Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto‐dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: ❖ Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; ❖ Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; ❖ Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. 3. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all’ex art. 47 del CCNL (inquadramento professionale) ed all’accordo del 30.07.2008. E’ invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto‐dovere diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: ❖ Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; ❖ Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; ❖ Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all’ex art. 47 del CCNL (inquadramento professionale) ed all’accordo del 30.07.2008. E’ invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell’opportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 1. ) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto‐dovere diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato ap- prendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: ❖ Contratto - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; ❖ Contratto - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; ❖ Contratto - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: ; La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato dell’apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonomeau- tonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative rappresen- tative sul piano nazionale.;
2. ) L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. ) L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A6, B5, C5s, D ed E 4, 4s, 3, 3s e 2 ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 dal sesto al secondo della classificazione del personale, di cui all’ex artall’art. 47 37 del CCNL (inquadramento professionale) ed all’accordo del 30.07.2008ccnl. E’ È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4) Su richiesta di una delle parti firmatarie del ccnl, in presenza dell’opportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche o per specifici settori, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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