Common use of Ambiente di lavoro Clause in Contracts

Ambiente di lavoro. Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambiente di lavoro. Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva 1. L'Azienda fornisce al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali unitarie Comitato ambiente di ogni stabilimento, stabilimento l'elenco delle sostanze presenti normalmente pre- senti nelle lavorazioni quando queste siano FIAT e con riferimento specifico a quelle relative alle a malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e periodiche, articolato in: a) elenco generale delle sostanze secondo le tabelle allegate al presente accordo; b) elenco, a livello di officina, delle sostanze stesse e delle lavorazioni in cui vengono impiegate. Tale elenco sarà aggiornato in relazione alla presenza o meno delle sostanze predette nelle singole lavo- razioni. 2. Le metodiche di misurazione e di prelievo ed analisi dei fattori ambientali fisico-chimici per la determi- nazione dei relativi valori presenti nelle lavorazioni ed indicate nel documento allegato al presente ac- cordo saranno aggiornate periodicamente. 3. Nei casi di lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e peri- colose, etc., superi i limiti di valore di soglia indicati nelle tabelle allegate, l'Azienda provvederà in un periodo di tempo dipendente dalla relativa situazione tecnica a migliorare le condizioni di lavoro e di ambiente mediante misure tecniche e/o periodicheorganizzative, dandone comunicazione al Comitato ambiente per un esame congiunto e per adottare le misure transitorie del caso. L'elenco I valori di soglia dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle variazioni apportate ai relativi testi di riferimento. La validità di un determinato valore di soglia è verificata attraverso il riferimento a casi di malattia dovu- ta specificamente alla sostanza relativa al valore di soglia in esame. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20-5-1970, si procederà in ogni stabilimento alla determinazione di una mappa delle condizioni ambientali e dei valori delle concentrazioni delle so- stanze nocive di cui sopra al punto l, secondo un programma generale di indagini e di rilevazioni con scadenze prefissate e una periodicità da concordarsi. La definizione dei programmi di indagine e dei rilievi, le loro scadenze e periodicità verranno concordate tra l'Azienda ed il Comitato ambiente. 5. Il rilevamento dei dati ambientali verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione effettuato mediante le attrezzature ed i tecnici del contratto Laboratorio Ricerche e Controlli della Società FIAT, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. 6. L'attuazione dei rilievi, le loro modalità, frequenze, luogo, posti di lavorazione e momenti dell'arco della giornata lavorativa nonché la durata delle rilevazioni stesse saranno concordate tra il Comitato ambiente e l'Azienda per garantire che essi rappresentino sia le indicazioni di livello medio sia, in ogni caso, le condizioni di livello massimo di concentrazione. 7. I dati rilevanti saranno trascritti in apposito registro e cura dell'Azienda. Il registro comprendente le registrazioni per singole officine e relative lavorazioni verrà aggiornatoistituito in ogni stabilimento e sarà tenuto a disposizione del Comitato ambiente. Il modello unificato del registro sarà definito tra Azienda e Comitato ambiente. 8. A scopo di studio, limitatamente alla Sezione Carrozzeria e alla Sezione Fonderie, verranno assunti i dati relativi alle: -visite mediche di assunzione; -visite periodiche; - assenze. Le visite periodiche saranno effettuate dall'Azienda, sulla base di criteri concordati e con la partecipazio- ne dei Comitati ambiente, dell'ENPI dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INAM, dell'INAIL, fermo restando per i processi produttivi il rispetto del segreto d'Azienda, per un confronto con i criteri indicati nel precedente capoverso, dal ambientali e le fre- quenze degli infortuni e dell'avvicendamento. 9. Il Comitato ambiente istituito in caso ogni stabilimento ha facoltà di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego controllo e contestazione su quanto pre- visto dalla presente regolamentazione ed ha facoltà di nuove sostanze. Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì iniziativa per l'elaborazione e la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento promozione di e- ventuali analisi anche con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti l'ausilio di Enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione Comitato ambiente di modifiche del processo produttivo stabilimento ha facoltà di fare proposte tendenti a realizzare una efficace tutela e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome. 10. Il Comitato ambiente si costituisce in analogo a quello per le qualifiche, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunatoper ogni Sezione o Stabilimento. Le cause modalità di costituzione e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa funzionamento sono previste nella Parte Quinta del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessapresente accordo. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ambiente di lavoro. Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della 9, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina Disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA Unionmeccanica e di FIMFim-FIOMFiom-UILM concorderanno Uilm concorde ranno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie Rsu sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni Direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie Rsu sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento d'intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione Direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina Disciplina generale. Vengono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed e agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali unitarie Rsu di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarieRsu, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. stessi Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed e allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed e uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

