Ambito di applicazione. Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione e/o di orientamento; - centri di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ambito di applicazione. Il presente accordo si applica al Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi e limitatamente agli artt. 4, 5, 6 e 7, nei limiti dei richiami di volta in volta specificati, anche al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti per i quali restano ferme, peraltro, le norme di legge e di contratto regola i rapporti loro applicabili. I dipendenti che abbiano aderito all’esodo incentivato di cui all’art. 4 dell’Accordo 11/10/2013, limitatamente alle domande accolte dall’Azienda, risolveranno consensualmente - con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso in capo al dipendente stesso e al datore di lavoro all'interno delle cooperative sociali e della relativa indennità sostitutiva - il rapporto di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo lavoro alla data che verrà comunicata dall’Azienda e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare comunque entro il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi31/12/2013. A detto personale verrà riconosciuto un incentivo all’esodo pari a una annualità della retribuzione fissa lorda annua (in aggiunta alle spettanze di fine rapporto) e, pertanto, soggetto esclusivamente alla tassazione separata di spettanza del percettore. A detto personale verranno altresì riconosciute le condizioni riservate tempo per tempo ai dipendenti per un periodo di due anni dalla data di cessazione. I suddetti dipendenti - quale condizione per l’erogazione dell’incentivo predetto - dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede “protetta” ai sensi dell’art. 2113 c.c. con cui verrà definita ogni questione inerente il rapporto di lavoro. I dipendenti di ogni genere e grado che entro il 31/12/2013 abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anticipata o di anzianità, risolveranno il rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso in capo al dipendente stesso e al datore di lavoro e della relativa indennità sostitutiva. A detto personale, a condizione dell’adesione volontaria alla cessazione del rapporto di lavoro con risoluzione consensuale dello stesso, verrà riconosciuto, convenzionalmente e alle condizioni di cui al capoverso che segue, un importo omnicomprensivo lordo, a titolo esemplificativo di incentivo all’esodo, corrispondente all’importo lordo dell’indennità di preavviso in caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda – allegato 6 CCNL 19/1/2012 punto 3 ovvero dell’art. 28 lettera b) CCNL 29/2/2012 per il personale Dirigente. I dipendenti, quale condizione per la spettanza dell’importo di cui al capoverso che precede, dovranno sottoscrivere apposita richiesta e un verbale di conciliazione in sede “protetta” ai sensi dell’art. 2113 c.c. con cui verrà definita ogni questione inerente il rapporto di lavoro. L’Azienda, nei confronti del personale che ha maturato il diritto pensionistico entro la data del 31/12/2013 (senza aver aderito alla risoluzione consensuale di cui al secondo comma) o che lo maturerà entro la data del 31/12/2018 (senza aver aderito alle misure di cui all’art. 5) risolverà il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione A.G.O. nel rispetto delle procedure vigenti. L’Azienda in tutti tali casi applicherà un preavviso di mesi 1, sostituibile dalla corrispondente indennità. Nei confronti dei dipendenti che matureranno il diritto al trattamento pensionistico da parte dell’A.G.O. dopo il 31/12/2013 ma entro il 31/12/2018 (per il personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e Quadri Direttivi), ovvero entro il 31/12/2015 (per il personale Dirigente) e che abbiano sottoscritto le attività sono manifestazioni di interesse di cui all’art. 5 dell’accordo dell’11/10/2013 da considerarsi ad ogni effetto irrevocabili (essendo ciò il presupposto condizionante e necessario del presente accordo), si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, entro il primo trimestre del 2014, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari e con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso in capo al dipendente stesso e al datore di lavoro e della relativa indennità sostitutiva. Tuttavia le seguenti: - comunità alloggio Parti convengono che, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per minori; - centro il Gruppo, limitatamente ad un numero marginale di informazione posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di orientamentoparticolare rilevanza, l’Azienda avrà facoltà di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 30/4/2015. Al Personale che accederà al Fondo di Solidarietà verrà riconosciuto: - un contributo una tantum da versare al Fondo di Previdenza Complementare a cui è iscritto il dipendente, pari al contributo a carico dell’Azienda calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione A.G.O., secondo le norme attualmente in vigore; a tal fine verrà presa a riferimento la retribuzione fissa annua lorda percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro e utile al fondo pensione; - centri il proseguimento della copertura sanitaria per il periodo di aggregazione giovanilipermanenza nel Fondo di Solidarietà con le stesse modalità tempo per tempo in vigore per il personale in servizio e con premio a carico dell’Azienda; - servizi il mantenimento delle stesse condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo in vigore per il personale in servizio, per il periodo di animazione territoriali; - comunità terapeutiche permanenza nel Fondo di Solidarietà. Alla scadenza del periodo di permanenza nel Fondo, ai dipendenti verranno applicate le condizioni bancarie e creditizie tempo per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio tempo vigenti per portatrici e portatori gli ex dipendenti pensionati con esclusione dei mutui/finanziamenti per i quali si manterranno le condizioni di handicap fisici e psichici; - centri diurni e sottoscrizione. L’Azienda riconoscerà alle dipendenti che accederanno al Fondo di accoglienza per soggetti portatori Solidarietà con la c.d. “opzione donna” di