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. 17.2 Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contrattocomprensiva delle necessarie deleghe di legge, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di Direttore Tecnico deve essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.nominato dall’Appaltatore;

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Samples: Construction Contract

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e normechedisciplinanola domandae l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratoriretribuzionedeilavoratori. 17.2 Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità inconformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in normein vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessatiEntiinteressati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore esoneral’Appaltatore dalle sue responsabilità.

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Samples: Contratto Di Appalto

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 2.1 L’appaltatore è individuato quale impresa affidataria ai sensi dell’art 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”. 2.3 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la di zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le delle leggi e i dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla Direzione Lavori o al RDL, prima dell’inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 17.2 Per la manodopera da impiegare 2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in lavori che richiedanoCantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore/Affidatario previsti dalle norme e dal presente Accordo in materia di Sicurezza Cantieri. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si dettagliano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC delegato dal Datore di Lavoro dell’impresa affidataria, ad integrazione di quelli previsti nell’art 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: • verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento; • presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; • partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL; • promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08; • verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; • predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dal presente Accordo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; • trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; • trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio; • assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: - Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; - Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS); - PSC firmato dall’Appaltatore; - Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori; - POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto dalla normativa); - Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; - Piano di Emergenza; - Copia aggiornata del “Libro Unico”; - Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori; - Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base alla normativa in vigore ovvero (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.); - Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza; • verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al complesso degli atti facenti parte del Contrattopersonale, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibireda consegnare al RDL; • partecipare, su richiesta del CommittenteCEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti; • provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 2.5. 2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto. 2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RdL: • una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; • una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; • un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; • un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali; • un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere; • copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativa a tutti i soggetti esecutori. Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati ad ogni variazione mensilmente. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni. 2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998 interfacciandosi anche con gli organi di vigilanza preposti (Vigili del Fuoco, ASL,118) e recependo le loro eventuali prescrizioni. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 del presente Accordo. 2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL, o al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i relativi certificatisoggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. 17.3 2.9 L’Appaltatore si obbliga è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad attuare effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. 2.10 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei confronti tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 del presente Accordo. 2.11 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto elavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, se CooperativaFerrovie, anche nei confronti dei socisu segnalazione del CEL, le condizioni normative ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavoriper gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì 2.12 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere realizzate, l’Appaltatore è tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai consegna ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il Committente si riserva la facoltà rispetto di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessaticui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità2.13 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

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Samples: Accordo Quadro

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 2.1 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo. 2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”. 2.3 L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la di zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le delle leggi e i dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 17.2 Per la manodopera da impiegare 2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in lavori che richiedanoCantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri. Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC: ▪ verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento; ▪ presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; ▪ partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL; ▪ promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; ▪ predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; ▪ trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; ▪ predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7 , e curarne il costante aggiornamento; ▪ trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118); ▪ trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio; ▪ assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS); ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore; ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori; ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al precedente punto 1.6 del paragrafo Piani di Sicurezza); ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; ✓ Piano di Emergenza; ✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”; ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base alla normativa in vigore ovvero (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.). ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; ▪ elaborare e trasmettere al complesso CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9; ▪ verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli atti facenti parte Organi di vigilanza; ▪ verificare la regolarità del Contrattocontratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibireda consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6; ▪ partecipare, su richiesta del CommittenteCEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti; ▪ provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5. 2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto. 2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RDL): ▪ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; ▪ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; ▪ un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; ▪ un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali; ▪ un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere; ▪ copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori. Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni. 2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i relativi certificati. 17.3 soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fattodovrà, inoltre, obbligo all’Appaltatore ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di esibire vigilanza in visione ordine al Committentemonitoraggio degli infortuni. 2.9 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni qualvolta mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli vengano richiesti infortuni relativi all’appalto in oggetto. Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.). La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. 2.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, le lavorazioni potranno essere sospese dal CEL fino all’effettuazione all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza “Ferrovie”, anche su segnalazione del collaudoCEL, i libri paga ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e i documenti assicurativi attestanti per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 2.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 2.14 Per le corresponsioni attività di conduzione e manutenzione delle paghe opere e delle indennità varie agli operai degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il Committente si riserva la facoltà rispetto di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessaticui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità2.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

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Samples: Convenzione Per La Progettazione E l'Esecuzione Dei Lavori

Adempimenti dell’Appaltatore. 17.1 Direttore tecnico e responsabile per la sicurezza dell'Appaltatore L'Appaltatore dovrà preporre alla direzione dell'attività tecnica del servizio, quale suo rappresentante, un direttore tecnico, come specificato nello specifico articolo. L'Appaltatore dovrà inoltre affidare l'incarico di responsabile per la sicurezza ad un tecnico qualificato e professionalmente abilitato e che disponga di tutti i mezzi occorrenti per assicurare l’osservanza della normativa vigente relativamente alla prevenzione infortuni. Prima o contestualmente al verbale di consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione i nominativi dei tecnici incaricati della direzione tecnica e della prevenzione infortuni, accompagnata dalla sottoscrizione di accettazione dell'incarico degli stessi tecnici. • Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti; norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008) L’Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell’esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi delle norme vigenti. Tutto il personale dell’appaltatore, dovrà essere munito di una divisa di lavoro stagionale unica e personalizzata , concordata con l’Amministrazione, riportante opportuna targhetta (o similare) che consenta l’identificazione dell’operatore Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione dell’Appalto. L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto a curare altresì il coordinamento di tutte le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta Imprese operanti sul patrimonio nell’esecuzione dei servizi al fine di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, rendere gli specifici piani di sicurezza, saluteredatti dalle imprese subappaltatrici, assicurazionecompatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Qualora l’Amministrazione riscontri, contribuzione o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e assistenza e retribuzione normale esecuzione dei lavoratori. 17.2 Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 servizi previsti dal presente Capitolato. L’Appaltatore si obbliga ad attuare al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti ecc. • Obblighi diversi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe dell’Amministrazione e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.maestranze

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Samples: Servizio Globale Di Manutenzione Del Verde Pubblico Comunale