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Ambiente di lavoro. Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun Xxxxxxx lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

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Ambiente di lavoro. Le partiAlle Rappresentanze sindacali unitarie è riconosciuta, anche in armonia con le vigenti disposizioni previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di legge sulla materiaaccertamento, rivolgono particolare attenzione alle di analisi e di controllo delle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza lavoro ai fini della tutela e tutela prevenzione della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità dell'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali , avvalendosi di UNIONMECCANICA esperti e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco tecnici scelti nell'ambito di enti pubblici competenti in materia. Altri enti specializzati, anche privati, dovranno essere scelti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a comune accordo con la Direzione aziendale. Gli esperti e tecnici degli enti di cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sopra sono vincolati tenuti al segreto sulle tecnologie e sui metodi tecniche di produzione di cui possono venire vengono a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidatoconoscenza. Gli oneri derivanti dalle I risultati delle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti: a) il ambientali vengono annotati nel registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato conservato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati dell'azienda e tenuto a disposizione delle Rappresentanze di cui sopra. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici e dalle rilevazioni effettuate dagli concordati ed eseguiti da uno degli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatisticiai commi 1 e 2, tenuto ed aggiornato secondo i criteri ivi previsti, saranno a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici carico delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il del segreto industriale, le aziende forniranno comunicheranno alle rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per impiegate nei processi produttivi, con le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodicheil lavoratore può venire a contatto, suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione stipula del presente contratto e verrà aggiornato, aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta Fermo restando l'impegno delle rappresentanze aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la caratterizzazione dell'industria alimentare, la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salutein presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze concorderanno provvedimenti che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni chevalgano a superare tali fattori di nocività e, in adempimento delle leggiquesto ambito, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto condizioni transitorie a servirsi tutela della salute dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessilavoratori. Eventuali accordi aziendali esistenti Le parti, fermo restando l'attuazione dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei sui luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzativehanno convenuto di definire gli aspetti demandati da tale accordo nell'art. 62 del presente c.c.n.l. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

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Ambiente di lavoro. 1. Le partiParti si impegnano a rimuovere gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, anche in armonia atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, a sviluppare momenti di confronto con le vigenti XX.XX. tesi ad eliminare anche per casi riguardanti singoli individui eventuali carenze organizzative che possano indurre sofferenze psicologiche legate all'ambiente di lavoro. 2. Ai fini puramente esemplificativi e in coerenza alle disposizioni di legge legislative sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al vengono individuate tra le possibili carenze i carichi di lavoro eccessivamente gravosi o insufficienti situazioni logistiche oggettivamente riscontrabili come inadeguate o del tutto inadatte anche in relazione alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato. 3. Al fine di una sempre più efficace sicurezza tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, sotto ogni profilo, l'Istituto adotterà comportamenti in linea anche con le raccomandazioni dell'U.E. e tutela con l'evoluzione legislativa in tale materia. 4. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della salute dei lavoratoridignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale. 5. Convengono pertanto I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300responsabilità nell'organizzazione dell'Istituto devono essere improntati a reciproca correttezza. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo tale ottica devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona. 6. Sono tali gli atti e i rappresentanti sindacali unitari comportamenti, anche verbali, a connotazione sessuale o comunque basati sul sesso, che siano indesiderati e che, di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per sé ovvero per la prevenzione degli infortuni loro insistenza, siano percepibili, secondo ragionevolezza, come arrecanti offesa alla dignità e libertà delle malattie professionali; - promuovono la ricercapersone che lo subiscono, l'elaborazione e l'attuazione ovvero siano suscettibili di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratoricreare un clima di intimidazione. 7. Le associazioni territoriali Tutti gli atti o patti di UNIONMECCANICA e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioniparte datoriale che derivino da atto discriminatorio per sesso conseguente alla molestia sessuale, sono nulli. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di produzione molestia da parte del datore di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze lavoro o di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro; b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; c) il libretto sanitario e di rischio individualesuperiori gerarchici, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite di idoneità compiute da enti pubblici qualunque modo peggiorativi della sua posizione, quali trasferimenti o licenziamenti, adottati entro un anno dalla denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio, salva la prova contraria ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento2728 c.c. Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto sempre salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoroprova contraria, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, presumono discriminatori i provvedimenti adottati nei confronti dei testimoni che abbiano deposto in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulantisenso conforme alla denuncia. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi 8. A tal fine ciascun lavoratore ha diritto di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; - non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro; - non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. D) In ogni unità produttiva sono istituiti: - il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; - il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza; - la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa. E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale *** in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio disagio soggettivamente ascrivibili ad una reale o potenziale condizione di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 27 Ottobre 1995. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverrannomolestia.

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