Successione dei contratti Clausole campione

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs n. 81 / 2015, convengono quanto segue:
Successione dei contratti. 1. Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data dalla sua stipu- lazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da precedenti Contratti nazionali limita- tamente alle materie disciplinate dal CCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dall’accordo 18 luglio 2006 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell’art. 54, nella vigenza del CCNL 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.
Successione dei contratti. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le Parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, convengono quan- to segue: - nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di du- rata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.
Successione dei contratti. 1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 23.4.1, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e venti giorni dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 convengono quanto segue: Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 della L. n. 133/2008, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.
Successione dei contratti. 1.Xxxxx restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs n.81/2015 convengono quanto segue: Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. 2.Quando si tratti di due assunzioni successive a termine intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 3.Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l’Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni: - deroga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1 per i docenti non abilitati. 0.Xx fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a 36 mesi maggiorati di 48 mesi per l’assunzione di personale docente non abilitato e a 36 mesi maggiorati di 24 mesi per i coordinatori didattici, si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo determinato prestato dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni.
Successione dei contratti. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
Successione dei contratti. 1. premesso che il ccnl 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data dalla sua stipulazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da precedenti contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal ccnl, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dagli accordi 18 luglio 2006, 5 marzo 2010 e 18 febbraio 2013 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell’art. 54, nella vigenza del ccnl 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.
Successione dei contratti. In caso di successione di contratti a termine tra le parti deve essere osservato un intervallo tra due contratti in misura di 10 giorni se il primo contratto è di durata inferiore a sei mesi e di 20 giorni se il primo contratto è di durata superiore a sei mesi.