Successione dei contratti Clausole campione

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
Successione dei contratti. 1. Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data dalla sua stipu- lazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da precedenti Contratti nazionali limita- tamente alle materie disciplinate dal CCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dall’accordo 18 luglio 2006 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell’art. 54, nella vigenza del CCNL 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.
Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs n. 81/2015, convengono quanto segue: a. nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. b. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. c. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l’Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni: la deroga di cui al precedente art. 23.1, lettera A, punto 1, riguardante i docenti non abilitati e i coordinatori didattici. d. Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo determinato prestato dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro. e. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L. 133/2008, il periodo complessivo di 24 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull’ultimo quinquennio.
Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 convengono quanto segue: Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 della L. n. 133/2008, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.
Successione dei contratti. (limite dei 36 mesi)
Successione dei contratti. 10. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue. 11. Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. 12. Nell’ipotesi di più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo di cui al comma precedente. 13. Quando si tratti di due assunzioni successive a tempo determinato, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto 14. Qualora, per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra il medesimo Ente e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i limiti previsti dalla norma, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.
Successione dei contratti. Alla scadenza deI contratto a termine, il legislatore consente di riassumere il lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato, rispettando però le seguenti condizioni (pena la conversione del secondo contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato): • devono essere trascorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; • devono essere trascorsi almeno 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi. Detto limite può essere ridotto o, addirittura annullato, in tutte le ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La L. n. 247/2007, nel tentativo di porre un freno alla precarietà del lavoro, ha introdotto, in aggiunta all’obbligo di osservare un intervallo tra un’assunzione a termine ed un’altra, un limite oggettivo alla successione di contratti a termine, vale a dire un tetto massimo complessivo di 36 mesi (riferito a mansioni equivalenti). Pertanto, superati i 36 mesi, non è possibile effettuare un nuovo contratto di lavoro tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore. Occorre sottolineare, tuttavia, che tale termine soggiace ad un principio di effettività, in forza del quale devono essere computati soltanto i mesi o i giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, escludendo quindi i periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Esiste, altresì, un’ipotesi derogatoria in cui è consentito il superamento del limite dei 36 mesi, a condizione che: • il rinnovo avvenga per un’unica volta; • lo stesso xxxxxxx debba avvenire presso la DPL competente per territorio; • vi deve essere una assistenza di un rappresentante sindacale; • la durata del rinnovo non sia superiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. Nel caso degli studi professionali tale limito è fissato in 8 mesi (elevabile a 12 mesi dalla contrattazione territoriale). Infine, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha stabilito che al termine dei 36 mesi è comunque possibile utilizzare il lavoratore attraverso le Agenzie di lavoro somministrato.
Successione dei contratti. Conferma della normativa in atto con il CCNL Produttori indipendenti di Energia Elettrica 12.6.96:
Successione dei contratti. Considerazioni analoghe a quelle svolte per gli istituti della proroga e della prosecuzione del rapporto, possono essere effettuate a proposito della successione dei contratti. Il legislatore individua, in verità, due diverse fattispecie di riassunzione a termine del lavoratore: 1. il 3° comma dell’art. 5 contempla il caso della riassunzione entro un periodo di venti o di dieci giorni, a seconda che il primo contratto avesse o meno una durata superiore a sei mesi. La conseguenza, in tale eventualità, è che il “secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. 2. il 4° comma dell’art. 5 prevede, invece, che, in caso di riassunzione immediata del lavoratore, “il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato, dalla data di stipulazione del primo contratto”. Si noti, che anche la riassunzione del lavoratore oltre il termine di venti giorni può fornire al lavoratore validi motivi per richiedere l’assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui: 1. si riesca a dimostrare un intento fraudolento del datore di lavoro (ad es.: il secondo contratto viene stipulato il 21° giorno successivo alla scadenza del primo, allo scopo manifesto di eludere la normativa legale) 2. si evidenzi, in seguito al continuo succedersi di contratti a termine, la sostanziale continuità del rapporto di lavoro e, quindi, la carenza delle “ragioni aziendali”, a cui la legge sempre subordina la validità del contratto di lavoro a tempo determinato. E’ necessario, però, puntualizzare che la prova relativa all’intento fraudolento, in sede processuale, può risultare particolarmente ardua da dimostrare.