handicap fisici e psichici; - servizi cui alla Legge 243/2004, un incentivo all’esodo nella misura di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione una annualità della retribuzione fissa lorda annua e, pertanto, soggetto esclusivamente alla tassazione separata di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con spettanza della percettrice. In presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo modifiche legislative e/o case albergo per anziani; - gestione contrattuali che determinino variazioni nei requisiti di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene accesso al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici pensionistico da parte dell’A.G.O. attraverso il Fondo di Solidarietà, le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a per individuare adeguate soluzioni, ferma la sostenibilità di entrambe le Parti. Resta inteso fin d’ora che ai dipendenti che usciranno dall’Azienda secondo quanto previsto dal presente CCNLarticolo, verranno applicate le misure di contenimento del costo del lavoro di cui ai successivi artt. 6 e 7. La misura di cui all’art. 6 verrà applicata nei termini di una giornata di solidarietà per ogni mese di permanenza al lavoro del personale che resterà in servizio oltre il 31/03/2014. I dipendenti, quale condizione per l’applicazione di quanto previsto nel presente articolo, dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede “protetta” ai sensi dell’art. 2113 c.c. con cui verrà definita ogni questione inerente il rapporto di lavoro. Le Parti confermano e concordano che, quale misura essenziale per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si ricorrerà alla sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche con l’utilizzo delle prestazioni ordinarie del “Fondo di Solidarietà” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e dell’art. 10 del D.M. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Le manifestazioni di interesse pervenute alla data del 31/10/2013 sono state quantificate, come specificato in premessa, in n. 13.192 giornate, mentre è stato concordato che le necessità di raggiungimento degli obiettivi di risparmio dovessero prevedere un utilizzo di n. 15.024 giornate per l’anno 2014, corrispondenti a un monte di giornate finanziabili dalle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà. Si concorda pertanto che si procederà, per l’anno 2014, a ripartire le n. 1.832 giornate residue, che fruiscono della contribuzione da parte delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, assegnandole anzitutto ai dipendenti che non hanno optato per alcuna giornata, poi a coloro che hanno optato per una giornata e così a seguire, attraverso il meccanismo del “riempimento”. La sospensione dell’attività lavorativa andrà inoltre applicata dal 2015 anno per anno fino al 2018 compreso, nella misura di n.20 giornate annue per tutto il personale appartenente alle Aree Professionali, ai Quadri Direttivi e ai Dirigenti, tenendo altresì conto che, qualora si siano esauriti i limiti di erogazione previsti dal Fondo di Solidarietà, la necessità condivisa di evitare oneri a carico del datore di lavoro comporterà una corrispondente riduzione della retribuzione interamente a carico del lavoratore. In caso di modifiche normative che possano prevedere nuove forme di finanziamento, le Parti si incontreranno per valutarne l’utilizzo. La pianificazione delle giornate di sospensione avverrà secondo modalità organizzative che consentano di garantire il servizio. Le parti concordano altresì che, per ciascun anno, entro il mese di ottobre dell’anno precedente, il personale che intenda fruire, su base volontaria, di un numero di giornate di solidarietà superiore a quello pro capite stabilito come sopra, dovrà presentarne richiesta scritta alla Direzione Risorse Umane con le modalità specificate nella Comunicazione Aziendale che verrà pubblicata. A tal proposito l’Azienda si impegnano riserva di accettare o respingere le manifestazioni di interesse pervenute sulla base dell’analisi dell’impatto organizzativo delle medesime e, sussistendone i presupposti, le ridurrà equamente tra i restanti dipendenti, escludendo in ogni caso frazionamenti orari. Relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previa verifica della sostenibilità economica, i lavoratori potranno optare per l’utilizzo delle giornate di permesso per “ex festività soppresse”, riduzione oraria ed eventuali festività coincidenti con la domenica a recepire all'interno decurtazione di un numero corrispondente di giornate di sospensione dell’attività lavorativa. Al fine di realizzare i presupposti per gli strumenti di cui agli artt. 3, 4 e 5, in coerenza con quanto concordato al comma 3 dell’art. 8 dell’Accordo 11/10/2013, e in applicazione dell’art. 6 del presente CCNL C.C.N.L. 19.1.2012, sussistendo la situazione di crisi aziendale, si attuano le seguenti misure che verranno applicate, salvo quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratore.diversamente specificato, per il quinquennio 2014 - 2018:
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Samples: Ipotesi Di Accordo Sindacale
Ambito di applicazione. Il presente contratto regola I cittadini volontari prestano il servizio civico, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree: • area socio-assistenziali, scolastica ed educativa culturale/sportiva/ricreativa, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, della solidarietà e dell’integrazione tra i rapporti popoli, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di lavoro all'interno delle cooperative sociali accesso alle esigenze dell’utenza; • area civile/ambientale relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di edifici scolastici, aree verdi pubbliche ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso del Comune (biblioteca, scuole…); • area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle operanti nel settore socioad essa conferite (es. apertura e chiusura di proprietà comunali durante iniziative politico-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di orientamento; - centri volontariato, scuole). La Giunta comunale,ha facoltà di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo individuare ulteriori aree e/o case albergo ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario. L’Amministrazione comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione, all’albo di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'artsuccessivo art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione5, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratorenuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
