Verifiche interne Clausole campione

Verifiche interne. Tutte le attività e le azioni svolte ed effettuate nell’ambito della Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. devono essere “correttamente registrate, autorizzate, verificabili, legittime, coerenti e congrue”. L’Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l.., nei casi accertati e verificabili di dolo, furto, omissioni, falsificazioni, alterazioni, utilizzo improprio di informazioni riservate, appropriazione indebita di beni fisici e immateriali del patrimonio aziendale, mal diceria su altri dipendenti o su collaboratori della struttura non comprovata, provvederà a intraprendere tutti i provvedimenti disciplinari necessari ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte per il risarcimento dei danni. II rispetto dei valori di serietà, impegno, dedizione, professionalità del personale dipendente e collaboratore di Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. verrà periodicamente verificato dai responsabili. Le violazioni da parte del personale collaboratore e dipendente della normativa vigente del lavoro saranno immediatamente perseguite dall’Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. sia in sede civile che in sede penale.
Verifiche interne. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle espe- rienze maturate e consolidate negli anni, i vari enti interessati al processo di inte- grazione scolastica concordano le seguenti modalità operative di verifica: • ad un primo livello, annualmente, direttamente dai responsabili dei servizi inte- ressati ai problemi dell’handicap all’interno dei Comuni, della Provincia, delle Aziende USL e dell’Amministrazione Scolastica; • ad un secondo livello, sempre annualmente, dal gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) per l’integrazione scolastica, costituito pres- so l’Ufficio Scolastico Provinciale a norma dell’Art. 15 della Legge 104/92, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle istituzioni scolastiche, dal- l’utenza e dai servizi interessati, e avendo, il gruppo, la facoltà di richiedere l’ac- cesso in ambito scolastico, alla documentazione inerente l’integrazione degli alunni certificati. Il GLIP inoltre potrà avvalersi delle relazioni prodotte dai Gruppi di Istituzione Scolastica e dal Gruppo Interistituzionale per il coordinamento delle risorse scola- stiche e formative (articoli 13 e 21 dell’Accordo Provinciale), e di quegli strumenti di cui avrà ritenuto opportuno dotarsi; • dal Collegio di vigilanza sulla esecuzione degli Accordi di Programma previsto dall’Art. 34 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” presieduto e convocato dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e costituito da: - Prefetto o suo delegato; - Un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica; - Un rappresentante di un Comune dell’Area Metropolitana; - Un rappresentante del Comune di Bologna; - Un rappresentante delle Aziende USL Per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’Accordo e per rendere partecipa- ta la verifica “dell’esigibilità dei diritti” è invitato permanente con diritto di parola agli incontri del Collegio di Vigilanza un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta Provinciale per l’integrazione dei disabili.

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  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.