Requisiti del contratto Clausole campione

Requisiti del contratto. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
Requisiti del contratto. Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta. Nell’atto scritto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto. Le Istituzioni non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Durante il periodo di apprendistato si potrà prevedere un periodo di prova. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3 potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Requisiti del contratto. 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
Requisiti del contratto. Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà
Requisiti del contratto. 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all’operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all’operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l’esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell’allegato II-sexies, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
Requisiti del contratto. Le previsioni contenute nel comma 1 del richiamato art. 62 prescrivono, in particolare, l’obbligo della stipula del contratto in forma scritta nonché l’indicazione, a pena di nullità, dei seguenti elementi essenziali: - durata; - quantità; - caratteristiche del prodotto venduto; - prezzo; - modalità di consegna e di pagamento. Tali prescrizioni impongono modalità assai spesso estranee alle prassi commerciali in uso e non tengono in sufficiente considerazione l’esigenza di snellezza, informalità e celerità nonché le dinamiche che caratterizzano larga parte dei rapporti commerciali riconducibili alla filiera agroalimentare. Le stesse, inoltre, se interpretate in modo rigido, comporterebbero adempimenti eccessivamente gravosi ed oneri insostenibili a carico delle aziende di quasi tutti i settori associati. L’art. 3 della bozza di decreto in esame, pur con tutti i limiti enunciati in premessa, consente un’interpretazione un po’ più flessibile delle disposizioni sopra richiamate, al fine di attenuarne in qualche modo l’impatto sulle prassi commerciali consolidate e le specificità delle contrattazioni nei settori merceologici interessati.
Requisiti del contratto. La nuova disciplina è diretta a garantire la massima trasparenza nelle contrattazioni, attraverso la predisposizione di un analitico documento informativo i cui contenuti debbono poi essere trasfusi nel contratto, oltre alla facoltà per l'acquirente di ripensare serenamente all'affare concluso e, se del caso, di recedere ad nutum senza subire alcuna penalità. «Si tratta di tecniche molto diffuse nei paesi di common law (e segnatamente negli Stati Uniti) che spingono le imprese ad una maggiore correttezza e consentono agli acquirenti di agire per i danni (quasi sempre a titolo di responsabilità extracontrattuale), in caso di informazioni scorrette, lacunose o mancanti» (18). La maggior parte delle informazioni (quelle generali che si riferiscono all'immobile ed al venditore, e dunque valgono per qualsiasi proposta di vendita) debbono essere indicate già nel documento informativo che il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene. Queste informazioni dovranno poi essere contenute nel contratto insieme a quegli elementi che riguardano la specifica operazione. Dalla lettura combinata degli articoli del d. lgs. 427/98 risulta che nel contratto sono obbligatorie le seguenti indicazioni (qui elencate in ordine logico): a) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario [2/1/b] (19); b) l'identità ed il domicilio dell' acquirente 3/2/a]; c) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare [2/1/a]. Nella multiproprietà azionaria ed alberghiera si dovrà specificare che le condizioni di esercizio sono tali da comportare sempre la cooperazione della società o del Gestore per il godimento del bene nel periodo stabilito; si dovranno indicare le prenotazione e gli sconti, ecc. d) Il periodo di tempo (non inferiore ad una settimana, per la durata di almeno tre anni) durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto [3/2/b];
Requisiti del contratto rileva la forma
Requisiti del contratto forma scritta contenente la prestazione lavorativa, il piano formativo e la qualifica da conseguire; - retribuzione: l’inquadramento dell’apprendista può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello previsto per i lavo- ratori aventi le mansioni che l’apprendista deve conseguire. È vietato stabilire il compenso secondo tariffe di cottimo; - formazione interna o esterna all’azienda: monte ore 120 ore annue. La formazione formale può essere espletata at- traverso strutture accreditate oppure nell’impresa stessa.