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Samples: www.comune.russi.ra.it
Ambito di applicazione. Il presente contratto regola i rapporti I volontari singoli , prestano il servizio civico nell’ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree: ∗AREA CULTURALE/ SPORTIVA/ RICREATIVA Relativa ad attività di lavoro all'interno carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle cooperative sociali attività ricreative e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertantosportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativosportivo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione culturale, folkloristico,ecc., organizzate e/o di orientamento; - centri di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - patrocinate dall’Amministrazione Comunale, gestione di sale pubbliche, sorveglianza presso strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo a valenza ricreativa e/o case albergo culturale per anzianimeglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; - gestione ∗AREA CIVILE Relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri, aree verdi in generale in materia di RSA tutela ambientale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per qualsiasi categoria facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa- scuola dei bambini (Pedibus), servizi di utentipubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, aiuole, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune che non prevedano il possesso di abilitazioni professionali a meno che il volontario non ne sia in possesso; ∗AREA SOCIALE Relativa ad attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio- educativa, in particolare con interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale. Per le I volontari potranno prestare la loro attività in affiancamento e cooperazione con altre associazioni di volontariato, coordinandosi ed uniformandosi alle regole e struttura organizzativa delle associazioni con cui intendono cooperare. In nessun caso l’attività del volontario, nel contesto previsto dal presente regolamento, potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire a carenze di organico. La Giunta Comunale, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato, hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione all’albo di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'artsuccessivo art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione5, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratorenuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
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Samples: comune.acquiterme.al.it
Ambito di applicazione. Il presente contratto regola I cittadini volontari prestano il servizio civico, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree: • area socio-assistenziali, scolastica ed educativa culturale/sportiva/ricreativa, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, della solidarietà e dell’integrazione tra i rapporti popoli, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di lavoro all'interno delle cooperative sociali accesso alle esigenze dell’utenza; • area civile/ambientale relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di edifici scolastici, aree verdi pubbliche ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso del Comune (biblioteca, scuole…); • area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle operanti nel settore socioad essa conferite (es. apertura e chiusura di proprietà comunali durante iniziative politico-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di orientamento; - centri volontariato, scuole). La Giunta comunale, ha facoltà di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo individuare ulteriori aree e/o case albergo ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario. L’Amministrazione comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione, all’albo di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'artsuccessivo art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione5, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratorenuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
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Samples: www.comune.russi.ra.it
Ambito di applicazione. Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno all’interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento l’inserimento lavorativo, l'attività l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare ve- rificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione e/o di orientamento; - centri di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali residenzia- li e residenziali; - gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; - gestione di RSA Rsa per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito dell’ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1art. 1, legge L. n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL ccnl di riferimento del settore di attività svolta, previa pre- via verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'artall’art. 2 del presente CCNLccnl. Premesso che l'adesione l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'aziendadell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione di- sposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle del- le assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- socie-lavoratrici e dei soci-soci- lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNLccnl. Le parti si impegnano a recepire all'interno all’interno del presente CCNL ccnl quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali in- terconfederali dovessero stabilire in materia di socia- socia lavoratrice e di socio lavoratore.
