Tutela della conoscenza delle informazioni dei dati aziendali e tutela della privacy Clausole campione

Tutela della conoscenza delle informazioni dei dati aziendali e tutela della privacy. Ogni conoscenza acquisita e gestita dai dipendenti nell’attività lavorativa rimane strettamente riservata e protetta e non può essere utilizzata, comunicata o divulgata, sia all’interno sia all’esterno della struttura, se non nel rispetto della normativa vigente, delle procedure aziendali e della esplicita richiesta dell’Organo Amministrativo. Le informazioni riservate, da codificare come esclusiva proprietà di Chea S.r.l sono: a) I piani strategici ed economici/finanziari, i documenti contabili, commerciali, gestionali, operativi; b) I progetti e gli investimenti; c) I dati relativi al personale quali assenze, presenze, ferie, malattie, retribuzioni; d) I parametri aziendali di produzione nei singoli Servizi, Uffici e Centri affiliati; e) gli accordi societari, gli accordi e i contratti commerciali, i documenti aziendali di ogni genere; f) il know-how relativo alla produzione, allo sviluppo ed alla commercializzazione di prodotti, servizi e processi; g) i manuali aziendali; h) le banche dati quali fornitori, clienti, dipendenti; i) le banche dati relative alle utenze e alle prestazioni fruite. Il personale, nel trattare tali dati e informazioni, deve prestare la massima attenzione e riservatezza, evitando con il proprio comportamento, sia con i colleghi sia con i terzi, di rivelare informazioni di proprietà dell’Azienda e non ancora pubbliche. Inoltre, i dipendenti, a fronte di richieste di dati e informazioni aziendali riservate da parte di soggetti esterni, devono astenersi dal fornire direttamente o indirettamente le dette informazioni, riservandosi di indirizzare la richiesta alla funzione aziendale competente. Le attività erogate dalla struttura richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, software), etc. Le banche-dati dell'Azienda possono contenere, anche su supporti informatici o telematici: • dati personali, dati sensibili e dati genetici protetti dalla normativa a tutela della privacy; • dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno; • dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. Tutte le attività inerenti al trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati personali, di dati sensibili o r...

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  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.