Requisiti del contratto Clausole campione

Requisiti del contratto. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
Requisiti del contratto. Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta. Nell’atto scritto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto. Gli Enti non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Durante il periodo di apprendistato si potrà prevedere un periodo di prova. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeter- minato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 9 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3 potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Requisiti del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
Requisiti del contratto. Accordo delle parti
Requisiti del contratto. 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all’operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all’operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l’esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell’allegato II-sexies, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
Requisiti del contratto. La nuova disciplina è diretta a garantire la massima trasparenza nelle contrattazioni, attraverso la predisposizione di un analitico documento informativo i cui contenuti debbono poi essere trasfusi nel contratto, oltre alla facoltà per l'acquirente di ripensare serenamente all'affare concluso e, se del caso, di recedere ad nutum senza subire alcuna penalità. «Si tratta di tecniche molto diffuse nei paesi di common law (e segnatamente negli Stati Uniti) che spingono le imprese ad una maggiore correttezza e consentono agli acquirenti di agire per i danni (quasi sempre a titolo di responsabilità extracontrattuale), in caso di informazioni scorrette, lacunose o mancanti» (18). La maggior parte delle informazioni (quelle generali che si riferiscono all'immobile ed al venditore, e dunque valgono per qualsiasi proposta di vendita) debbono essere indicate già nel documento informativo che il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene. Queste informazioni dovranno poi essere contenute nel contratto insieme a quegli elementi che riguardano la specifica operazione. Dalla lettura combinata degli articoli del d. lgs. 427/98 risulta che nel contratto sono obbligatorie le seguenti indicazioni (qui elencate in ordine logico): a) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario [2/1/b] (19); b) l'identità ed il domicilio dell' acquirente 3/2/a]; c) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare [2/1/a]. Nella multiproprietà azionaria ed alberghiera si dovrà specificare che le condizioni di esercizio sono tali da comportare sempre la cooperazione della società o del Gestore per il godimento del bene nel periodo stabilito; si dovranno indicare le prenotazione e gli sconti, ecc. d) Il periodo di tempo (non inferiore ad una settimana, per la durata di almeno tre anni) durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto [3/2/b];
Requisiti del contratto. Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà
Requisiti del contratto. Per quanto riguarda il requisito della forma scritta del contratto, previsto dallʼart. 62 e declinato dallʼ art. 3, comma 2 della bozza di decreto, il parere, ai punti 13, 14 e 15, prevede che «lʼaffermata superfluità della sottoscrizione, senza ulteriori precisazioni, non appare conforme alla disciplina legislativa generale in materia di forma del contratto, così come ricostruita dalla univoca giurisprudenza», secondo cui, la sottoscrizione del documento, costituisce, sempre, il presupposto necessario per collegare la manifestazione di volontà della parte al suo autore. A tal proposito, il Cds, pur riconoscendo il c.d. “principio di equipollenza”, precisa che la sottoscrizione delle parti potreb- be venir meno «solo in presenza di particolari situazioni qualificabili come effettivamente “equipollenti” alla apposizione della firma, idonee a dimostrare, in modo inequivoco, la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto». Di conseguenza, le amministrazioni competenti vengono espressamente invitate a chiarire il principio «che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto, anche in assenza di sottoscrizione dellʼatto, purchè in presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento» secondo le modalità ivi specificamente indicate riconoscendo, tuttavia, al contempo, la possibilità che il contratto sia integrato da documenti, nello stesso richiamati, che ne possano integrare i contenuti essenziali.
Requisiti del contratto forma scritta contenente la prestazione lavorativa, il piano formativo e la qualifica da conseguire; - retribuzione: l’inquadramento dell’apprendista può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello previsto per i lavo- ratori aventi le mansioni che l’apprendista deve conseguire. È vietato stabilire il compenso secondo tariffe di cottimo; - formazione interna o esterna all’azienda: monte ore 120 ore annue. La formazione formale può essere espletata at- traverso strutture accreditate oppure nell’impresa stessa.
Requisiti del contratto. I requisiti necessari per l’esistenza del contratto sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma (quando sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità): ▪ accordo: L’accordo può definirsi come il reciproco consenso delle parti per il fine comune che si intende perseguire; implica la congruenza delle manifestazioni di volontà dei contraenti quale risulta dal significato oggettivo delle dichiarazioni e dal comportamento complessivo delle parti. ▪ L’accordo può essere: a. espresso, quando il consenso è esternato con strumenti comunicativi (parole, gesti, etc.); x. xxxxxx se dal comportamento delle parti si desume l’intento di concludere un contratto (ad esempio acquisto di carburante da un distributore automatico self service). Di regola il contratto si ritiene concluso, e quindi l’accordo perfezionato, quando colui che ha emesso la proposta contrattuale ha ricevuto notizia dell’accettazione dell’altra parte. ▪ causa. La causa del contratto indica la finalità, l’interesse che con il contratto le parti intendono soddisfare. Tale interesse deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Le parti infatti sono libere di stipulare qualsiasi tipo di contratto (si parla in tal senso di autonomia contrattuale) che sia previsto o meno dalla Legge (tipicità o atipicità del contratto) purché l’interesse che ne è alla base sia rilevante giuridicamente e apprezzabile socialmente. La causa è illecita quando è contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. ▪ oggetto. L’oggetto indica invece il contenuto dell’accordo, frutto sia delle pattuizioni private sia di altre fonti (legge, usi, etc.) che concorrono alla formazione del vincolo contrattuale. L’oggetto si identifica dunque sia con le prestazioni che le parti si obbligano ad effettuare sia con il bene dovuto. L’oggetto deve essere: ➢ possibile, cioè suscettibile di attuazione; ➢ lecito, cioè non contrario a ordine pubblico, buon costume e norme imperative; ➢ determinato o determinabile, cioè indicato con precisione o facilmente individuabile in base a criteri oggettivi. ▪ forma. La forma è il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso. I contraenti possono utilizzare qualsiasi mezzo (principio della libertà di forma) a meno che la Legge, per ragioni di certezza o di responsabilizzazione, richieda forme ben precise a pena di nullità (per esempio l’atto pubblico o la scrittura privata). Il contratto caratterizzato dai predetti requisiti è valido ed effica...