AIDS. Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione pe l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2). Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista: a) la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico; b) la concessione in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi; c) adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l’effettuazione della terapia. Gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo riserbo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
AIDS. Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione pe l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2). Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei Nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado o un parente di 2° grado purché convivente affetto da AIDS AIDS, le Aziende - ferma restando la facolta' di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell'art. 28 (assenze – permessi e che necessiti brevi congedi – cariche pubbliche – aspettative) del presente CCNL - si impegnano a valutare, con disponibilità e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di apposite congedi parentali (senza alcuna corresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso) (I) per un periodo continuativo o frazionato, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
a) la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare pubbliche o presso istituto pubblico;
b) la concessione in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi;
c) adozione private e/o l'adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l’effettuazione consentano una piu' valida assistenza al congiunto. Le Parti, inoltre, rinviano all’applicazione della terapialegge 5 giugno 1990, n. 135 che prevede che in materia di rapporto di lavoro l’accertata infezione da HIV, non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro, nonché il divieto per i datori di lavoro, pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività. Gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazioneLe Aziende, da parte del dipendenteinoltre, valuteranno la possibilità di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza poter concedere permessi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo riserbo.esami di laboratorio nei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi a specifici esami
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AIDS. Le Parti parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l’accertata l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione pe l’accesso per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione l'instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 21). Le Parti parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi Organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a e la lotta all’AIDSall'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° 1º grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
a) 1. la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né nè decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico, entro il limite di 3 anni complessivi;
b) 2. la concessione concessione, in alternativa all’aspettativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi, entro il limite di 6 mesi complessivi;
c) 3. adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l’effettuazione l'effettuazione della terapia. Gli Enti concedono L'azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento l'impegno del massimo riserbo.
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AIDS. Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione pe l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2). Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei Nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado o un parente di 2° grado purché convivente affetto da AIDS AIDS, le Aziende - ferma restando la facolta' di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell'art. del presente CCNL - si impegnano a valutare, con disponibilità e che necessiti compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico- produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di apposite congedi parentali (senza alcuna corresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso) per un periodo continuativo o frazionato, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
a) la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare pubbliche o presso istituto pubblico;
b) la concessione in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi;
c) adozione private e/o l'adozione di soluzioni lavorative che rendono consentano una più agevole l’effettuazione valida assistenza al congiunto. Le Parti, inoltre, rinviano all’applicazione della terapialegge 5 giugno 1990, n. 135 che prevede che in materia di rapporto di lavoro l’accertata infezione da HIV, non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro, nonché il divieto per i datori di lavoro, pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività. Gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazioneLe aziende, da parte del dipendenteinoltre, valuteranno la possibilità di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza poter concedere permessi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo riserboesami di laboratorio nei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi a specifici esami.
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