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Ambito di applicazione. Il La presente contratto regola intesa ha validità per tutte le aziende dei settori del Terziario e del Turismo dell’Xxxxxx Xxxxxxx che applicano integralmente i rapporti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro all'interno delle cooperative sociali Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Le Parti si incontreranno per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali. Per le aziende fino a 15 dipendenti che decidono l’installazione o l’adeguamento di orientamento; - centri sistemi di aggregazione giovanili; - servizi videosorveglianza al fine di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e portatori di handicap fisici la sicurezza dei lavoratori e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro che allo scopo stipulano un accordo aziendale con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo le RSA/RSU e/o case albergo per anziani; - gestione le XX.XX. territoriali, EBTER riconosce un contributo relativo ai costi di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione attivazione della pratica e alla realizzazione formazione degli addetti. Sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei processi produttivi e beni strumentali. Il contributo relativo ai costi di sviluppo dell'aziendaattivazione della pratica sarà pari al 50% e, comunque, non superiore a 1.300 €. Al fine di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e garantire l’adeguata informazione dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice rapporto di lavoro (art. 4 Legge 300/1970), videosorveglianza e privacy (Dlgs. 101/2018 e Linee Guida Garante Privacy in materia di socio lavoratorelavoro), il datore di lavoro è tenuto a consegnare preventivamente all’attivazione dell’impianto ad ogni lavoratore il “Vademecum in materia di videosorveglianza” (Allegato …). Il contributo è finanziato con ricorso alle “risorse per attività e gestione” (Allegato 5 – lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 – lettera E), annualmente assegnate ad ogni CST. L’azienda per accedere al predetto contributo deve presentare al CST EBTER copia dell’accordo sindacale aziendale, sottoscritto sulla base delle indicazioni elaborate dalle parti firmatarie il presente accordo (Allegato …), e copia delle fatture di spesa sostenute da inviare entro 90 giorni dal pagamento.
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Ambito di applicazione. Il presente contratto CCNL regola i rapporti il rapporto di lavoro all'interno delle cooperative sociali del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di quelle operanti beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e contratto individuale di inserimento lavorativo che: Pertantolavoro. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativoquanto compatibile, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto al personale con rapporto di lavoro a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e tempo determinato. Le Istituzioni sono a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguentied in quanto dipendenti dall’autorità ecclesiastica: - comunità alloggio colonie marine e montane, case per minori; - centro di informazione ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti; - case per esercizi spirituali; - istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di orientamentoculto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.); - istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, catacombe, musei, biblioteche, ecc.; - istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio: - istituti di assistenza domiciliare; - case albergo; - case protette; - case di riposo con reparto protetto; - residenze sanitarie assistenziali (RSA); - servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, comunità alloggio); - centri di aggregazione giovaniligiovanile; - servizi di animazione territorialianimazione; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendentitossicodipendenti ed alcooldipendenti; - comunità alloggio servizi per portatrici e portatori di handicap fisici e psichicihandicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico- pedagogici, comunità alloggio); - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliarepsicoterapia dell’età evolutiva; - centri diurni per anziane culturali, ricreativi e anzianisportivi; - gestione di strutture protetteuffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di istituzioni rette da persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commercialefisiche appartenenti al clero secolare o regolare; - Onlus che gestiscono attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione private sociali rispondenti alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- lavoratrice e di socio lavoratorematrice culturale cattolica.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Ambito di applicazione. Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione e/o di orientamento; - centri di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia- socia-lavoratrice e di socio lavoratore.
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Ambito di applicazione. Il 1.Ricadono nell’ambito di applicazione del presente contratto regola Regolamento, i rapporti procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di lavoro all'interno delle cooperative sociali attività produttive e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di inserimento lavorativo che: Pertantolocalizzazione, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativorealizzazione, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: - comunità alloggio per minori; - centro di informazione e/o di orientamento; - centri di aggregazione giovanili; - servizi di animazione territoriali; - comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; - comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; - centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; - servizi di assistenza domiciliare; - centri diurni per anziane e anziani; - gestione di strutture protette; - attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianalesuddette attività, industriale, agricolo e commerciale; - attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali; - gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; - gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. Per le attività ivi compresi quelli di cui al punto c) dell'ambito decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2.Fermo restando l’unicità del canale di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma bcomunicazione telematico, art.1, legge n. 381/91 sono attribuite al SUAP del Comune di Fano le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti competenze nelle materie di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie- lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire DPR 160/2010 … (inclusi i titoli abilitativi in materia di socia- lavoratrice edilizia di carattere produttivo (D.C.C. n.411 del 30/09/2011). 0.Xxxx la funzione di coordinamento svolta dal SUAP restano immutate le funzioni e le competenze per materia di ogni Servizio comunale, così come definite nell’ambito dei provvedimenti di approvazione della vigente dotazione organica, e di socio lavoratoreogni ente esterno, svolte secondo le norme speciali di materia, nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto. 4.Per quanto riguarda gli atti che compongono i singoli endoprocedimenti, compresi i rispettivi provvedimenti conclusivi, anche inibitori dell’attività, essi vanno svolti secondo le norme speciali di materia, nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto, rimanendo pertanto immutate e di esclusiva competenza delle Amministrazioni le relative funzioni - delle quali ne detengono la titolarità - rispondendo di eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti prodotti da detti atti, nonché del mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della documentazione previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o recepiti negli accordi di tipo convenzionale di cui al comma seguente. 5.Nell’ambito dell’autonomo potere di regolamentazione dell’attività del SUAP, il Comune ha individuato specificamente le tipologie di interventi che devono obbligatoriamente seguire la procedura unica e i casi di esclusione di cui ai successivi commi.
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