Common use of Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Clause in Contracts

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, professione non concorre alla variazione modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle co- municato all’Impresa in via preventiva; l’eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come meglio specificato all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione. L’ImpresaEsempio: qualora l’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia un Lavoratore autonomo e, qualora durante il cambiamento periodo di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionalicopertura, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiamadiventi Lavoratore dipendente, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo automaticamente perderà il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione diritto all’indenniz- zo per gli aspetti di dettaglioInabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere casi Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione. Il cambiamento Gli aggravamenti di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, concorre alla variazione rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio ela Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli si richiamano gli artt. 5.4 2-3 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale allegato A e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.artt. 48 e 49 allegato B. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, professione non concorre alla variazione modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato co- municato alle Imprese secondo le modalità previste nelle in via preventiva; l’eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come meglio specificato all’art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione. L’ImpresaEsempio: qualora l’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia Lavoratore autonomo e, qualora durante il cambiamento periodo di professione determini la non assicurabilità copertura, diventi Lavoratore dipendente di alcune Garanzie Opzionaliazienda privata assunto a tempo indeterminato, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo au- tomaticamente perderà il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione diritto all’indennizzo per gli aspetti di dettaglioInabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care comunicare la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto può prevedere casi di ogni aggravamento e diminuzione dimi- nuzione del rischio. Il cambiamento Per le conseguenze in caso di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto all’art. 2.2 ‘’Perso- ne non assicurabili’’ delle condizioni di assicurazione. L’Assicurazione vale fino al permanere del rapporto di lavoro tra Assicurato e Opzione 2, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’ImpresaContraente, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care presti più servizio presso il Contraente, l’assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale suc- cessiva alla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora un Assicurato cambi inquadramento professionale e la variazione nuova qualifica non sia più assimilabile alla categoria professionale indicata in contratto, l’assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla variazione. L’Assicurato in corso di contratto diviene affetto da tossicodipendenza. In base a quanto previsto dall’art. 2.2 ‘’Persone non assicurabili’’ delle condizioni di assicurazione, l’Assicurazione cessa nei suoi confronti dal momento della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettagliomanife- stazione della patologia.

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