Alternative Asset Management Clausole campione

Alternative Asset Management. La costituzione della business line “Alternative Asset Management” può essere fatta risalire al 2003 con l’avvio da parte di Equita SIM del servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria banca italiana. Al 30 settembre 2017 il Gruppo gestisce circa Euro 374 milioni di masse, investite quasi esclusivamente in titoli azionari italiani11. Alla Data del Documento di Ammissione, alla struttura di gestione fanno capo tre linee di gestione focalizzate su titoli negoziati sul mercato italiano, la cui filosofia si basa su portafogli concentrati su 20-25 titoli, selezionati sulla base di analisi fondamentale, incontri con il management delle società interessate e sessioni di confronto con gli analisti di ricerca che seguono il titolo. Le principali caratteristiche delle predette linee di gestione sono le seguenti: ▪ Italy Top Selection Linea azionaria Blu Chip che utilizza come benchmark per il 90% l’indice FTSE Italia All Share e per il 10% l’indice BOT Lordo; al 30 settembre 2017 le masse gestite della linea ammontavano ad Euro 98 milioni e la performance lorda dal 2012 al 30 settembre 2017 è stata pari al 153%12; ▪ Top Selection Mid e Small Cap Linea azionaria Mid e Small Cap che utilizza come benchmark per il 60% l’indice FTSE Italia All Share, per il 15% l’indice FTSE Italia STAR, per il 10% l’indice MSCI Small Cap Europe Local e per il 15% l’indice BOT Lordo; al 30 settembre 2017 le masse gestite della linea ammontavano a Euro 190 milioni e la performance lorda dal 2012 al 30 settembre 2017 è stata pari al 276%13; ▪ Top Selection Opportunity Linea bilanciata che utilizza come benchmark per il 50% l’indice FTSE MIB, per il 35% l’indice BOT Lordo e per il 15% l’indice JPM EMU Bond; al 30 settembre 2017 le masse gestite della linea ammontavano a Euro 86 milioni e la performance lorda dal 2012 al 30 settembre 2017 è stata pari al 97%14. Nel corso dell’esercizio 2016 l’attività della business line si è ampliata con l’avvio della gestione in delega di fondi di private debt. Il servizio si rivolge a SGR (società di gestione del risparmio) attive in Italia o nel territorio dell’Unione Europea che necessitino di competenze e risorse professionali ai fini della gestione di fondi di investimento specializzati, alternativi o armonizzati, italiani o di diritto UE, e alle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) dedicati ad investimenti in strumenti finanziari di debito o ibridi emessi da ...
Alternative Asset Management. L’Emittente ritiene che le seguenti iniziative strategiche aventi ad oggetto la business line “Alternative Asset Management”, da attuarsi anche attraverso la possibile costituzione o l’acquisizione di una SGR (società di gestione del risparmio), possano influire sullo sviluppo di tale area di attività con l’obiettivo che la stessa possa nel tempo rappresentare una rilevante business line del Gruppo. ▪ Lanciare nuove iniziative di veicoli e/o di fondi di investimento dedicati a specifiche categorie di ▪ Attrarre professionisti e team di talento in aree di potenziale sviluppo
Alternative Asset Management. 32 Per effetto degli arrotondamenti la somma delle singole voci potrebbe non coincidere con il totale. Il Gruppo Equita è altresì attivo sul mercato dell’alternative asset management dove, a partire dal 2003, opera attraverso 3 linee di gestione di portafogli in delega per una primaria banca italiana. Al 30 settembre 2017 l’Emittente gestisce Euro 374 milioni di masse, investite quasi esclusivamente in titoli azionari italiani. A partire dal 2016, nell’ambito di un processo di diversificazione delle proprie linee di business, il Gruppo Equita ha ampliato la propria attività avviando la gestione in delega di fondi di private debt in partnership con Lemanik Asset Management SA, dedicati ad investimenti in strumenti finanziari di debito od ibridi emessi da emittenti italiani e negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o fuori mercato (per maggiori informazioni si veda Sezione Prima, Parte XVI, Capitolo 16.1, Paragrafo 16.1.2). Nel corso dell’esercizio sociale 2017 l’attività della business line si è ulteriormente ampliata con la costituzione della joint venture paritetica “Equita PEP Holding S.r.l.” tra l’Emittente e Private Equity Partners S.p.A. e la successiva costituzione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., special purpose acquisition vehicle le cui azioni ordinarie sono state ammesse alle negoziazione su AIM Italia a seguito di un collocamento presso investitori istituzionali per complessivi Euro 150 milioni (per maggiori informazioni si veda Sezione Prima, Parte XVI, Capitolo 16.1, Paragrafo 16.1.1). Trattandosi di iniziative di recente costituzione, l’analisi del posizionamento competitivo del Gruppo Equita in tali settori risulta non significativa.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato riguarda la concessione del Teatro Studio di Scandicci di proprietà comunale, relativamente agli spazi, descritti nell’allegata relazione illustrativa con annesse planimetrie (All.1), per la realizzazione del progetto artistico teatrale per il triennio 2011/2013 e della conseguente gestione delle attività di organizzazione, promozione, gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate. Dalla concessione sono esclusi i locali, che continueranno ad essere utilizzati da Scandicci Cultura quale sede della stessa, descritti nella relazione di cui sopra. Il progetto di cura artistica e gestione delle attività da presentare in sede di gara come contenuto dell’”offerta tecnica”, unitamente al piano di sostenibilità finanziaria triennale, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: a) offerta di spettacoli e rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio locale, regionale e nazionale, abbiano la finalità di promuovere l’arte contemporanea, avendo come riferimento le tendenze culturali di respiro europeo; b) produzione di attività teatrali che rafforzino il ruolo della città di Scandicci e del Teatro Studio nel sistema toscano e nazionale dello spettacolo dal vivo; c) offerta di spettacoli di comprovata qualità relativi al teatro ragazzi; d) offerta di progetti in grado di coinvolgere le giovani generazioni; e) offerta di un’attività formativa sui nuovi linguaggi artistici e dello spettacolo dal vivo rivolta a giovani e adulti; f) offerta di attività seminariali e convegnistiche inerenti tematiche dello spettacolo o dirette a indagare il rapporto fra arte, teatro, musica, danza, multimedialità e territorio; g) realizzazione di un archivio pubblico audiovisivo e fotografico che documenti le attività del teatro; h) coinvolgimento alle attività del Teatro Studio di realtà singole e associate presenti e operanti a Scandicci sia in campo artistico, sociale ed economico; i) sinergia con le attività degli altri servizi di Scandicci Cultura e, in particolare, con la Scuola di Musica, la Biblioteca e GingerZone. Il piano economico finanziario dovrà indicare, in particolare, le risorse che si intendono mettere a disposizione per le attività programmate indicando anche gli introiti previsti dall’utenza (con indicazione delle tariffe d’uso del teatro e dei servizi connessi e della politica dei prezzi che si intende applicare), da eventuali sponsorizzazioni, da possibili finanziamenti pubblici (specificandone la provenienza e i presupposti di legge e regolamenti e quant’altro) nonché ogni altra indicazione utile a dimostrare le capacità economico–finanziarie–organizzative del soggetto partecipante e gli equilibri economico finanziari inerenti la concessione in oggetto. I documenti di cui al presente articolo e al successivo art. 2 sono considerati ai fini della giustificazione dell’“offerta tecnica” in sede di gara.

  • Franchigia L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Richiamo alle armi In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall'1 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 193, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (1). Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi: a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa; b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto; c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio; d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. (1) Vedi sentenza Corte cost. 4 maggio 1984, n. 136.

  • Franchigie Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.